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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 20439/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 20 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, pronunciata il 16 novembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata truffa.

Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine all'omesso espletamento dell'esame dell'imputato, sono manifestamente infondati in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, è legittima la revoca dell'ordinanza di ammissione dell'esame dell'imputato, allorché questo non sia comparso all'udienza stabilita per l'incombente senza addurre un impedimento ritenuto legittimo dal giudice (cfr. Sez. 1, n. 37283 del 24/06/2021, Rv. 282009), e difatti l'atto processuale non potè essere svolto stante l'assenza del ricorrente all'udienza dinnanzi al giudice di primo grado, assenza reiterata anche in fase di appello; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, è sufficiente il riferimento alla equità della stessa (v.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro„ Rv. 271243-01), come avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 20 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, pronunciata il 16 novembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata truffa. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine all'omesso espletamento dell'esame dell'imputato, sono manifestamente infondati in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, è legittima la revoca dell'ordinanza di ammissione dell'esame dell'imputato, allorché questo non sia comparso all'udienza stabilita per l'incombente senza addurre un impedimento ritenuto legittimo dal giudice (cfr. Sez. 1, n. 37283 del 24/06/2021, Rv. 282009), e difatti l'atto processuale non potè essere svolto stante l'assenza del ricorrente all'udienza dinnanzi al giudice di primo grado, assenza reiterata anche in fase di appello; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, è sufficiente il riferimento alla equità della stessa (v. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro„ Rv. 271243-01), come avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] P
Sentenza Cassazione n. 20439/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris