CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24278/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso 7226 / 20 1 4 propost i da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro temporePasquale Lorusso (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al controricors o , dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; [OSCURATO:TELEFONO] ; pec [OSCURATO:EMAIL])ed elettivamente domiciliata in Roma presso il proprio difensore,alla [OSCURATO:PERSONA] II n. 33; -controricorrente – ricorrente incidentale – Diniego fruizione credito d’imposta – Formulario privo di autocertificazione -Decadenza - avverso l a sente nza n. 440 / 20 13 emessa d a l la CTR Abruzzo in data 20/09/2013e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava il provvedimento di diniego del nulla osta alla fruizione del credito d’imposta (per aver effettuato l’acquisizione di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive ubicate in determinate Regioni) oppostole dal [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, fondato sulla mancanza, all’interno del formulario all’uopo inoltrato, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea. 2. La CTP di Pescara accoglieva il ricorso. 3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR di L’Aquila rigettava il gravame, affermando che non era agevole la conoscenza delle disposizioni interessate e che l’invio della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà era comunque avvenuto in data 5 settembre 2008 e rilevando le “difficoltà operative aziendali in un periodo feriale”. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un unico motivo. In prossimità dell’adunanza camerale la resistente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che - c on il primo motivo la ricorrente principale deduce la “nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c.”, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., in quanto la sentenza emessa dalla CTR sarebbe viziata da motivazione apparente; - c on il secondo motivo la ricorrente principale denuncia la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 361, l. n. 244/2007, 2 d.l. n. 97/2008 e 3 Provv. Agenzia Entrate 10.6.2008”, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., in quanto la CTR non aveva considerato che il termine previsto a pena di decadenza era in realtà già scaduto inutilmente il 13.7.2008, sicchè non poteva costituire motivo di doglianza l’esclusione dalla graduatoria per la omessa presentazione dell’autocertificazione oltre i successivi 10 giorni concessi dall’Amministrazione; -c on il terzo motivo la ricorrente principale lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 l. n. 212/2000 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la prova della scusabilità derivante da difficile comprensibilità o da “non agevole conoscenza” delle disposizioni incombeva sulla contribuente; -con l’unico motivo il ricorrente incidentale denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sulla sua eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di motivi specifici di impugnazione; -il secondo motivo del ricorso principale pone all’esame di questa Corte una questione che non presenta evidenzia decisoria e che, dunque, merita di essere trattata e decisa in pubblica udienza; - i n base all’art. 2 del d.l. 3 giugno 2008, n. 97 (convertito in l. 2 agosto 2008, n. 97), 1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonchè l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato […], il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è regolato come segue: a) per i progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito d'imposta;[…] (l’enfasi è dello scrivente) - nel caso di specie, la contribuente ha provveduto a deposita r e tempestivamente il formulario, non accompagnandolo, però, dall’autocertificazione concernente la mancata ricezione o il mancato rimborso di aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; -a norma dell’art. 16 - bis, comma 11, l. n. 11/2005, I destinatari degli aiuti di cui all’art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell’art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella GazzettaUfficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma ; -in passato questa Corte ha statuito che In tema di contributi concessi sotto forma di credito d'imposta dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per l'effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, l'inosservanza del termine -inizialmente individuato nel 31 gennaio 2003 dall'art. 1, comma 1, lett. a) n. 2, del d.l. 12 novembre 2002, n. 253, e poi definitivamente fissato al 28 febbraio 2003 dall'art. 62, primo comma, lett. e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 -entro il quale i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, nonché quelli ulteriori eventualmente stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, comporta la decadenza dal beneficio, non assumendo alcun rilievo circostanza che il provvedimento del Direttore sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente) per le norme che introducono adempimenti tributari, in quanto l'interessato è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del d.l. n. 253 del 2002, ed il predetto termine legale non è comunque superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19627 del 11/09/2009; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 29616 del 29/12/2011 e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 199 del 09/01/2014; cfr. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3578 del 13/02/2009); - tuttavia, essendo invocata una decadenza sancita sul piano procedimentale, occorre valutare se la dichiarazione sostitutiva di notorietà debbaessere necessariamente depositata unitamente all’istanza con cui il contribuente chiede di beneficiare delle agevolazioni (come sembrerebbe ritenere Sez. 5, Sentenza n. 39796 del 14/12/2021) o possa essere prodotta in un secondo momento, ferma restando la necessità di inoltrare telematicamente, nel termine normativamente previsto, l’apposito formulario; -pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo , affinchè venga trattata e decisa in pubblica udienza; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo