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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 44965/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione CICCIARI Francesco ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale cittadino, con la quale l'imputato è stato condannato per i reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, codice strada (in Messina, 31/5/2016); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., avendo l'imputato dedotto un primo motivo, con il quale si censura la valutazione delle prove ai fini dell'affermazione della penale responsabilità, omettendosi, tuttavia, il necessario confronto con le ragioni della decisione, con la quale si è precisato che la prova era stata raggiunta sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali e non dei verbali di constatazione , si è debitamente motivata la ritenuta credibilità del loro riferito (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, altrettanto motivatamente (serio pericolo per l'incolumità, ricollegata alla invasione dell'opposta corsia di marcia) ritenuta la non particolare tenuità del fatto; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] y9,iy>.4ele_c.)_syvx-3-3 [OSCURATO:PERSONA] .1T1 [OSCURATO:PERSONA]! ! 2 25 NO 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione CICCIARI Francesco ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale cittadino, con la quale l'imputato è stato condannato per i reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, codice strada (in Messina, 31/5/2016); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., avendo l'imputato dedotto un primo motivo, con il quale si censura la valutazione delle prove ai fini dell'affermazione della penale responsabilità, omettendosi, tuttavia, il necessario confronto con le ragioni della decisione, con la quale si è precisato che la prova era stata raggiunta sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali e non dei verbali di constatazione , si è debitamente motivata la ritenuta credibilità del loro riferito (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, altrettanto motivatamente (serio pericolo per l'incolumità, ricollegata alla invasione dell'opposta corsia di marcia) ritenuta la non particolare tenuità del fatto; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] y9,iy>.4ele_c.)_syvx-3-3 [OSCURATO:PERSONA] .1T1 [OSCURATO:PERSONA]! ! 2 25 NO 202
Sentenza Cassazione n. 44965/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris