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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 25 ottobre 1971

Cassazione n. 07607/2026

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ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 04/09/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 4 settembre 2025 ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Firenze aveva dichiarato eseguibile la misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato lamentando violazione dell’art. 143 cod. proc. pen. e vizio di motivazione dell’ordinanza. 2.1 Soto il primo profilo lamenta la mancata traduzione delle ordinanze emesse dal Magistrato di sorveglianza e dal Tribunale di sorveglianza. 2.2 Sotto il secondo profilo rileva la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato che non avrebbe valutato la situazione personale del condannato, il suo inserimento nel tessuto sociale, la risalenza nel tempo dell’unico precedente.

Inoltre, rileva come siano stati sospesi due provvedimenti : l’uno avete da oggetto il diniego di concessione della protezione internazionale e l’altro avente ad oggetto il decreto prefettizio di espulsione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il provvedimento impugnato aveva preliminarmente rilevato la tardività dell’impugnazione depositata in data 23 settembre 2025 avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza il 7 giugno 2023 e notificato con il rito degli irreperibili all’interessato e al difensore il 4 aprile 2024.

Tale rilievo preliminare non è stato superato né contrastato da ricorrente che nulla ha rilevato sul punto.

Né gli era dovuta la traduzione degli atti, secondo quell’insegnamento che qui di intende ribadire, secondo il quale l'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato o condannato alloglotta che non comprende la lingua italiana, anche a seguito della riformulazione dell'art. 143 cod. proc. pen., è escluso ove lo stesso si sia posto in una condizione processuale (nella specie, irreperibilità) cui segua per legge la notificazione degli atti mediante consegna al difensore (Sez. 1, n. 8591 del 28/01/2020, Zdrazilova, Rv. 278364 - 01).

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 febbr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 04/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 4 settembre 2025 ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Firenze aveva dichiarato eseguibile la misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato lamentando violazione dell’art. 143 cod. proc. pen. e vizio di motivazione dell’ordinanza. 2.1 Soto il primo profilo lamenta la mancata traduzione delle ordinanze emesse dal Magistrato di sorveglianza e dal Tribunale di sorveglianza. 2.2 Sotto il secondo profilo rileva la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato che non avrebbe valutato la situazione personale del condannato, il suo inserimento nel tessuto sociale, la risalenza nel tempo dell’unico precedente. Inoltre, rileva come siano stati sospesi due provvedimenti : l’uno avete da oggetto il diniego di concessione della protezione internazionale e l’altro avente ad oggetto il decreto prefettizio di espulsione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento impugnato aveva preliminarmente rilevato la tardività dell’impugnazione depositata in data 23 settembre 2025 avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza il 7 giugno 2023 e notificato con il rito degli irreperibili all’interessato e al difensore il 4 aprile 2024. Tale rilievo preliminare non è stato superato né contrastato da ricorrente che nulla ha rilevato sul punto. Né gli era dovuta la traduzione degli atti, secondo quell’insegnamento che qui di intende ribadire, secondo il quale l'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato o condannato alloglotta che non comprende la lingua italiana, anche a seguito della riformulazione dell'art. 143 cod. proc. pen., è escluso ove lo stesso si sia posto in una condizione processuale (nella specie, irreperibilità) cui segua per legge la notificazione degli atti mediante consegna al difensore (Sez. 1, n. 8591 del 28/01/2020, Zdrazilova, Rv. 278364 - 01). All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbr
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