CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2025
Cassazione n. 09870/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33445/24 - D'ANDREA Luca OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso e !e conclusioni del difensore del 27 gennaio 2025; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, oltre ad essere meramente reiterativo dell'atto di appello, non si confronta adeguatamente con il provvedimento impugnato che dà conto della non occasionalità della condotta (due precedenti condanne per evasione) quale elemento ostativo alla concessione del beneficio; considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata ha correttamente valorizzato, nel senso della sussistenza dell'elemento psicologico, la piena consapevolezza in capo al ricorrente del disvalore della sua condotta; ritenuto, infine, che la determinazione della pena, censurata dalla difesa con il terzo motivo di ricorso, risulta immune da censure in questa sede, avendo il giudice di merito proceduto ad autonoma valutazione in tal senso rilevando come la stessa fosse stata determinata nel minimo edittale; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec