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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 13723/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6) D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/06/2022 della Corte di Appello di Caltanissetta.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso in data 6/7 Agosto 2019 il Tribunale di Enna ha disposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CANNATA e la confisca di beni intestati al proposto ed ai terzi interessati Angela CANNATA, Giusy CANNATA, Salvatore CANNATA, Grazia MATANZA ed [OSCURATO:PERSONA]ANGELO.

2. [OSCURATO:PERSONA] CANNATA ed i sopraindicati terzi interessati hanno, quindi, proposto appello avverso tale decreto, lamentando l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della misura di prevenzione, la carenza del requisito dell'attualità della pericolosità e avanzando richiesta di perizia.

3. [OSCURATO:PERSONA] CANNATA ed i terzi interessati Angela CANNATA, Giusy CANNATA, Salvatore CANNATA e Grazia MATANZA, a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso il decreto, emesso il 7 giugno 2022, con il quale la Corte di Appello di Caltanissetta ha rigettato l'appello avanzato dai ricorrenti.

4. Con l'unico motivo di impugnazione, i ricorrenti lamentano violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

Il giudice dell'appello, limitandosi alla mera reiterazione del percorso argomentativo contenuto nel provvedimento genetico, avrebbe omesso ogni valutazione in ordine a quanto eccepito dalla difesa nei motivi di appello in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione.

4.1. La motivazione sarebbe carente in ordine all'accertamento della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] CANNATA, i giudici di appello avrebbero desunto tale pericolosità dalla ritenuta persistenza di rapporti con «l'ambiente mafioso di appartenenza» senza specificare in alcun modo gli indicatori da cui desumere l'effettiva attualità della pericolosità specifica del CANNATA.

La Corte di merito avrebbe ignorato di valutare gli elementi favorevoli al venir meno della pregressa pericolosità del CANNATA indicati dalla difesa (frequentazione di corsi di formazione nel periodo in cui il ricorrente si trovava ristretto in carcere, autorizzazione disposta dal Magistrato di Sorveglianza a svolgere attività lavorativa nel periodo di sottoposizione alla libertà vigilata, carenza di elementi atti a dimostrare l'esistenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata, irreprensibilità della condotta tenuta dal CANNATA nel periodo successivo alla scarcerazione, revoca della libertà vigilata disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Milano per cessata pericolosità del ricorrente, elementi tutti desumibili dalla documentazione in atti ed, in particolare dall'informativa della Questura di Milano dell'08 gennaio 2018 e dalla relazione dell'UEPE di Milano del 16 gennaio 2018).

Secondo la difesa, la durata ed estensione della misura e la cauzione disposta dai giudici di merito sarebbero eccessive in considerazione del reinserimento sociale e personale del CANNATA, dell'allontanamento dagli ambienti criminali e delle precarie condizioni economiche del ricorrente.

4.2. La motivazione sarebbe carente ed illegittima in ordine all'accertamento dell'effettiva riconducibilità al CANNATA dei beni intestati alla moglie ed ai figli e sottoposti a confisca.

I giudici di appello non avrebbero adeguatamente motivato in ordine all'attuale disponibilità di tali beni da parte del soggetto sottoposto a misura di prevenzione ed il conseguente esercizio di poteri di fatto tali da condizionarne in maniera autonoma e decisiva la destinazione e l'impiego.

Il percorso argomentativo sarebbe insufficiente ed apodittico anche in relazione alla dimostrazione della provenienza delittuosa dei beni sottoposti a confisca, fondandosi esclusivamente sulla ritenuta sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio posseduto dai ricorrenti.

I giudici dell'appello, ignorando immotivatamente i risultati degli accertamenti tecnici prodotti dalla difesa, hanno affermato, in modo apodittico, la sussistenza di tale sproporzione.4.3.

I giudici di appello, secondo la difesa, avrebbero immotivatamente disatteso le osservazioni tecniche prodotte dalla difesa il 30 settembre ed il 13 dicembre 2018 che indicavano la necessaria rettificazione delle analisi finanziarie poste in essere dalla Guardia di Finanza e dal perito nominato dalla Corte di merito.

Gli accertamenti effettuati dal consulente della difesa avrebbero evidenziato una serie di errori di computo e stima nelle predette analisi, inesattezze che avrebbero comportato una necessaria integrazione pari a 1,9 milioni di euro in favore del CANNATA conseguente alla corretta indicazione degli incassi da vendite di beni e di accrediti di polizze (euro 183.460,22), delle disponibilità finanziarie della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] (euro 291.167,00), delle disponibilità correlate ad assegni circolari emessi in favore del ricorrente (euro 278,954,25), delle somme riconducibili a depositi a risparmio e svincolo di titoli (euro 196.741,91), delle somme ricevute da [OSCURATO:PERSONA] di Meana (euro 143.000,00) e dell'investimento immobiliare dell'08 gennaio 2018 (euro 1.035.000,00).

4.4. La difesa ha anche lamentato l'erronea individuazione da parte della Guardia di Finanza delle spese per il mantenimento della famiglia, calcolo effettuato facendo riferimento alla categoria «imprenditori e liberi professionisti» di cui alle tabelle ISTAT per il [OSCURATO:PERSONA]; il GICO avrebbe erroneamente selezionato tale categoria nonostante nessuno dei parenti del CANNATA sia stato nel periodo in esame titolare di redditi di impresa o esercente la libera professione.

Il consulente della difesa ha ritenuto, pertanto, necessaria la selezione della categoria «Regione Sicilia» dal 2008 con conseguente necessità di apportare rettifiche ed integrazioni per una somma superiore a 1,4 milioni di euro rispetto all'analisi svolta dagli organi di polizia giudiziaria.

4.5. La Corte di appello non avrebbe, infine, tenuto conto della consulenza prodotta dalla difesa con la quale il geometra TAIBI ha proceduto alla valutazione ed alla stima degli immobili di proprietà delle figlie del CANNATA, accertamenti che hanno permesso di quantificare in 300.000 euro il valore degli immobili intestati a Giusy CANNATA ed in 40.000 euro il valore degli immobili intestati ad Angela CANNATA.

I giudici dell'appello, ignorando immotivatamente i risultati di tali accertamenti, hanno affermato, con percorso argomentativo apodittico, che le figlie del proposto non avessero una capacità economica e reddituale tale da poter acquistare detti immobili.

5. [OSCURATO:PERSONA]ANGELO, nella qualità di terza interessata propone, a mezzo del suo difensore, ricorso per cassazione avverso il decreto, emesso il 7 giugno 2022, con il quale la Corte di Appello di Caltanissetta ha rigettato l'appello avanzato dalla ricorrente.

6. Con il primo motivo di impugnazione, la D'ANGELO lamenta violazione degli artt.125 cod. proc. pen., 7 e 24 d.l.gs. 159/2011 nonché mancanza ed apparenza della motivazione in relazione al sequestro del terreno sito in Enna acquistato dalla ricorrente in data 31 marzo 2014 e del conto titoli acceso presso la BCC [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la ricorrente il predetto bene immobile doveva esser dissequestrato in quanto acquistato con il medesimo atto negoziale con cui la D'ANGELO era divenuta proprietaria di altro bene immobile dissequestrato in quanto ritenuto proporzionato ai redditi percepiti dalla terza interessata.

A giudizio della difesa il conto titoli sarebbe stato confiscato in assenza di adeguata motivazione e sulla base di una erronea determinazione del calcolo progressivo fonti- impieghi da parte del perito nominato dall'[OSCURATO:PERSONA] che non ha tenuto conto del fatto che tale conto è stato costituito utilizzando fonti lecite.

7. Con il secondo motivo di impugnazione, la D'ANGELO lamenta la violazione dell'art. 24 d.l.gs. 159/2011 in ordine alla confisca del bene immobile sito in contrada Pirito del Comune di Monteperzia.

Secondo la ricorrente, i giudici di appello avrebbero disposto la confisca nonostante la dimostrazione della legittimità della provvista utilizzata per far fronte a tale acquisto immobiliare e la fallacia dei presupposti dell'accertamento finanziario posto in essere dal GICO della Guardia di Finanza.

La motivazione sarebbe erronea nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che vi fosse sproporzione tra il valore del bene oggetto di confisca e le risorse finanziarie della ricorrente nel periodo di riferimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], Angela CANNATA, Giusy CANNATA, Salvatore CANNATA e Grazia MATANZA è inammissibile in quanto avanzato per motivi non consentiti, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati in sede di appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

1.1. Deve essere preliminarmente ribadito che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, mentre non sono deducibili vizi riconducibili alle categorie indicate dall'art. 606, lett. e) cod. proc. peri. (salvo che si lamenti l'assenza o la mera apparenza della motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legge in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen.).

Costituisce, peraltro, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la motivazione inesistente o apparente del provvedimento ricorre esclusivamente quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato da una parte che risulti potenzialmente decisivo in quanto, anche se singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01).

In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01) o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 4 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; da ultimo Sez. 2, n. 4872 del 17/11/2022, dep. 2023, non massimata).

1.2. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione: il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (per tutte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

1.3. La mancanza di specificità del motivo va conseguentemente valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; da ultimo Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

2. Il provvedimento impugnato non appare affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati; la motivazione del decreto impugnato risulta coerente con le emergenze processuali e non è riconducibile né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente".

2.1. Le valutazioni della Corte territoriale, fondate su un'analisi del materiale logico- probatorio corretta e lontana da inammissibili presunzioni, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui è addivenuta a confermare il provvedimento impositivo della misura di prevenzione personale applicata a [OSCURATO:PERSONA] CANNATA e della confisca dei beni intestati a quest'ultimo ed ai terzi interessati ricorrenti.2.2. il riferimento alla violazione di legge ed alla carenza/apparenza della motivazione in ordine ai presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione è chiaramente strumentale ad una rivalutazione della vicenda nel merito, avendo la Corte territoriale chiaramente motivato sulle ragioni in base alle quali ritiene infondate le censure difensive già proposte nell'atto di appello.

Va, inoltre, sottolineato che la Corte territoriale, diversamente da quanto apoditticamente sostenuto dai ricorrenti, si è puntualmente confrontato„con i motivi di appello con motivazioni sufficientemente approfondite e logicamente inattaccabili.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] intende, peraltro, dare seguito all'univoco orientamento ermeneutico secondo cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità non è, di conseguenza, censurabile il provvedimento, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente che la motivazione evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500).

3. La prima doglianza con la quale la difesa lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla pericolosità attuale di [OSCURATO:PERSONA] CANNATA è ictu °culi riferibile ad una motivazione, non già mancante o meramente apparente, ma illogica e non condivisa dal ricorrente e, quindi, per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione.

3.1. Detta censura, peraltro, oltre ad essere dedotta per motivi non consentiti,per i motivi sopra esposti, è priva di specificità in quanto i ricorrenti si sono limitati a riproporre la ricostruzione in fatto alternativa rispetto a quella recepita nel provvedimento genetico,senza confrontarsi con le coerenti argomentazioni sulle quali si fonda la decisione dei giudici di appello.

3.2. I giudici di appello, condividendo gli argomenti del Tribunale, hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] CANNATA sia appartenente ad una compagine associativa di stampo mafioso, mettendo doviziosamente in relazione tutti gli elementi di fatto desumibili dagli atti e motivando adeguatamente in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia ed al riscontro fornito dalle conversazioni intercettate nel procedimento in cui il ricorrente è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile.

Il decreto genetico cui il provvedimento impugnato fa espresso riferimento contiene, invero, una coerente valutazione della credibilità dei dichiaranti nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità; i giudici di merito hanno, quindi, accertato la convergenza delle chiamate che si riscontrano reciprocamente e valorizzato correttamente la presenza di riscontri esterni desumibili dalle conversazioni intercettate attestanti il ruolo svolto dal CANNATA per conto del clan di appartenenza (vedi pagg. 12 e 13 del provvedimento impugnato).

3.3. I giudici di appello, condividendo la decisione del Tribunale attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, hanno indicato analiticamente i precisi dati fattuali da cui desumere l'attuale appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] CANNATA alla categoria dei soggetti pericolosi ai sensi del d.lgs. 159/2011 e la mancata interruzione dei rapporti con il contesto criminale di stampo mafioso: stabile e duraturo inserimento nelle attività di un sodalizio mafioso operante nel milanese con compiti di gestione di attività imprenditoriali nell'interesse della famiglia mafiosa di appartenenza accertato con sentenza irrevocabile di condanna, sottoposizione a misura cautelare nel marzo del 2019 per condotte della medesima specie poste in essere negli anni successivi ad un lungo periodo di detenzione, reiterate violazioni della libertà vigilata negli anni 2017 e 2018, coinvolgimento nella commissione di reati di turbata libertà degli incanti, trasferimento fraudolento di valori ed intestazione fittizia, condanna in primo grado per il reato di corruzione aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. 152/1991 commesso il 26 ottobre 2017 nonché assenza di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (vedi pagg. da 12 a 16 del decreto impugnato). [OSCURATO:PERSONA], con motivazione logicamente ineccepibile e senza ricorrere a presunzioni, ha ritenuto attuale la pericolosità del CANNATA sulla base di plurimi elementi predittivi che inducono a ritenere probabile il ripetersi di condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge ed il perdurante solido legame con contesti criminali di tipo associativo rispetto ai quali il ricorrente non ha manifestato alcuna volontà di dissociazione (vedi pagg. da 12 a 19 del decreto impugnato).

3.4. Inoltre, la Corte di merito ha correttamente rimarcato l'irrilevanza degli elementi dedotti dalla difesa (buona condotta tenuta durante il periodo di carcerazione, concessione di benefici da parte del Tribunale di Sorveglianza e revoca della libertà vigilata) ritenendoli «elementi che non consentono di per sé di fare ritenere cessata la pericolosità sociale», valorizzando in particolare che i benefici carcerari sono conseguenza della mera osservanza delle regole penitenziarie e non comportano l'accertamento della cessazione della pericolosità del detenuto (vedi pag. 17 del decreto impugnato).

I giudici di appello hanno, inoltre, evidenziato che la sottoposizione a misura di prevenzione non è ostativa alla concessione di una misura alternativa alla detenzione ed è quindi possibile una diversa valutazione della pericolosità in relazione a tali due diversi istituti giuridici, possibilità ancora più significativa nel caso di specie in quanto la valutazione della pericolosità ai fini preventivi è stata fondata su elementi desunti da procedimenti penali intervenuti in data successiva alla concessione della misura alternativa alla detenzione (vedi pag. 17 del decreto impugnato).La Corte territoriale, con motivazione conforme agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, ha sottolineato che, in caso di soggetto sottoposto a misura di prevenzione «in ragione della sua "pericolosità qualificata" derivante dall'appartenenza ad una "mafia storica"» (pag. 18 del decreto impugnato), l'accertamento di una buona condotta carceraria non costituisce elemento logico-fattuale sufficiente a superare la presunzione semplice di pericolosità, essendo sempre necessaria la prova positiva dell'avvenuta recesso dal vincolo con l'associazione criminale.

Il motivo con cui la difesa deduce la mancanza della valutazione in ordine alla attualità della pericolosità sociale non si confronta con la giurisprudenza, condivisa dal collegio, secondo cui ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova (Sez. 62 n. 23466 del 20/04/2017, Bellocco, Rv. 270319-01; Sez. 2, n. 23128 del 15/03/2018, Formoso, Rv. 272880 - 01; Sez. 5, n. 5530 del 08/01/2019, Fileccia, Rv. 275108 - 01).

3.5. Le valutazioni della Corte territoriale, fondate su un'analisi del materiale logico- probatorio corretta e lontana da inammissibili presunzioni di pericolosità permanente, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui è addivenuta ad un giudizio prognostico negativo in ordine all'attuale pericolosità del ricorrente; a fronte di tale precisa conclusione i ricorrenti reiterano argomentazioni fattuali, già affrontate e confutate dai giudici di appello in modo adeguato e logico, e pertanto non riconducibili al parametro della violazione di legge e della carenza o apparenza di motivazione.

4. L'ulteriore doglianza con la quale la difesa lamenta l'eccessività della cauzione disposta rispetto al reinserimento sociale ed alle attuali condizioni economiche di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è generica ed aspecifica.

La difesa si è limitata, infatti, a sostenere che la Corte non si sarebbe espressa adeguatamente sul punto senza fornire alcun elemento idoneo a confutare quanto affermato dai giudici di merito in ordine alla congruità della misura e dell'entità della cauzione.

I giudici di appello, con motivazione sintetica ma ineccepibile in punto di logica, hanno ritenuto la durata della misura di prevenzione determinata dal Tribunale e l'entità della cauzione congrua «con riferimento all'alto livello di pericolosità raggiunto dal proposto» (vedi pag. 19 del decreto impugnato).

I ricorrenti limitandosi ad affermare, in modo apodittico, la carenza della motivazione sul punto, non si sono confrontati con le argomentazioni della Corte di merito con conseguente aspecificità del motivo.

5. La censura con la quale i ricorrenti eccepiscono la carenza di motivazione in ordine alla dimostrazione della provenienza delittuosa dei beni confiscati e la riferibilità degli stessi a [OSCURATO:PERSONA] CANNATA è generica ed aspecifica.

5.1. A differenza di quanto affermato nel ricorso, i giudici di appello hanno affermato, con motivazione coerente alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, che «i beni oggetto di ablazione possono senza dubbio ricondursi alla disponibilità del proposto» (vedi pag. 19 del provvedimento impugnato), la motivazione valorizza, in particolare, l'esito delle indagini patrimoniali svolte dalla Guardia di Finanza che ha dimostrato la riconducibilità al proposto delle somme utilizzate dai congiunti per acquistare gli immobili sottoposti ad ablazione e «l'assenza di autonome fonti di reddito in capo ai figli ed al coniuge» (vedi pag. 20 del provvedimento impugnato).

La Corte territoriale, peraltro, ha fatto buon uso del principio di diritto affermato da questa Corte di Cassazione secondo cui non sono necessari specifici accertamenti in ordine alla provenienza ed effettiva disponibilità dei beni nel caso in cui il proposto ed i suoi prossimi congiunti siano privi delle risorse economiche necessarie all'acquisizione dei beni mobili o immobili sottoposti a confisca (vedi in proposito Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Cristodaro, Rv. 271222 - 01; Sez. 6, n. 14600 del 16/02/2021, Sola, Rv. 281611 - 01; da ultimo Sez. 1, n. 19145 del 25/02/2022, Bragion, non massimata).

I rapporti di parentela, affinità e convivenza costituiscono, infatti, un argomento logico utile alla dimostrazione della interposizione in situazioni indicative del carattere puramente formale dell'intestazione costituite dalle relazioni in ambito familiare e dalla incapacità del terzo, sotto il profilo economico, di acquisirne la titolarità, specie nell'ipotesi in cui il terzo intestatario non alleghi circostanze idonee a prospettare una diversa configurazione del rapporto, o una diversa provenienza delle risorse necessarie all'acquisto del bene.

La Corte di appello si è adeguata ai predetti criteri giuridici per pervenire ad affermare la riferibilità al proposto dei beni di cui è stata disposta la confisca (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Poli, Rv. 266142; Sez. 5, n. 37297 del 23/06/2022, Stanek, Rv. 283798 - 01).

5.2. I giudici di appello, con motivazione articolata, approfondita, conforme alle risultanze ed ineccepibile in punto di logica, hanno desunto la notevole sperequazione tra fonti di reddito e patrimonio dei ricorrenti (pari a 1.554.232 euro) dai risultati degli accertamenti tecnici correttamente svolti dal perito nominato dalla Corte territoriale.

La motivazione ha dettagliatamente indicato le ragioni in virtù delle quali i giudici di appello hanno ritenuto corrette le valutazioni e le conclusioni cui è giunto il perito sulla scorta della «perinnetrazione temporale della pericolosità sociale» senza tener conto dei «redditi antecedenti al 2000 non essendo stato offerto il necessario supporto probatorio» (vedi pagg. 20 e 21 del decreto impugnato).

Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di assoluta carenza o apparenza della motivazione e perciò insindacabili in questa sede per i motivi sopra esposti.

6. La doglianza con la quale i ricorrenti lamentano la mancata valutazione delle consulenze tecniche di parte e la conseguente erroneità della motivazione in ordine alla ritenuta sproporzione tra i redditi dichiarati ed il patrimonio dei ricorrenti è avanzata per motivi non consentiti e privi di specificità.

6.1. La Corte di merito, con percorso argomentativo approfondito e immune da vizi di logicità, ha dettagliatamente affrontato tutte le doglianze dedotte dai ricorrenti, specificando i motivi che inducono a ritenere corrette le valutazioni e le conclusioni cui è giunto il perito in ordine alla carenza della documentazione prodotta dalle parti, alla notevole sproporzione tra i redditi lecitamente percepiti dai ricorrente ed il patrimonio confiscato ed alla «impossidenza dei redditi necessari» per l'acquisto degli immobili acquistati dai terzi interessati Salvatore CANNATA, Giusy CANNATA ed Angela CANNATA (vedi pagg. da 21 e 26 del decreto impugnato).

I giudici di appello hanno, altresì, rimarcato gli ulteriori elementi indiziari idonei a dimostrare la riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] CANNATA degli immobili intestati alle figlie desumibili dal contenuto delle conversazioni intercettate attestanti il timore del proposto di esser sottoposto ad accertamenti patrimoniali, dalla stipula di un contratto di locazione in favore del padre dell'immobile intestato alla figlia Angela ad un canone annuo irrisorio, dalla concessione al proposto, in locazione agricola non finanziaria, degli immobili acquistati da [OSCURATO:PERSONA] e dalla circostanza che numerosi assegni utilizzati dalla figlia Giusy per acquistare gli immobili erano tratti su conti correnti intestati al padre (vedi pagg. 25 e 26 del decreto impugnato)

6.2. Le differenti valutazioni e la diversa ricostruzione cui è giunto il consulente della difesa che i ricorrenti hanno invocato nel ricorso, si pongono in modo palese al di fuori del perimetro dei motivi ammissibili in questa sede, non avendo ad oggetto violazioni di legge ma una richiesta di rivalutazione della vicenda nel merito, non deducibile nel giudizio legittimità.

Deve esser, in proposito, ribadito che al controllo di legittimità in tema di misure di prevenzione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito ma esclusivamente il vizio di legge e l'assoluta carenza o apparenza di motivazione.

7. In conclusione, deve essere, dunque, esclusa alcuna carenza di motivazione -nei termini delineati dalla giurisprudenza di questa Corte esposti al capo 1- sia in ordine al profilo della pericolosità che dell'attualità apprezzata attraverso la ricostruzione cronologica dei dati fattuali, sia della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggetti della misura di prevenzione applicata che della congruità della disposta confisca con conseguente inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi interessati Angela CANNATA, Giusy CANNATA, Salvatore CANNATA e Grazia MATANZA.

8. Il ricorso della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]ANGELO è inammissibile perché proposto da difensore privo di procura speciale.

Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, infatti, in tema di procedimento di prevenzione, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, può stare in giudizio solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., soggiacendo alla regola della domiciliazione ex lege presso quest'ultimo (Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403; da ultimo Sez. 5, n. 4357 del 21/10/2022, dep. 2023, Galiano, non massimata; Sez. 5, n. 22623 del 03/05/2022, Cordaro, non massimata).

Il ricorso a tale mandato speciale si giustifica con la sostanziale «estraneità» del terzo - non pericoloso - al giudizio di prevenzione aperto nei confronti di coloro che manifestano (o hanno manifestato) una condizione di pericolosità; l'interesse del terzo a prendere parte al giudizio di prevenzione risiede nella scelta di tutelare nell'ambito di tale giudizio il proprio interesse alla restituzione dei beni vincolati dalla misura patrimoniale: si tratta di un interesse di natura civilistica, che può (ma non deve) ricevere tutela nell'ambito dello speciale procedimento pubblicistico di prevenzione.

8.1. Deve essere chiarito che il terzo (al pari della parte civile nel procedimento penale) è una parte non necessaria, ma eventuale: la natura eventuale della partecipazione del terzo al giudizio di prevenzione richiede che questi conferisca al difensore una procura speciale, che attesti sia la volontà di partecipare, che i suoi limiti.

Non rileva, peraltro, che l'art. 100 cod. proc. pen. non preveda espressamente, tra le categorie di soggetti ivi indicati, anche il terzo interessato che faccia valere il proprio diritto nel procedimento di prevenzione risultando quest'ultima posizione processuale, in ragione del carattere meramente civilistico degli interessi che ne giustificano la partecipazione al relativo procedimento, pienamente equiparata a quelle espressamente menzionate, non in termini di tassatività, dalla norma in esame (vedi Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266149-01).

8.2. Ciò premesso, nella vicenda in esame, si rileva che al difensore, il quale ha redatto e presentato il ricorso per cassazione, non è stata rilasciata la procura speciale.

Invero, allegato al ricorso depositato, vi è solamente l'atto di nomina del difensore, con il quale [OSCURATO:PERSONA]ANGELO dichiara di nominare quale difensore di fiducia dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Come risulta dal tenore letterale dell'atto, si tratta, in coerenza con l'intitolazione, di una mera nomina di difensore di fiducia e non anche di una procura speciale, la cui mancanza, essendo causa di inammissibilità dell'atto introduttivo, è rilevabile in questa sede di legittimità.

9. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6) D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/06/2022 della Corte di Appello di Caltanissetta. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 6/7 Agosto 2019 il Tribunale di Enna ha disposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CANNATA e la confisca di beni intestati al proposto ed ai terzi interessati Angela CANNATA, Giusy CANNATA, Salvatore CANNATA, Grazia MATANZA ed [OSCURATO:PERSONA]ANGELO. 2. [OSCURATO:PERSONA] CANNATA ed i sopraindicati terzi interessati hanno, quindi, proposto appello avverso tale decreto, lamentando l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della misura di prevenzione, la carenza del requisito dell'attualità della pericolosità e avanzando richiesta di perizia. 3. [OSCURATO:PERSONA] CANNATA ed i terzi interessati Angela CANNATA, Giusy CANNATA, Salvatore CANNATA e Grazia MATANZA, a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso il decreto, emesso il 7 giugno 2022, con il quale la Corte di Appello di Caltanissetta ha rigettato l'appello avanzato dai ricorrenti. 4. Con l'unico motivo di impugnazione, i ricorrenti lamentano violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Il giudice dell'appello, limitandosi alla mera reiterazione del percorso argomentativo contenuto nel provvedimento genetico, avrebbe omesso ogni valutazione in ordine a quanto eccepito dalla difesa nei motivi di appello in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione. 4.1. La motivazione sarebbe carente in ordine all'accertamento della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] CANNATA, i giudici di appello avrebbero desunto tale pericolosità dalla ritenuta persistenza di rapporti con «l'ambiente mafioso di appartenenza» senza specificare in alcun modo gli indicatori da cui desumere l'effettiva attualità della pericolosità specifica del CANNATA. La Corte di merito avrebbe ignorato di valutare gli elementi favorevoli al venir meno della pregressa pericolosità del CANNATA indicati dalla difesa (frequentazione di corsi di formazione nel periodo in cui il ricorrente si trovava ristretto in carcere, autorizzazione disposta dal Magistrato di Sorveglianza a svolgere attività lavorativa nel periodo di sottoposizione alla libertà vigilata, carenza di elementi atti a dimostrare l'esistenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata, irreprensibilità della condotta tenuta dal CANNATA nel periodo successivo alla scarcerazione, revoca della libertà vigilata disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Milano per cessata pericolosità del ricorrente, elementi tutti desumibili dalla documentazione in atti ed, in particolare dall'informativa della Questura di Milano dell'08 gennaio 2018 e dalla relazione dell'UEPE di Milano del 16 gennaio 2018). Secondo la difesa, la durata ed estensione della misura e la cauzione disposta dai giudici di merito sarebbero eccessive in considerazione del reinserimento sociale e personale del CANNATA, dell'allontanamento dagli ambienti criminali e delle precarie condizioni economiche del ricorrente. 4.2. La motivazione sarebbe carente ed illegittima in ordine all'accertamento dell'effettiva riconducibilità al CANNATA dei beni intestati alla moglie ed ai figli e sottoposti a confisca. I giudici di appello non avrebbero adeguatamente motivato in ordine all'attuale disponibilità di tali beni da parte del soggetto sottoposto a misura di prevenzione ed il conseguente esercizio di poteri di fatto tali da condizionarne in maniera autonoma e decisiva la destinazione e l'impiego. Il percorso argomentativo sarebbe insufficiente ed apodittico anche in relazione alla dimostrazione della provenienza delittuosa dei beni sottoposti a confisca, fondandosi esclusivamente sulla ritenuta sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio posseduto dai ricorrenti. I giudici dell'appello, ignorando immotivatamente i risultati degli accertamenti tecnici prodotti dalla difesa, hanno affermato, in modo apodittico, la sussistenza di tale sproporzione.4.3. I giudici di appello, secondo la difesa, avrebbero immotivatamente disatteso le osservazioni tecniche prodotte dalla difesa il 30 settembre ed il 13 dicembre 2018 che indicavano la necessaria rettificazione delle analisi finanziarie poste in essere dalla Guardia di Finanza e dal perito nominato dalla Corte di merito. Gli accertamenti effettuati dal consulente della difesa avrebbero evidenziato una serie di errori di computo e stima nelle predette analisi, inesattezze che avrebbero comportato una necessaria integrazione pari a 1,9 milioni di euro in favore del CANNATA conseguente alla corretta indicazione degli incassi da vendite di beni e di accrediti di polizze (euro 183.460,22), delle disponibilità finanziarie della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] (euro 291.167,00), delle disponibilità correlate ad assegni circolari emessi in favore del ricorrente (euro 278,954,25), delle somme riconducibili a depositi a risparmio e svincolo di titoli (euro 196.741,91), delle somme ricevute da [OSCURATO:PERSONA] di Meana (euro 143.000,00) e dell'investimento immobiliare dell'08 gennaio 2018 (euro 1.035.000,00). 4.4. La difesa ha anche lamentato l'erronea individuazione da parte della Guardia di Finanza delle spese per il mantenimento della famiglia, calcolo effettuato facendo riferimento alla categoria «imprenditori e liberi professionisti» di cui alle tabelle ISTAT per il [OSCURATO:PERSONA]; il GICO avrebbe erroneamente selezionato tale categoria nonostante nessuno dei parenti del CANNATA sia stato nel periodo in esame titolare di redditi di impresa o esercente la libera professione. Il consulente della difesa ha ritenuto, pertanto, necessaria la selezione della categoria «Regione Sicilia» dal 2008 con conseguente necessità di apportare rettifiche ed integrazioni per una somma superiore a 1,4 milioni di euro rispetto all'analisi svolta dagli organi di polizia giudiziaria. 4.5. La Corte di appello non avrebbe, infine, tenuto conto della consulenza prodotta dalla difesa con la quale il geometra TAIBI ha proceduto alla valutazione ed alla stima degli immobili di proprietà delle figlie del CANNATA, accertamenti che hanno permesso di quantificare in 300.000 euro il valore degli immobili intestati a Giusy CANNATA ed in 40.000 euro il valore degli immobili intestati ad Angela CANNATA. I giudici dell'appello, ignorando immotivatamente i risultati di tali accertamenti, hanno affermato, con percorso argomentativo apodittico, che le figlie del proposto non avessero una capacità economica e reddituale tale da poter acquistare detti immobili. 5. [OSCURATO:PERSONA]ANGELO, nella qualità di terza interessata propone, a mezzo del suo difensore, ricorso per cassazione avverso il decreto, emesso il 7 giugno 2022, con il quale la Corte di Appello di Caltanissetta ha rigettato l'appello avanzato dalla ricorrente. 6. Con il primo motivo di impugnazione, la D'ANGELO lamenta violazione degli artt.125 cod. proc. pen., 7 e 24 d.l.gs. 159/2011 nonché mancanza ed apparenza della motivazione in relazione al sequestro del terreno sito in Enna acquistato dalla ricorrente in data 31 marzo 2014 e del conto titoli acceso presso la BCC [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricorrente il predetto bene immobile doveva esser dissequestrato in quanto acquistato con il medesimo atto negoziale con cui la D'ANGELO era divenuta proprietaria di altro bene immobile dissequestrato in quanto ritenuto proporzionato ai redditi percepiti dalla terza interessata. A giudizio della difesa il conto titoli sarebbe stato confiscato in assenza di adeguata motivazione e sulla base di una erronea determinazione del calcolo progressivo fonti- impieghi da parte del perito nominato dall'[OSCURATO:PERSONA] che non ha tenuto conto del fatto che tale conto è stato costituito utilizzando fonti lecite. 7. Con il secondo motivo di impugnazione, la D'ANGELO lamenta la violazione dell'art. 24 d.l.gs. 159/2011 in ordine alla confisca del bene immobile sito in contrada Pirito del Comune di Monteperzia. Secondo la ricorrente, i giudici di appello avrebbero disposto la confisca nonostante la dimostrazione della legittimità della provvista utilizzata per far fronte a tale acquisto immobiliare e la fallacia dei presupposti dell'accertamento finanziario posto in essere dal GICO della Guardia di Finanza. La motivazione sarebbe erronea nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che vi fosse sproporzione tra il valore del bene oggetto di confisca e le risorse finanziarie della ricorrente nel periodo di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], Angela CANNATA, Giusy CANNATA, Salvatore CANNATA e Grazia MATANZA è inammissibile in quanto avanzato per motivi non consentiti, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati in sede di appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. 1.1. Deve essere preliminarmente ribadito che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, mentre non sono deducibili vizi riconducibili alle categorie indicate dall'art. 606, lett. e) cod. proc. peri. (salvo che si lamenti l'assenza o la mera apparenza della motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legge in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen.). Costituisce, peraltro, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la motivazione inesistente o apparente del provvedimento ricorre esclusivamente quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato da una parte che risulti potenzialmente decisivo in quanto, anche se singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01). In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01) o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 4 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; da ultimo Sez. 2, n. 4872 del 17/11/2022, dep. 2023, non massimata). 1.2. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione: il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (per tutte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 1.3. La mancanza di specificità del motivo va conseguentemente valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; da ultimo Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2. Il provvedimento impugnato non appare affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati; la motivazione del decreto impugnato risulta coerente con le emergenze processuali e non è riconducibile né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente". 2.1. Le valutazioni della Corte territoriale, fondate su un'analisi del materiale logico- probatorio corretta e lontana da inammissibili presunzioni, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui è addivenuta a confermare il provvedimento impositivo della misura di prevenzione personale applicata a [OSCURATO:PERSONA] CANNATA e della confisca dei beni intestati a quest'ultimo ed ai terzi interessati ricorrenti.2.2. il riferimento alla violazione di legge ed alla carenza/apparenza della motivazione in ordine ai presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione è chiaramente strumentale ad una rivalutazione della vicenda nel merito, avendo la Corte territoriale chiaramente motivato sulle ragioni in base alle quali ritiene infondate le censure difensive già proposte nell'atto di appello. Va, inoltre, sottolineato che la Corte territoriale, diversamente da quanto apoditticamente sostenuto dai ricorrenti, si è puntualmente confrontato„con i motivi di appello con motivazioni sufficientemente approfondite e logicamente inattaccabili. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] intende, peraltro, dare seguito all'univoco orientamento ermeneutico secondo cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità non è, di conseguenza, censurabile il provvedimento, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente che la motivazione evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500). 3. La prima doglianza con la quale la difesa lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla pericolosità attuale di [OSCURATO:PERSONA] CANNATA è ictu °culi riferibile ad una motivazione, non già mancante o meramente apparente, ma illogica e non condivisa dal ricorrente e, quindi, per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione. 3.1. Detta censura, peraltro, oltre ad essere dedotta per motivi non consentiti,per i motivi sopra esposti, è priva di specificità in quanto i ricorrenti si sono limitati a riproporre la ricostruzione in fatto alternativa rispetto a quella recepita nel provvedimento genetico,senza confrontarsi con le coerenti argomentazioni sulle quali si fonda la decisione dei giudici di appello. 3.2. I giudici di appello, condividendo gli argomenti del Tribunale, hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] CANNATA sia appartenente ad una compagine associativa di stampo mafioso, mettendo doviziosamente in relazione tutti gli elementi di fatto desumibili dagli atti e motivando adeguatamente in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia ed al riscontro fornito dalle conversazioni intercettate nel procedimento in cui il ricorrente è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile. Il decreto genetico cui il provvedimento impugnato fa espresso riferimento contiene, invero, una coerente valutazione della credibilità dei dichiaranti nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità; i giudici di merito hanno, quindi, accertato la convergenza delle chiamate che si riscontrano reciprocamente e valorizzato correttamente la presenza di riscontri esterni desumibili dalle conversazioni intercettate attestanti il ruolo svolto dal CANNATA per conto del clan di appartenenza (vedi pagg. 12 e 13 del provvedimento impugnato). 3.3. I giudici di appello, condividendo la decisione del Tribunale attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, hanno indicato analiticamente i precisi dati fattuali da cui desumere l'attuale appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] CANNATA alla categoria dei soggetti pericolosi ai sensi del d.lgs. 159/2011 e la mancata interruzione dei rapporti con il contesto criminale di stampo mafioso: stabile e duraturo inserimento nelle attività di un sodalizio mafioso operante nel milanese con compiti di gestione di attività imprenditoriali nell'interesse della famiglia mafiosa di appartenenza accertato con sentenza irrevocabile di condanna, sottoposizione a misura cautelare nel marzo del 2019 per condotte della medesima specie poste in essere negli anni successivi ad un lungo periodo di detenzione, reiterate violazioni della libertà vigilata negli anni 2017 e 2018, coinvolgimento nella commissione di reati di turbata libertà degli incanti, trasferimento fraudolento di valori ed intestazione fittizia, condanna in primo grado per il reato di corruzione aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. 152/1991 commesso il 26 ottobre 2017 nonché assenza di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (vedi pagg. da 12 a 16 del decreto impugnato). [OSCURATO:PERSONA], con motivazione logicamente ineccepibile e senza ricorrere a presunzioni, ha ritenuto attuale la pericolosità del CANNATA sulla base di plurimi elementi predittivi che inducono a ritenere probabile il ripetersi di condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge ed il perdurante solido legame con contesti criminali di tipo associativo rispetto ai quali il ricorrente non ha manifestato alcuna volontà di dissociazione (vedi pagg. da 12 a 19 del decreto impugnato). 3.4. Inoltre, la Corte di merito ha correttamente rimarcato l'irrilevanza degli elementi dedotti dalla difesa (buona condotta tenuta durante il periodo di carcerazione, concessione di benefici da parte del Tribunale di Sorveglianza e revoca della libertà vigilata) ritenendoli «elementi che non consentono di per sé di fare ritenere cessata la pericolosità sociale», valorizzando in particolare che i benefici carcerari sono conseguenza della mera osservanza delle regole penitenziarie e non comportano l'accertamento della cessazione della pericolosità del detenuto (vedi pag. 17 del decreto impugnato). I giudici di appello hanno, inoltre, evidenziato che la sottoposizione a misura di prevenzione non è ostativa alla concessione di una misura alternativa alla detenzione ed è quindi possibile una diversa valutazione della pericolosità in relazione a tali due diversi istituti giuridici, possibilità ancora più significativa nel caso di specie in quanto la valutazione della pericolosità ai fini preventivi è stata fondata su elementi desunti da procedimenti penali intervenuti in data successiva alla concessione della misura alternativa alla detenzione (vedi pag. 17 del decreto impugnato).La Corte territoriale, con motivazione conforme agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, ha sottolineato che, in caso di soggetto sottoposto a misura di prevenzione «in ragione della sua "pericolosità qualificata" derivante dall'appartenenza ad una "mafia storica"» (pag. 18 del decreto impugnato), l'accertamento di una buona condotta carceraria non costituisce elemento logico-fattuale sufficiente a superare la presunzione semplice di pericolosità, essendo sempre necessaria la prova positiva dell'avvenuta recesso dal vincolo con l'associazione criminale. Il motivo con cui la difesa deduce la mancanza della valutazione in ordine alla attualità della pericolosità sociale non si confronta con la giurisprudenza, condivisa dal collegio, secondo cui ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova (Sez. 62 n. 23466 del 20/04/2017, Bellocco, Rv. 270319-01; Sez. 2, n. 23128 del 15/03/2018, Formoso, Rv. 272880 - 01; Sez. 5, n. 5530 del 08/01/2019, Fileccia, Rv. 275108 - 01). 3.5. Le valutazioni della Corte territoriale, fondate su un'analisi del materiale logico- probatorio corretta e lontana da inammissibili presunzioni di pericolosità permanente, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui è addivenuta ad un giudizio prognostico negativo in ordine all'attuale pericolosità del ricorrente; a fronte di tale precisa conclusione i ricorrenti reiterano argomentazioni fattuali, già affrontate e confutate dai giudici di appello in modo adeguato e logico, e pertanto non riconducibili al parametro della violazione di legge e della carenza o apparenza di motivazione. 4. L'ulteriore doglianza con la quale la difesa lamenta l'eccessività della cauzione disposta rispetto al reinserimento sociale ed alle attuali condizioni economiche di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è generica ed aspecifica. La difesa si è limitata, infatti, a sostenere che la Corte non si sarebbe espressa adeguatamente sul punto senza fornire alcun elemento idoneo a confutare quanto affermato dai giudici di merito in ordine alla congruità della misura e dell'entità della cauzione. I giudici di appello, con motivazione sintetica ma ineccepibile in punto di logica, hanno ritenuto la durata della misura di prevenzione determinata dal Tribunale e l'entità della cauzione congrua «con riferimento all'alto livello di pericolosità raggiunto dal proposto» (vedi pag. 19 del decreto impugnato). I ricorrenti limitandosi ad affermare, in modo apodittico, la carenza della motivazione sul punto, non si sono confrontati con le argomentazioni della Corte di merito con conseguente aspecificità del motivo. 5. La censura con la quale i ricorrenti eccepiscono la carenza di motivazione in ordine alla dimostrazione della provenienza delittuosa dei beni confiscati e la riferibilità degli stessi a [OSCURATO:PERSONA] CANNATA è generica ed aspecifica. 5.1. A differenza di quanto affermato nel ricorso, i giudici di appello hanno affermato, con motivazione coerente alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, che «i beni oggetto di ablazione possono senza dubbio ricondursi alla disponibilità del proposto» (vedi pag. 19 del provvedimento impugnato), la motivazione valorizza, in particolare, l'esito delle indagini patrimoniali svolte dalla Guardia di Finanza che ha dimostrato la riconducibilità al proposto delle somme utilizzate dai congiunti per acquistare gli immobili sottoposti ad ablazione e «l'assenza di autonome fonti di reddito in capo ai figli ed al coniuge» (vedi pag. 20 del provvedimento impugnato). La Corte territoriale, peraltro, ha fatto buon uso del principio di diritto affermato da questa Corte di Cassazione secondo cui non sono necessari specifici accertamenti in ordine alla provenienza ed effettiva disponibilità dei beni nel caso in cui il proposto ed i suoi prossimi congiunti siano privi delle risorse economiche necessarie all'acquisizione dei beni mobili o immobili sottoposti a confisca (vedi in proposito Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Cristodaro, Rv. 271222 - 01; Sez. 6, n. 14600 del 16/02/2021, Sola, Rv. 281611 - 01; da ultimo Sez. 1, n. 19145 del 25/02/2022, Bragion, non massimata). I rapporti di parentela, affinità e convivenza costituiscono, infatti, un argomento logico utile alla dimostrazione della interposizione in situazioni indicative del carattere puramente formale dell'intestazione costituite dalle relazioni in ambito familiare e dalla incapacità del terzo, sotto il profilo economico, di acquisirne la titolarità, specie nell'ipotesi in cui il terzo intestatario non alleghi circostanze idonee a prospettare una diversa configurazione del rapporto, o una diversa provenienza delle risorse necessarie all'acquisto del bene. La Corte di appello si è adeguata ai predetti criteri giuridici per pervenire ad affermare la riferibilità al proposto dei beni di cui è stata disposta la confisca (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Poli, Rv. 266142; Sez. 5, n. 37297 del 23/06/2022, Stanek, Rv. 283798 - 01). 5.2. I giudici di appello, con motivazione articolata, approfondita, conforme alle risultanze ed ineccepibile in punto di logica, hanno desunto la notevole sperequazione tra fonti di reddito e patrimonio dei ricorrenti (pari a 1.554.232 euro) dai risultati degli accertamenti tecnici correttamente svolti dal perito nominato dalla Corte territoriale. La motivazione ha dettagliatamente indicato le ragioni in virtù delle quali i giudici di appello hanno ritenuto corrette le valutazioni e le conclusioni cui è giunto il perito sulla scorta della «perinnetrazione temporale della pericolosità sociale» senza tener conto dei «redditi antecedenti al 2000 non essendo stato offerto il necessario supporto probatorio» (vedi pagg. 20 e 21 del decreto impugnato). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di assoluta carenza o apparenza della motivazione e perciò insindacabili in questa sede per i motivi sopra esposti. 6. La doglianza con la quale i ricorrenti lamentano la mancata valutazione delle consulenze tecniche di parte e la conseguente erroneità della motivazione in ordine alla ritenuta sproporzione tra i redditi dichiarati ed il patrimonio dei ricorrenti è avanzata per motivi non consentiti e privi di specificità. 6.1. La Corte di merito, con percorso argomentativo approfondito e immune da vizi di logicità, ha dettagliatamente affrontato tutte le doglianze dedotte dai ricorrenti, specificando i motivi che inducono a ritenere corrette le valutazioni e le conclusioni cui è giunto il perito in ordine alla carenza della documentazione prodotta dalle parti, alla notevole sproporzione tra i redditi lecitamente percepiti dai ricorrente ed il patrimonio confiscato ed alla «impossidenza dei redditi necessari» per l'acquisto degli immobili acquistati dai terzi interessati Salvatore CANNATA, Giusy CANNATA ed Angela CANNATA (vedi pagg. da 21 e 26 del decreto impugnato). I giudici di appello hanno, altresì, rimarcato gli ulteriori elementi indiziari idonei a dimostrare la riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] CANNATA degli immobili intestati alle figlie desumibili dal contenuto delle conversazioni intercettate attestanti il timore del proposto di esser sottoposto ad accertamenti patrimoniali, dalla stipula di un contratto di locazione in favore del padre dell'immobile intestato alla figlia Angela ad un canone annuo irrisorio, dalla concessione al proposto, in locazione agricola non finanziaria, degli immobili acquistati da [OSCURATO:PERSONA] e dalla circostanza che numerosi assegni utilizzati dalla figlia Giusy per acquistare gli immobili erano tratti su conti correnti intestati al padre (vedi pagg. 25 e 26 del decreto impugnato) 6.2. Le differenti valutazioni e la diversa ricostruzione cui è giunto il consulente della difesa che i ricorrenti hanno invocato nel ricorso, si pongono in modo palese al di fuori del perimetro dei motivi ammissibili in questa sede, non avendo ad oggetto violazioni di legge ma una richiesta di rivalutazione della vicenda nel merito, non deducibile nel giudizio legittimità. Deve esser, in proposito, ribadito che al controllo di legittimità in tema di misure di prevenzione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito ma esclusivamente il vizio di legge e l'assoluta carenza o apparenza di motivazione. 7. In conclusione, deve essere, dunque, esclusa alcuna carenza di motivazione -nei termini delineati dalla giurisprudenza di questa Corte esposti al capo 1- sia in ordine al profilo della pericolosità che dell'attualità apprezzata attraverso la ricostruzione cronologica dei dati fattuali, sia della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggetti della misura di prevenzione applicata che della congruità della disposta confisca con conseguente inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi interessati Angela CANNATA, Giusy CANNATA, Salvatore CANNATA e Grazia MATANZA. 8. Il ricorso della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]ANGELO è inammissibile perché proposto da difensore privo di procura speciale. Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, infatti, in tema di procedimento di prevenzione, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, può stare in giudizio solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., soggiacendo alla regola della domiciliazione ex lege presso quest'ultimo (Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403; da ultimo Sez. 5, n. 4357 del 21/10/2022, dep. 2023, Galiano, non massimata; Sez. 5, n. 22623 del 03/05/2022, Cordaro, non massimata). Il ricorso a tale mandato speciale si giustifica con la sostanziale «estraneità» del terzo - non pericoloso - al giudizio di prevenzione aperto nei confronti di coloro che manifestano (o hanno manifestato) una condizione di pericolosità; l'interesse del terzo a prendere parte al giudizio di prevenzione risiede nella scelta di tutelare nell'ambito di tale giudizio il proprio interesse alla restituzione dei beni vincolati dalla misura patrimoniale: si tratta di un interesse di natura civilistica, che può (ma non deve) ricevere tutela nell'ambito dello speciale procedimento pubblicistico di prevenzione. 8.1. Deve essere chiarito che il terzo (al pari della parte civile nel procedimento penale) è una parte non necessaria, ma eventuale: la natura eventuale della partecipazione del terzo al giudizio di prevenzione richiede che questi conferisca al difensore una procura speciale, che attesti sia la volontà di partecipare, che i suoi limiti. Non rileva, peraltro, che l'art. 100 cod. proc. pen. non preveda espressamente, tra le categorie di soggetti ivi indicati, anche il terzo interessato che faccia valere il proprio diritto nel procedimento di prevenzione risultando quest'ultima posizione processuale, in ragione del carattere meramente civilistico degli interessi che ne giustificano la partecipazione al relativo procedimento, pienamente equiparata a quelle espressamente menzionate, non in termini di tassatività, dalla norma in esame (vedi Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266149-01). 8.2. Ciò premesso, nella vicenda in esame, si rileva che al difensore, il quale ha redatto e presentato il ricorso per cassazione, non è stata rilasciata la procura speciale. Invero, allegato al ricorso depositato, vi è solamente l'atto di nomina del difensore, con il quale [OSCURATO:PERSONA]ANGELO dichiara di nominare quale difensore di fiducia dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Come risulta dal tenore letterale dell'atto, si tratta, in coerenza con l'intitolazione, di una mera nomina di difensore di fiducia e non anche di una procura speciale, la cui mancanza, essendo causa di inammissibilità dell'atto introduttivo, è rilevabile in questa sede di legittimità. 9. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagam