CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 aprile 2025
Cassazione n. 34934/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DEL L.R.P.T. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, sezione misure di prevenzione, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con sentenza del 17 settembre 2024 aveva annullato il provvedimento datato 30aprile 2024, con decreto emesso in data 29 aprile 2025,respingeva l’appello proposto dal legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. avverso il decreto di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva respinto la domanda di ammissione della stessa società al controllo giudiziario exart. 34 D.Lvo 159/2011. 2. Avverso detto decreto proponeva ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale del legale rappresentante, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo qui riassunto exart. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen. avendo il giudice di rinvio fornito una motivazione meramente apparente circa la non occasionalità delle infiltrazioni mafiose nella società istante; il giudice di appello non aveva accertato l’attualità del livello di rischio di assoggettamento della compagine societaria al potere mafioso dovendo farsi applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite “Ricchiuto”secondo cui il dato della infiltrazione va effettuato sulla base di un giudizio prognostico e non rivolto a vicende passate. Nel caso in esame il giudizio operato dalla Corte di appello era stato omesso quanto ai fatti successivi la costituzione della società nel 2010 e mancava, pertanto, una valutazione di perdurante contiguità con i contesti mafiosi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso appare essere stato proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Deve innanzi tutto essere rilevato come pur procedendosi a seguito di annullamento con rinvio per assoluto difetto di motivazione in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario exart. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27del medesimo decreto. (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Biessemme, Rv. 279982 -01). Orbene nel caso di specie non può ritenersi versare il provvedimento impugnato nel caso dell’assoluto difetto di motivazione a sostegno del rigetto dell’appello,posto che, la Corte di appello sezione misure di prevenzione, con le diffuse argomentazioni esposte alle pagine 8-12 del decreto gravato da ricorso, ha proprio spiegato che per i soggetti indicati come dipendenti della società e per l’attività dalla stessa acquisitaa titolo di affitto di azienda proveniente da altra compagine destinataria di interdittiva antimafia, il condizionamento da parte dei reali titolari, Petitto e Ferraro, soggetti coinvolti in procedimenti per reati di mafia, non potesse ritenersi né sporadico né temporalmente limitato. Il giudice di appello, pertanto, sulla base di specifici elementi ha escluso il presupposto del controllo giudiziario exart. 34-bis d.lgs . n. 159/2011 , ritenendo la sussistenza di specifici elementi per affermare che l’agevolazione dell’attività di soggetti connessi alla criminalità organizzata da parte dell’azienda non fosse occasionale, così come imposto dalla citata norma, bensì stabile e duratura e tale da escludere, pertanto, il regime del controllo giudiziario pure richiesto dalla stessa. In tale senso risultano confutati gli argomenti esposti nell’appello e fornita una motivazione non censurabile e che ha sicuramente integrato il vizio rilevato nella precedente sentenza di annullamento di questa Corte di cassazione. 2. Alla declaratoriadi inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna de lla ricorrente a l pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna la ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma