Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1987
ECLI:EU:C:1987:451
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61986C0225 - IT
Avviso legale importante
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61986C0225
Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 21 ottobre 1987. - [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] 166/82. - CAUSA 225/86.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 02271
Conclusioni dell avvocato generale
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[OSCURATO:PERSONA] Presidente,
[OSCURATO:PERSONA],
1 Risulta che la situazione in Italia non è ancora quella che dovrebbe essere in base alla constatazione espressa nella sentenza del 7 febbraio 1984 ( causa 166/82 ( 1 )), cioè che gli artt . 10 e 11 della legge 8 luglio 1975, n . 306, non sono conformi al regolamento n . 804/68 ( 2 ), relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti lattiero-caseari .
2 La convenuta ha informato la Corte che la normativa di cui è causa non è più applicata - quanto meno dalla sentenza 7 febbraio 1984 - e che l' 8 ottobre 1987 il governo ha sottoposto alle camere del nuovo Parlamento italiano eletto nel giugno del 1987 un disegno di legge per l' abrogazione delle impugnate disposizioni .
3 Ciò significa che non sono ancora stati adottati i provvedimenti - ai sensi dell' art . 171 del trattato CEE - contemplati nel dispositivo di detta sentenza .
4 Non è sufficiente - per l' esecuzione della sentenza - aver avviato un procedimento di modifica della legge in questione, bensì - come dice chiaramente la sentenza 131/84 ( 3 ) - detto procedimento deve essere terminato . E' pure importante che i provvedimenti di questo genere ( che modificano radicalmente la situazione giuridica ), sempre in base a detta sentenza, intervengano al più presto . Nella fattispecie, però, prendendo come termine a quo la data della pronuncia della sentenza 7 febbraio 1984, non si può dire che si sia provveduto "al più presto ".
5 Quanto alle giustificazioni addotte dal governo italiano, che si è appellato a problemi e difficoltà dell' iter legislativo italiano, basterà ricordare la formula ormai tradizionale usata dalla giurisprudenza, nella quale rientrano per l' appunto queste situazioni ( cioè uno Stato membro non può invocare norme, pratiche o circostanze relative al proprio ordinamento nazionale per giustificare l' inosservanza degli obblighi impostigli dal diritto comunitario ). Ricorderò inoltre che, in base alle sentenze nelle cause riunite da 314 a 316/81 e 83/82 ( 4 ), tutti gli organi di uno Stato membro devono garantire l' esecuzione delle sentenze della Corte . Allorché dunque si constata che una norma nazionale stride con il diritto comunitario, l' organo legislativo dello Stato membro interessato deve provvedere all' emendamento della disciplina in questione .
6 Non rimane quindi che accogliere la domanda della [OSCURATO:PERSONA] e constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE in quanto non ha dato esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia nella causa 166/82 inerente alla formazione dei prezzi del latte alla produzione .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) Vedasi sentenza 7 febbraio 1984, causa 166/82, [OSCURATO:PERSONA] / Repubblica italiana, Racc . 1984, pag . 459 .
( 2 ) GU 1968, L 148, pag . 13 .
( 3 ) Vedasi sentenza 6 novembre 1985, causa 131/84, [OSCURATO:PERSONA] / Italia, Racc . 1985, pag . 3531 .
( 4 ) Vedasi sentenza 14 dicembre 1982, cause riunite da 314 a 316/81 e 83/82, Procuratore della Repubblica e comitato nazionale per la difesa contro l' alcolismo / [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Racc . 1982, pag . 4337 .