CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 21954/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 17/09/2024, di conferma della sentenza del Tribunale di Palermo, di condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 perché illecitamente deteneva, per la cessione a terzi, 9,2727 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per non aver la Corte di appello riconosciuto la continuazione tra i fatti per cui è processo e quelli giudicati con sentenza n. 131 del 2018 del Tribunale di Agrigento. Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Sul punto giova ricordare che l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Ry. 284420). Tale riconoscimento necessita di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Rileva, in tal senso, la circostanza per cui, al momento della commissione del primo reato, i successivi reati fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Al riguardo va infatti ricordato che l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (ad es. Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222), ed in proposito il percorso argomentativo della sentenza impugnata non soffre censura valorizzabile in questa sede avendo la Corte correttamente negato l'unicità del disegno criminoso posto che l'imputazione di cui alla sentenza irrevocabile aveva ad oggetto la condotta di commercio di sostanza stupefacente del tipo leggero commessa in Agrigento e, in particolare, l'essere stato Agwaranyam il fornitore di hashish dei soggetti che si occupavano dello spaccio mentre quella odierna riguarda la detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina commessa in Palermo, a distanza di due anni dai precedenti fatti. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha sottolineato l'assenza di elementi di positivo apprezzamento, dovendosi evidenziare la gravità della condotta del ricorrente, consistita nel detenere sostanza stupefacente del tipo pesante in un luogo di altissima frequentazione nonché la presenza di due precedenti per fatti analoghi che evidenziano la negativa personalità i quali, peraltro, non consentono di ridurre la pena irrogata. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]