CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2024
Cassazione n. 43006/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto è manifestamente infondato, atteso che in caso di mancata deduzione con l'appello, la giurisprudenza si è attestata sul principio che l'applicazione delle pene sostitutive non avviene d'ufficio ma a domanda dell'imputato, sia pure formulata con le conclusioni scritte (Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv. 285491), sicchè l'accoglimento del motivo di appello principale ha determinato il venir meno della richiesta avanzata solo in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo che vedeva sulla riduzione della pena; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Ii/Pres n