CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2022
Cassazione n. 02550/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE PALMI nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] VALENTIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con memoria rivolta al Tribunale di Palmi, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] - tratto a giudizio davanti a detto Tribunale per il reato di calunnia, per aver sporto ai Carabinieri di Mileto, nel dicembre 2016, denuncia di furto a carico [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione o furto di un assegno - denunciava un conflitto di competenza positivo, affermando che, per lo stesso fatto, sempre a carico del Cannatà, pendeva presso il Giudice dell'udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] una richiesta di rinvio a giudizio. 2. Il Tribunale di Palmi, con ordinanza emessa in data 11 aprile 2022 ai sensi dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., di poneva la trasmissione della denuncia ),.., di conflitto e degli allegati a qugta Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dall'esame degli atti emerge che, per la medesima condotta, commessa secondo le contestazioni in Mileto, pendono a carico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] due processi, l'uno davanti al Tribunale di Palmi e l'altro davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Si versa, quindi, in una ipotesi di litispendenza tra due processi per lo stesso fatto e a carico della stessa persona, avanti ad uffici diversi, cioè di una situazione che deve essere regolata dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità pienamente condivisibile (Sez. 5, Sentenza n. 10037 del 19/01/2017 Rv. 269422-01). Ciò posto, il conflitto di competenza, di carattere positivo, deve essere risolto in applicazione della regola generale sulla competenza per territorio, in base alla quale essa è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato (art. 8, comma, 1, cod. pen.). Ne deriva, in concreto, la declaratoria della competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], poiché il comune di Mileto, luogo in cui venne commesso il reato contestato, rientra nel suo ambito territoriale.2. In conclusione, la competenza a conoscere del reato contestato, alla quale il conflitto in trattazione si riferisce, spetta al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P. Q. M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, 15 se