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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 13788/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte .di appello di Ancona il 21 gennaio 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 6 febbraio 2019 ha riconosciuto- lo stesso responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, fatto commesso il 4 febbraio 2016, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida tre motivi con i quali denuncia violazione di legge e difetto di motivazione.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione della regola sulla ripartizione dell'onere della prova, violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione al diritto di difesa dell'imputato, al rispetto del principio del contraddittorio e della parità delle armi, nullità dell'accertamento sul tasso alcolemico per inattendibilità dello strumento, non risultando assolto da parte del P.M. l'onere della prova circa l'omologazione dello stesso e le successive revisioni periodiche, e mancanza di motivazione.

2.2. Con il secondo motivo censura violazione e falsa applicazione degli artt.178 e 360 cod. proc. pen., 114 disp. att. cod. proc. pen. e 24 Cost. e conseguente nullità dell'accertamento per violazione del diritto dell'imputato di farsi assistere da Difensore di fiducia nell'esecuzione dell'alcooltest e nel contempo manifesta illogicità della motivazione.

2.3. Con l'ultimo motivo il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale n. 196 del 1990 in relazione alla applicazione del margine di errore del 16% nella lettura dello "scarto-tipo".

2.4. Sono pervenute: il 15 ottobre 2021 memoria difensiva con cui si insiste nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata richiamando precedenti di legittimità stimati pertinenti; il 27 ottobre 2021 conclusioni scritte.

3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo.

Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione: ciò con particolare riferimento al tema dell'inadeguato livello di approfondimento da parte della Corte di appello rispetto ai temi espressamente posti nell'atto di impugnazione.

Pertanto, in ragione della intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, può e deve dichiararsi la causa di non punibilità norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata (fatto del 4 febbraio 2016 + cinque anni = 4 febbraio 2021; sentenza impugnata del 21 gennaio 2021).

Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v.

Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione .(Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.

4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] e nsore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]4 nci [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte .di appello di Ancona il 21 gennaio 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 6 febbraio 2019 ha riconosciuto- lo stesso responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, fatto commesso il 4 febbraio 2016, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida tre motivi con i quali denuncia violazione di legge e difetto di motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione della regola sulla ripartizione dell'onere della prova, violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione al diritto di difesa dell'imputato, al rispetto del principio del contraddittorio e della parità delle armi, nullità dell'accertamento sul tasso alcolemico per inattendibilità dello strumento, non risultando assolto da parte del P.M. l'onere della prova circa l'omologazione dello stesso e le successive revisioni periodiche, e mancanza di motivazione. 2.2. Con il secondo motivo censura violazione e falsa applicazione degli artt.178 e 360 cod. proc. pen., 114 disp. att. cod. proc. pen. e 24 Cost. e conseguente nullità dell'accertamento per violazione del diritto dell'imputato di farsi assistere da Difensore di fiducia nell'esecuzione dell'alcooltest e nel contempo manifesta illogicità della motivazione. 2.3. Con l'ultimo motivo il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale n. 196 del 1990 in relazione alla applicazione del margine di errore del 16% nella lettura dello "scarto-tipo". 2.4. Sono pervenute: il 15 ottobre 2021 memoria difensiva con cui si insiste nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata richiamando precedenti di legittimità stimati pertinenti; il 27 ottobre 2021 conclusioni scritte. 3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo. Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione: ciò con particolare riferimento al tema dell'inadeguato livello di approfondimento da parte della Corte di appello rispetto ai temi espressamente posti nell'atto di impugnazione. Pertanto, in ragione della intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, può e deve dichiararsi la causa di non punibilità norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata (fatto del 4 febbraio 2016 + cinque anni = 4 febbraio 2021; sentenza impugnata del 21 gennaio 2021). Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione .(Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione. 4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] e nsore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]4 nci [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr
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