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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2026

Cassazione n. 09224/2026

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l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA],n. 898/2017, depositata il 04/04/2017, notificata il 22/05/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. comprendeva la [OSCURATO:PERSONA] B.V.,società di diritto olandese, controllata al 100%, avente una StabileOrganizzazione in Svizzera, ossia la [OSCURATO:PERSONA] (diseguito, S.O.).

Quest’ultima, dalla sua costituzione risalente al 1997 e finoal 2007, all’esito di un accordo con l’autorità finanziaria elvetica, avevaottenuto di usufruire di un regime fiscale agevolato, che prevedeva ilNumero registro generale 18769/2017Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 9224/2026Data pubblicazione 12/04/2026calcolo delle imposte nella misura del 30% dell’utile in connessione con losvolgimento dell’attività di commercializzazione di prodotti secondomodalità di “estero su estero” (ossia acquisto dei beni fuori dalla Svizzerae cessione all’estero degli stessi).Nel 2002 la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva istanza di interpello con la qualechiedeva la disapplicazione del regime della cd.

Controlled ForeignCompany (di seguito, CFC) di cui all’art. 127-bis t.u.i.r. (ora art. 167t.u.i.r.), ai sensi del quale, se un soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],direttamente o indirettamente, il controllo di un’impresa, società o altroente residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato,i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato erano imputati aisoggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] essi detenute etassati in capo a questi ultimi in via separata indipendentemente dalla loropercezione.

Tale regime si applicava anche per le partecipazioni dicontrollo in soggetti non residenti per i redditi derivanti da loro stabiliorganizzazioni assoggettate a regimi fiscali privilegiati.L’istanza di interpello - fondata sull’asserita ricorrenza dell’esimentedi cui al comma 5, lett. a), del citato art. 127-bis, secondo cui il regimeCFC non si applicava se il soggetto residente dimostrava che la società oaltro ente non residente svolgesse un’effettiva attività industriale ocommerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nelquale aveva sede – veniva accolta dall’Agenzia delle entrate.Nel 2005 la [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, società contribuente)incorporava la [OSCURATO:SOCIETA]., acquisendo, quindi, il controllo anche dellasocietà olandese dotata della S.O. svizzera.

L’attività di quest’ultima, apartire dal 2007, in conseguenza di un processo di riorganizzazioneaziendale, veniva ridotta ad una mera back office commerciale e disupporto nella gestione dei crediti della società controllante.Nel 2008 la contribuente presentava, ai sensi dell’art. 167, comma5, t.u.i.r., una seconda istanza di interpello, con la quale, rappresentandoNumero registro generale 18769/2017Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 9224/2026Data pubblicazione 12/04/2026la nuova attività svolta dalla S.O. svizzera, chiedeva un’ulterioredisapplicazione del regime di CFC in relazione all’anno 2007.

L’Ufficio,tuttavia, rigettava l’istanza, assumendo l’insussistenza del requisito delradicamento nel territorio svizzero, atteso che tutti i corrispettivi dellaS.O. erano stati conseguiti con clienti non elvetici.In conseguenza di tale rigetto, la società contribuente provvedeva,con ravvedimento operoso, a versare l’Ires dovuta sia per il 2007 che peril 2008 sul reddito prodotto dalla S.O., ad essa imputato per trasparenza.In data 07/07/2010, la S.O. riceveva dall’amministrazione elvetica,in relazione all’anno d’imposta 2008, un’attestazione di assoggettamentoad imposizione fiscale in base ai criteri ordinari, in relazione sia allatassazione federale che a quella cantonale e comunale, sicché, in data30/09/2011, la società contribuente, ritenendo che la S.O non potesse piùessere equiparata ai soggetti rientranti nel regime di CFC, essendo venutomeno il trattamento fiscale agevolato in Svizzera, presentava istanza dirimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, chiedendo la restituzione dellasomma di euro 195.720,67 in relazione all’importo indebitamente versatoper l’anno 2008.L’Ufficio rigettava l’istanza.

Avverso il diniego la contribuentepresentava un’istanza di annullamento in autotutela, anch’essa rigettata.2.

La contribuente, con distinti ricorsi, impugnava entrambi idinieghi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, laquale, previa riunione dei ricorsi, li rigettava, deducendo l’inammissibilitàdella domanda di rimborso, in quanto non preceduta né da una tempestivadichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n.322/1998, né dall’interpello preventivo di cui al comma 5 dell’art. 167t.u.i.r., indispensabile per poter ottenere la disapplicazione del regime diCFC.

Inoltre, secondo la CTP, non era stata provata né la congruità dellatassazione elvetica rispetto a quella ordinaria italiana, né l’inclusione dellaS.O. nella esimente prevista dal predetto comma 5.Numero registro generale 18769/2017Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 9224/2026Data pubblicazione 12/04/20263.

La società contribuente proponeva appello innanzi allaCommissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglievaintegralmente il gravame, assumendo, in sintesi, che: a) non eranecessario il previo esperimento della procedura di interpello di cui all’art.167, comma 5, t.u.i.r., in quanto a partire dal 2008 la S.O. non era piùbeneficiaria di un regime fiscale agevolato, ferma restando, comunque, lanon vincolatività della risposta eventualmente fornita dall’Ufficio in sede diinterpello; b) non era necessario allegare documenti giustificativi dellacongruità della tassazione elvetica, in quanto ciò sarebbe stato richiestosolo qualora il contribuente avesse voluto avvalersi della disapplicazione dicui al citato comma 5, norma non applicabile per carenza dei presuppostisoggettivi, non rientrando più la S.O. tra le società incluse nel d.m. del21/11/2001.4.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi a quattro motivi.La contribuente resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., per aver la CTR - nel ritenere non obbligatoria la procedura diinterpello di cui all’art. 167, comma 5, t.u.i.r. per la non vincolatività delparere reso dall’Ufficio - reso una statuizione affetta dal vizio diultrapetizione, posto che la società contribuente aveva, nell’atto diappello, censurato l’applicabilità della predetta procedura solo per la totalemancanza del presupposto della riconducibilità della S.O. tra i soggettilocalizzati negli Stati o territori con regime fiscale privilegiato di cui al d.m.21/11/2001.1.1 Il motivo è infondato.Numero registro generale 18769/2017Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 9224/2026Data pubblicazione 12/04/20261.2 La CTR, del tutto conformemente a quanto richiesto nell’atto diappello della contribuente, ha sostenuto, nell’incipit della motivazione, che«[OSCURATO:PERSONA], in merito alla obbligatorietà della procedura diinterpello, richiamata dall’art. 167 del TUIR, ritiene le doglianze di parteappellante meritevoli di accoglimento.

Infatti, nell’attuale contenzioso,appare che la [OSCURATO:PERSONA], situata in Svizzera, non dovevaessere ricompresa tra quei soggetti/attività di cui al D.M. del 21 novembre2001, in quanto non usufruiva di alcun “regime fiscale agevolato” nonessendo la stessa ricompresa tra quei soggetti/attività inclusi nel citatodecreto ministeriale», aggiungendo, poi, che l’istanza di interpello non eraobbligatoria in quanto il contribuente «non sarebbe stato, comunque,vincolato alla risposta “negativa” dell’Agenzia delle Entrate».La non obbligatorietà dell’istanza preventiva di interpello è stata,quindi, fondata su due autonome rationes decidendi, di cui la primacorrisponde proprio alla doglianza contenuta nell’atto di appello dellacontribuente, la quale, fin dal primo grado, come si evince dal contenutodegli atti processuali riprodotti nel controricorso, ha contestatol’applicabilità dell’intero art. 167 t.u.i.r., e quindi anche dell’interpello dicui al comma 5 di tale norma, per la carenza, tra l’altro, dei presuppostisoggettivi in capo alla S.O.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 167 t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,per aver la CTR ritenuto non obbligatorio il preventivo esperimento dellaprocedura di interpello di cui al comma 5 del citato art. 167 t.u.i.r. inquanto, pur in caso di presentazione della relativa istanza, il contribuentenon sarebbe stato comunque vincolato alla risposta negativa dell’Ufficio,priva delle caratteristiche del provvedimento amministrativo dotato diautoritarietà ed esecutorietà.Così statuendo, però, la CTR ha confuso la facoltatività dell’istanza diinterpello ordinario di cui all’art. 11 della legge n. 212/2000 con laNumero registro generale 18769/2017Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 9224/2026Data pubblicazione 12/04/2026disciplina dell’interpello antielusivo di cui all’art. 167 t.u.i.r., che sipresenta invece come obbligatorio.2.1 Il motivo è inammissibile.2.2 Come già rilevato in ordine al primo motivo, la CTR ha ritenutonon applicabile il preventivo esperimento della procedura di interpello inquanto non ricorrevano i presupposti per l’operatività, nel caso di specie,dell’art. 167 t.u.i.r., avendo dapprima statuito che «nell’attualecontenzioso, appare che la [OSCURATO:PERSONA], situata in Svizzera, nondoveva essere ricompresa tra quei soggetti/attività di cui al D.M. del 21novembre 2001, in quanto non usufruiva di alcun “regime fiscaleagevolato” non essendo la stessa ricompresa tra quei soggetti/attivitàinclusi nel citato decreto ministeriale», e poi ribadito che «La StabileOrganizzazione, a partire dall’anno 2008, non usufruiva più di alcunregime fiscale agevolato e non poteva neppure più essere individuata traquelle società/attività incluse nel D.M. del 21 novembre 2001 (permancanza del presupposto/requisito “soggettivo”) e, per l’effetto, la S.O.era esclusa dall’applicazione del comma 1, dell’art. 167 del Tuir».Il fatto che la S.O. non usufruisse più, a partire dal 2008, di un“regime fiscale agevolato” costituisce un’autonoma ratio decidendi, idoneadi per sé ad escludere l’applicabilità dell’intero art. 167 t.u.i.r.; tale ratio,pur richiamata dalla ricorrente Agenzia, non viene espressamenteconfutata nell’articolazione del motivo in esame, rendendo così irrilevantela doglianza inerente alla non applicabilità del comma 5 del medesimo art.167.2.3 Deve, in proposito, rammentarsi il costante principio affermatoda questa Corte, secondo cui, quando la sentenza assoggettata adimpugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea agiustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che taleimpugnazione non sia rivolta contro una di esse determinal'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratioNumero registro generale 18769/2017Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 9224/2026Data pubblicazione 12/04/2026decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (Cass.06/07/2020, n. 13880; Cass. 13/07/2005, n. 14740).3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 167 t.u.i.r. sotto altro profilo, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto che la S.O., a partire dal2008, non fosse più sottoposta a regime fiscale agevolato, bensì atassazione ordinaria, sulla base della sola attestazionedell’Amministrazione fiscale elvetica, emessa a seguito del mutamentodelle attività svolte dalla S.O.In realtà, tale attestazione può assumere valenza probatoria, idoneaa far ritenere disapplicabile la normativa antielusiva di cui all’art. 167t.u.i.r., solo unitamente ad altri elementi dimostrativi delle esimentipreviste da tale ultima norma.

Invero, l’art. 3, comma 1, n. 14, del d.m.21/11/2001 include la Svizzera tra i regimi a fiscalità privilegiatalimitatamente alle “società non soggette ad imposte cantonali e municipaliquali holding, ausiliarie e di domicilio”.

Il comma 2 del medesimo art. 3estende poi il regime CFC ai soggetti ed alle attività che beneficiano diregimi sostanzialmente analoghi a quelli previsti nel comma precedente invirtù di accordi o provvedimenti amministrativi.Ai fini del rispetto della ratio delle disposizioni antielusive,specificatamente in relazione ai regimi fiscali particolari accordati tramiteruling, occorre la dimostrazione che l’assoggettamento della società alleimposte cantonali e municipali – ossia alla tassazione ordinaria – èavvenuta per astratta previsione della normativa elvetica e non a seguitodi ipotesi riconducibili e assimilabili a quelle in cui tale assoggettamentoderivi dalla rinuncia della società controllata residente estera ai beneficifiscali che, invece, le norme svizzere accordano alle tipologie di soggetticui appartiene la contribuente.Ha errato, quindi, la CTR a ritenere provato il fatto che il mutamentodegli assetti organizzativi avesse determinato una tassazione ordinaria daNumero registro generale 18769/2017Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 9224/2026Data pubblicazione 12/04/2026cui sarebbe derivata la non inclusione della S.O. nel d.m. 21/11/2001 e,quindi, l’inutilità della prova della sussistenza delle esimenti di cui all’art.167 t.u.i.r.

Non risulta, infatti, fornita prova né delle ragioni della asseritaapplicazione della tassazione ordinaria, anziché del regime specialeprevisto per le holding, né che la S.O. non abbia comunque usufruito diregimi fiscali agevolati rispetto a quelli nazionali e sostanzialmenteanaloghi a quelli del predetto d.m.Sarebbe stato onere della contribuente dimostrare la sussistenzadell’esimente di cui alla lett. b) del comma 5 dell’art. 167 t.u.i.r., ossia lanon inclusione della S.O. tra i soggetti elencati nel d.m. 21/11/2001 (cheindica quali Stati e/o quali soggetti/attività devono essere, per legge,assoggettati al regime di CFC), nonché attivare l’obbligatorioprocedimento di interpello disapplicativo per far valere le circostanze postea base di tale esimente.3.1 Il motivo è infondato.3.2 Giova premettere che l’art. 167 del d.P.R. n. 917/1986 (t.u.i.r.),nel testo applicabile ratione temporis, così recita al comma 1, per quantoqui di interesse: «Se un soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], direttamenteo indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interpostapersona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente,residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decretodel Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo168-bis, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati,a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggettoestero partecipato, ai soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] detenute.

Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioniin soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabiliorganizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citatodecreto».Numero registro generale 18769/2017Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 9224/2026Data pubblicazione 12/04/2026Ai sensi del comma 5 della medesima norma, «Le disposizioni delcomma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra,alternativamente, che: a) la società o altro ente non residente svolgaun’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività,nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; per le attivitàbancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima condizione si ritienesoddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavioriginano nello Stato o territorio di insediamento; b) dalle partecipazioninon consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi daquelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanatoai sensi dell’articolo 168-bis.

Per i fini di cui al presente comma, ilcontribuente deve interpellare preventivamente l’amministrazionefinanziaria, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,recante lo statuto dei diritti del contribuente».3.3 Come già rilevato da questa Corte, la ratio della normativaantielusiva di cui alla predetta disposizione, inerente al regime cd.[OSCURATO:PERSONA], è quella di contrastare i fenomeni didelocalizzazione all’estero delle imprese nazionali, assumendosi,sostanzialmente, che gli utili prodotti da parte di società, non residenti,poste in Stati o territori aventi fiscalità “privilegiata” vengano imputati alpartecipante italiano, come se la società fosse una società di persone“trasparente” (Cass. 03/07/2025, n. 18025; Cass. 07/12/2022, n. 36050).3.4 Presupposto per l’applicazione dell’art. 167 t.u.i.r. è, quindi, cheil controllo riguardi un’impresa, società o altro ente residente o localizzatoin Stati o territori con regime fiscale privilegiato (in tal senso, Cass.19/05/2022, n. 16112, in motivazione), identificati dal d.m. 21/11/2001.In particolare, la Svizzera, essendo elencata nell’art. 3 di tale d.m.,è un Paese a fiscalità privilegiata ma limitatamente alle società nonsoggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding,ausiliarie e «di domicilio» (art. 3, comma 1, n. 14), nonché ai soggetti edNumero registro generale 18769/2017Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 9224/2026Data pubblicazione 12/04/2026analoghi a quelli sopra indicati, in virtù di accordi o provvedimentidell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati (art. 3, comma 2).3.5 Nel caso di specie, la CTR ha sostenuto che la S.O., comerisultava dall’attestazione rilasciata dalla Amministrazione finanziariaelvetica, essendo stata assoggettata in via ordinaria alle imposte cantonalie municipali, nonché a quelle federali, per l’anno 2008, non poteva inalcun modo essere annoverata tra i soggetti di cui al citato d.m. e, inparticolare, tra i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, n. 14 e comma 2 delmedesimo articolo.A ciò consegue, secondo i giudici d’appello, l’inapplicabilità dell’art.167 t.u.i.r. e, quindi, l’irrilevanza della omessa attivazione della proceduradi interpello prevista dal comma 5 di tale disposizione, difettandol’interesse a chiedere la disapplicazione di una norma già di per sé nonoperante per la carenza dei suoi presupposti soggettivi.La CTR, al fine di escludere che il regime di tassazione ordinariaapplicato in Svizzera alla O.S. fosse il frutto di una rinuncia da parte diquesta, ha poi precisato che la contribuente «non ha rinunciato a “regimifiscali agevolati”, tanto è vero ciò che il venir meno del “regime fiscaleagevolato”, al tempo accordato alla [OSCURATO:PERSONA]Amministrazione elvetica negli anni dal 1997 sino al 2007, è statodeterminato/causato per effetto del mutamento degli assettiorganizzativi/societari avvenuti nel corso dell’anno 2007 e, quindi, non perrinunce espresse, né l’appellante ha presentato interpelli amministrativiper chiedere la rinuncia espressa a regimi fiscali agevolati, comesostenuto dall’Ufficio nelle proprie controdeduzioni».Infine, i giudici d’appello hanno rilevato che «Anche la contestatanecessità di allegare documenti giustificativi della congruità dellatassazione subita nel paese estero, appare non accoglibile, visto che, taleallegazione è necessaria solo e qualora il contribuente dovesse chiedere laNumero registro generale 18769/2017Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 9224/2026Data pubblicazione 12/04/2026disapplicazione del comma 1, tramite la dimostrazione dell’esimente di cuialla lettera b) del comma 5.

Ma tale dimostrazione è subordinata al fattoche il soggetto estero partecipato rientri tra quei soggetti/attività di cui aldecreto ministeriale del 2001 (presupposto “soggettivo”).

Se manca ilpresupposto “soggettivo” per l’applicazione della norma, risulta nonnecessaria la dimostrazione dell’esimente di cui alla lettera b), così comeanche l’esimente di cui alla lettera a)».Né possono condividersi le ulteriori doglianze della ricorrente inordine alla mancata dimostrazione dell’effettivo assoggettamento dellaS.O. ad una tassazione non privilegiata, avendo la CTR rilevato, congiudizio in fatto insindacabile in sede di legittimità, che «la certificazionerilasciata dall’Amministrazione finanziaria elvetica, i documenti attestanti ipagamenti effettuati delle imposte federali, comunali e cantonali e tuttal’ulteriore documentazione sono sufficienti per dimostrare l’esclusionedella S.O. dalle società/attività di cui al decreto ministeriale del 2001 e,pertanto, è inconferente l’affermazione secondo cui l’appellante avrebbedovuto dimostrare l’esimente di cui alla lettera b) del comma 5, dell’art.167 del Tuir».4.

Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto che l’istanza di rimborso fosse statalegittimamente presentata, sebbene, avendo la contribuente versato, aseguito di ravvedimento operoso, l’Ires dovuta, per il 2008, in relazione airedditi della S.O., era stato posto in essere un comportamentoirretrattabile, con conseguente irripetibilità dell’imposta versata, a pena diconfigurare un “ravvedimento del ravvedimento”.4.1 Il motivo è fondato.4.2 La CTR ha rilevato che «[…] l’appellante legittimamenterichiedeva la restituzione della imposta indebitamente versata sulla basedi una errata rappresentazione (ovvero, che la Stabile OrganizzazioneNumero registro generale 18769/2017Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 9224/2026Data pubblicazione 12/04/2026fosse ricompresa tra quei soggetti/attività richiamati dal c. 1 dell’art. 167del Tuir).

Pertanto, l’istanza di rimborso appare legittima, presentata neitermini e corredata da tutti quei documenti giustificativi dell’errorecommesso dalla società appellante allorquando ha tassato per trasparenzai redditi della [OSCURATO:PERSONA], pur non essendo quest’ultima, pertutti i motivi sopra esposti, soggetta alla disciplina delle CFC».I giudici d’appello hanno, quindi, ritenuto che la società contribuentefosse incorsa, nella presentazione della dichiarazione integrativa, in unerrore determinante del consenso, tale da giustificare, pur a seguito delravvedimento operoso, l’istanza di restituzione delle sommeindebitamente versate.Tuttavia, tale conclusione contrasta con quanto recentementestatuito da questa Corte, secondo cui la scelta di avvalersi delravvedimento operoso è di carattere negoziale, costituendo dichiarazionedi volontà suscettibile di annullamento per errore determinante, sicché, aifini dell'istanza di rimborso delle somme così versate, rilevaesclusivamente l'errore, essenziale e riconoscibile, ex art. 1428 c.c., in cuisia caduto il contribuente nel momento in cui ha operato il ravvedimento,e non la natura, formale o sostanziale, della violazione, o la mancanza aborigine dei presupposti sanzionatori, poiché ancorare l'istanza di rimborsoa tali elementi è in contrasto con la libera scelta di soddisfare la pretesatributaria senza porla in discussione, beneficiando peraltro di untrattamento sanzionatorio ridotto (Cass. 05/05/2023, n. 11993).In sostanza, nel caso di ravvedimento operoso, non opera lagenerale emendabilità dell’errore commesso nella dichiarazione dei redditi,affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 30/06/2016,n. 13378, in quanto, trattandosi di atto di natura negoziale, lo stesso puòessere oggetto di ritrattazione, tramite la presentazione di un’istanza dirimborso, solo previo accertamento dei presupposti previsti dall’art. 1428c.c. per la configurabilità del vizio del consenso, ossia l’essenzialitàNumero registro generale 18769/2017Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 9224/2026Data pubblicazione 12/04/2026dell’errore e la riconoscibilità dello stesso da parte dell’altro contraente (intal senso, anche Cass. 30/03/2016, n. 6108, secondo cui, una volta che sisia perfezionata la fattispecie del ravvedimento operoso, è preclusa alcontribuente la ripetizione di quanto versato, con conseguenteinammissibilità della relativa istanza, salvo il caso di errori formaliessenziali e riconoscibili).I giudici d’appello, pertanto, in sede di rinvio, dovranno verificare lasussistenza dei requisiti previsti dall’art. 1428 c.c. per la rilevanzadell’errore in cui assume di essere incorsa la ricorrente, ai fini dellavalutazione di ammissibilità dell’istanza di rimborso dalla stessapresentata.5.

In definitiva, va accolto il quarto motivo, rigettati gli altri, e lasentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, alla quale si demanda anche la liquidazione delle spese dilegittimità.

P.Q.Maccoglie il quarto motivo, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/03/2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA],n. 898/2017, depositata il 04/04/2017, notificata il 22/05/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. comprendeva la [OSCURATO:PERSONA] B.V.,società di diritto olandese, controllata al 100%, avente una StabileOrganizzazione in Svizzera, ossia la [OSCURATO:PERSONA] (diseguito, S.O.). Quest’ultima, dalla sua costituzione risalente al 1997 e finoal 2007, all’esito di un accordo con l’autorità finanziaria elvetica, avevaottenuto di usufruire di un regime fiscale agevolato, che prevedeva ilNumero registro generale 18769/2017Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 9224/2026Data pubblicazione 12/04/2026calcolo delle imposte nella misura del 30% dell’utile in connessione con losvolgimento dell’attività di commercializzazione di prodotti secondomodalità di “estero su estero” (ossia acquisto dei beni fuori dalla Svizzerae cessione all’estero degli stessi).Nel 2002 la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva istanza di interpello con la qualechiedeva la disapplicazione del regime della cd. Controlled ForeignCompany (di seguito, CFC) di cui all’art. 127-bis t.u.i.r. (ora art. 167t.u.i.r.), ai sensi del quale, se un soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],direttamente o indirettamente, il controllo di un’impresa, società o altroente residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato,i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato erano imputati aisoggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] essi detenute etassati in capo a questi ultimi in via separata indipendentemente dalla loropercezione. Tale regime si applicava anche per le partecipazioni dicontrollo in soggetti non residenti per i redditi derivanti da loro stabiliorganizzazioni assoggettate a regimi fiscali privilegiati.L’istanza di interpello - fondata sull’asserita ricorrenza dell’esimentedi cui al comma 5, lett. a), del citato art. 127-bis, secondo cui il regimeCFC non si applicava se il soggetto residente dimostrava che la società oaltro ente non residente svolgesse un’effettiva attività industriale ocommerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nelquale aveva sede – veniva accolta dall’Agenzia delle entrate.Nel 2005 la [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, società contribuente)incorporava la [OSCURATO:SOCIETA]., acquisendo, quindi, il controllo anche dellasocietà olandese dotata della S.O. svizzera. L’attività di quest’ultima, apartire dal 2007, in conseguenza di un processo di riorganizzazioneaziendale, veniva ridotta ad una mera back office commerciale e disupporto nella gestione dei crediti della società controllante.Nel 2008 la contribuente presentava, ai sensi dell’art. 167, comma5, t.u.i.r., una seconda istanza di interpello, con la quale, rappresentandoNumero registro generale 18769/2017Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 9224/2026Data pubblicazione 12/04/2026la nuova attività svolta dalla S.O. svizzera, chiedeva un’ulterioredisapplicazione del regime di CFC in relazione all’anno 2007. L’Ufficio,tuttavia, rigettava l’istanza, assumendo l’insussistenza del requisito delradicamento nel territorio svizzero, atteso che tutti i corrispettivi dellaS.O. erano stati conseguiti con clienti non elvetici.In conseguenza di tale rigetto, la società contribuente provvedeva,con ravvedimento operoso, a versare l’Ires dovuta sia per il 2007 che peril 2008 sul reddito prodotto dalla S.O., ad essa imputato per trasparenza.In data 07/07/2010, la S.O. riceveva dall’amministrazione elvetica,in relazione all’anno d’imposta 2008, un’attestazione di assoggettamentoad imposizione fiscale in base ai criteri ordinari, in relazione sia allatassazione federale che a quella cantonale e comunale, sicché, in data30/09/2011, la società contribuente, ritenendo che la S.O non potesse piùessere equiparata ai soggetti rientranti nel regime di CFC, essendo venutomeno il trattamento fiscale agevolato in Svizzera, presentava istanza dirimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, chiedendo la restituzione dellasomma di euro 195.720,67 in relazione all’importo indebitamente versatoper l’anno 2008.L’Ufficio rigettava l’istanza. Avverso il diniego la contribuentepresentava un’istanza di annullamento in autotutela, anch’essa rigettata.2. La contribuente, con distinti ricorsi, impugnava entrambi idinieghi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, laquale, previa riunione dei ricorsi, li rigettava, deducendo l’inammissibilitàdella domanda di rimborso, in quanto non preceduta né da una tempestivadichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n.322/1998, né dall’interpello preventivo di cui al comma 5 dell’art. 167t.u.i.r., indispensabile per poter ottenere la disapplicazione del regime diCFC. Inoltre, secondo la CTP, non era stata provata né la congruità dellatassazione elvetica rispetto a quella ordinaria italiana, né l’inclusione dellaS.O. nella esimente prevista dal predetto comma 5.Numero registro generale 18769/2017Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 9224/2026Data pubblicazione 12/04/20263. La società contribuente proponeva appello innanzi allaCommissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglievaintegralmente il gravame, assumendo, in sintesi, che: a) non eranecessario il previo esperimento della procedura di interpello di cui all’art.167, comma 5, t.u.i.r., in quanto a partire dal 2008 la S.O. non era piùbeneficiaria di un regime fiscale agevolato, ferma restando, comunque, lanon vincolatività della risposta eventualmente fornita dall’Ufficio in sede diinterpello; b) non era necessario allegare documenti giustificativi dellacongruità della tassazione elvetica, in quanto ciò sarebbe stato richiestosolo qualora il contribuente avesse voluto avvalersi della disapplicazione dicui al citato comma 5, norma non applicabile per carenza dei presuppostisoggettivi, non rientrando più la S.O. tra le società incluse nel d.m. del21/11/2001.4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi a quattro motivi.La contribuente resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., per aver la CTR - nel ritenere non obbligatoria la procedura diinterpello di cui all’art. 167, comma 5, t.u.i.r. per la non vincolatività delparere reso dall’Ufficio - reso una statuizione affetta dal vizio diultrapetizione, posto che la società contribuente aveva, nell’atto diappello, censurato l’applicabilità della predetta procedura solo per la totalemancanza del presupposto della riconducibilità della S.O. tra i soggettilocalizzati negli Stati o territori con regime fiscale privilegiato di cui al d.m.21/11/2001.1.1 Il motivo è infondato.Numero registro generale 18769/2017Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 9224/2026Data pubblicazione 12/04/20261.2 La CTR, del tutto conformemente a quanto richiesto nell’atto diappello della contribuente, ha sostenuto, nell’incipit della motivazione, che«[OSCURATO:PERSONA], in merito alla obbligatorietà della procedura diinterpello, richiamata dall’art. 167 del TUIR, ritiene le doglianze di parteappellante meritevoli di accoglimento. Infatti, nell’attuale contenzioso,appare che la [OSCURATO:PERSONA], situata in Svizzera, non dovevaessere ricompresa tra quei soggetti/attività di cui al D.M. del 21 novembre2001, in quanto non usufruiva di alcun “regime fiscale agevolato” nonessendo la stessa ricompresa tra quei soggetti/attività inclusi nel citatodecreto ministeriale», aggiungendo, poi, che l’istanza di interpello non eraobbligatoria in quanto il contribuente «non sarebbe stato, comunque,vincolato alla risposta “negativa” dell’Agenzia delle Entrate».La non obbligatorietà dell’istanza preventiva di interpello è stata,quindi, fondata su due autonome rationes decidendi, di cui la primacorrisponde proprio alla doglianza contenuta nell’atto di appello dellacontribuente, la quale, fin dal primo grado, come si evince dal contenutodegli atti processuali riprodotti nel controricorso, ha contestatol’applicabilità dell’intero art. 167 t.u.i.r., e quindi anche dell’interpello dicui al comma 5 di tale norma, per la carenza, tra l’altro, dei presuppostisoggettivi in capo alla S.O.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 167 t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,per aver la CTR ritenuto non obbligatorio il preventivo esperimento dellaprocedura di interpello di cui al comma 5 del citato art. 167 t.u.i.r. inquanto, pur in caso di presentazione della relativa istanza, il contribuentenon sarebbe stato comunque vincolato alla risposta negativa dell’Ufficio,priva delle caratteristiche del provvedimento amministrativo dotato diautoritarietà ed esecutorietà.Così statuendo, però, la CTR ha confuso la facoltatività dell’istanza diinterpello ordinario di cui all’art. 11 della legge n. 212/2000 con laNumero registro generale 18769/2017Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 9224/2026Data pubblicazione 12/04/2026disciplina dell’interpello antielusivo di cui all’art. 167 t.u.i.r., che sipresenta invece come obbligatorio.2.1 Il motivo è inammissibile.2.2 Come già rilevato in ordine al primo motivo, la CTR ha ritenutonon applicabile il preventivo esperimento della procedura di interpello inquanto non ricorrevano i presupposti per l’operatività, nel caso di specie,dell’art. 167 t.u.i.r., avendo dapprima statuito che «nell’attualecontenzioso, appare che la [OSCURATO:PERSONA], situata in Svizzera, nondoveva essere ricompresa tra quei soggetti/attività di cui al D.M. del 21novembre 2001, in quanto non usufruiva di alcun “regime fiscaleagevolato” non essendo la stessa ricompresa tra quei soggetti/attivitàinclusi nel citato decreto ministeriale», e poi ribadito che «La StabileOrganizzazione, a partire dall’anno 2008, non usufruiva più di alcunregime fiscale agevolato e non poteva neppure più essere individuata traquelle società/attività incluse nel D.M. del 21 novembre 2001 (permancanza del presupposto/requisito “soggettivo”) e, per l’effetto, la S.O.era esclusa dall’applicazione del comma 1, dell’art. 167 del Tuir».Il fatto che la S.O. non usufruisse più, a partire dal 2008, di un“regime fiscale agevolato” costituisce un’autonoma ratio decidendi, idoneadi per sé ad escludere l’applicabilità dell’intero art. 167 t.u.i.r.; tale ratio,pur richiamata dalla ricorrente Agenzia, non viene espressamenteconfutata nell’articolazione del motivo in esame, rendendo così irrilevantela doglianza inerente alla non applicabilità del comma 5 del medesimo art.167.2.3 Deve, in proposito, rammentarsi il costante principio affermatoda questa Corte, secondo cui, quando la sentenza assoggettata adimpugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea agiustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che taleimpugnazione non sia rivolta contro una di esse determinal'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratioNumero registro generale 18769/2017Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 9224/2026Data pubblicazione 12/04/2026decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (Cass.06/07/2020, n. 13880; Cass. 13/07/2005, n. 14740).3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 167 t.u.i.r. sotto altro profilo, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto che la S.O., a partire dal2008, non fosse più sottoposta a regime fiscale agevolato, bensì atassazione ordinaria, sulla base della sola attestazionedell’Amministrazione fiscale elvetica, emessa a seguito del mutamentodelle attività svolte dalla S.O.In realtà, tale attestazione può assumere valenza probatoria, idoneaa far ritenere disapplicabile la normativa antielusiva di cui all’art. 167t.u.i.r., solo unitamente ad altri elementi dimostrativi delle esimentipreviste da tale ultima norma. Invero, l’art. 3, comma 1, n. 14, del d.m.21/11/2001 include la Svizzera tra i regimi a fiscalità privilegiatalimitatamente alle “società non soggette ad imposte cantonali e municipaliquali holding, ausiliarie e di domicilio”. Il comma 2 del medesimo art. 3estende poi il regime CFC ai soggetti ed alle attività che beneficiano diregimi sostanzialmente analoghi a quelli previsti nel comma precedente invirtù di accordi o provvedimenti amministrativi.Ai fini del rispetto della ratio delle disposizioni antielusive,specificatamente in relazione ai regimi fiscali particolari accordati tramiteruling, occorre la dimostrazione che l’assoggettamento della società alleimposte cantonali e municipali – ossia alla tassazione ordinaria – èavvenuta per astratta previsione della normativa elvetica e non a seguitodi ipotesi riconducibili e assimilabili a quelle in cui tale assoggettamentoderivi dalla rinuncia della società controllata residente estera ai beneficifiscali che, invece, le norme svizzere accordano alle tipologie di soggetticui appartiene la contribuente.Ha errato, quindi, la CTR a ritenere provato il fatto che il mutamentodegli assetti organizzativi avesse determinato una tassazione ordinaria daNumero registro generale 18769/2017Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 9224/2026Data pubblicazione 12/04/2026cui sarebbe derivata la non inclusione della S.O. nel d.m. 21/11/2001 e,quindi, l’inutilità della prova della sussistenza delle esimenti di cui all’art.167 t.u.i.r. Non risulta, infatti, fornita prova né delle ragioni della asseritaapplicazione della tassazione ordinaria, anziché del regime specialeprevisto per le holding, né che la S.O. non abbia comunque usufruito diregimi fiscali agevolati rispetto a quelli nazionali e sostanzialmenteanaloghi a quelli del predetto d.m.Sarebbe stato onere della contribuente dimostrare la sussistenzadell’esimente di cui alla lett. b) del comma 5 dell’art. 167 t.u.i.r., ossia lanon inclusione della S.O. tra i soggetti elencati nel d.m. 21/11/2001 (cheindica quali Stati e/o quali soggetti/attività devono essere, per legge,assoggettati al regime di CFC), nonché attivare l’obbligatorioprocedimento di interpello disapplicativo per far valere le circostanze postea base di tale esimente.3.1 Il motivo è infondato.3.2 Giova premettere che l’art. 167 del d.P.R. n. 917/1986 (t.u.i.r.),nel testo applicabile ratione temporis, così recita al comma 1, per quantoqui di interesse: «Se un soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], direttamenteo indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interpostapersona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente,residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decretodel Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo168-bis, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati,a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggettoestero partecipato, ai soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioniin soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabiliorganizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citatodecreto».Numero registro generale 18769/2017Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 9224/2026Data pubblicazione 12/04/2026Ai sensi del comma 5 della medesima norma, «Le disposizioni delcomma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra,alternativamente, che: a) la società o altro ente non residente svolgaun’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività,nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; per le attivitàbancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima condizione si ritienesoddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavioriginano nello Stato o territorio di insediamento; b) dalle partecipazioninon consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi daquelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanatoai sensi dell’articolo 168-bis. Per i fini di cui al presente comma, ilcontribuente deve interpellare preventivamente l’amministrazionefinanziaria, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,recante lo statuto dei diritti del contribuente».3.3 Come già rilevato da questa Corte, la ratio della normativaantielusiva di cui alla predetta disposizione, inerente al regime cd.[OSCURATO:PERSONA], è quella di contrastare i fenomeni didelocalizzazione all’estero delle imprese nazionali, assumendosi,sostanzialmente, che gli utili prodotti da parte di società, non residenti,poste in Stati o territori aventi fiscalità “privilegiata” vengano imputati alpartecipante italiano, come se la società fosse una società di persone“trasparente” (Cass. 03/07/2025, n. 18025; Cass. 07/12/2022, n. 36050).3.4 Presupposto per l’applicazione dell’art. 167 t.u.i.r. è, quindi, cheil controllo riguardi un’impresa, società o altro ente residente o localizzatoin Stati o territori con regime fiscale privilegiato (in tal senso, Cass.19/05/2022, n. 16112, in motivazione), identificati dal d.m. 21/11/2001.In particolare, la Svizzera, essendo elencata nell’art. 3 di tale d.m.,è un Paese a fiscalità privilegiata ma limitatamente alle società nonsoggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding,ausiliarie e «di domicilio» (art. 3, comma 1, n. 14), nonché ai soggetti edNumero registro generale 18769/2017Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 9224/2026Data pubblicazione 12/04/2026analoghi a quelli sopra indicati, in virtù di accordi o provvedimentidell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati (art. 3, comma 2).3.5 Nel caso di specie, la CTR ha sostenuto che la S.O., comerisultava dall’attestazione rilasciata dalla Amministrazione finanziariaelvetica, essendo stata assoggettata in via ordinaria alle imposte cantonalie municipali, nonché a quelle federali, per l’anno 2008, non poteva inalcun modo essere annoverata tra i soggetti di cui al citato d.m. e, inparticolare, tra i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, n. 14 e comma 2 delmedesimo articolo.A ciò consegue, secondo i giudici d’appello, l’inapplicabilità dell’art.167 t.u.i.r. e, quindi, l’irrilevanza della omessa attivazione della proceduradi interpello prevista dal comma 5 di tale disposizione, difettandol’interesse a chiedere la disapplicazione di una norma già di per sé nonoperante per la carenza dei suoi presupposti soggettivi.La CTR, al fine di escludere che il regime di tassazione ordinariaapplicato in Svizzera alla O.S. fosse il frutto di una rinuncia da parte diquesta, ha poi precisato che la contribuente «non ha rinunciato a “regimifiscali agevolati”, tanto è vero ciò che il venir meno del “regime fiscaleagevolato”, al tempo accordato alla [OSCURATO:PERSONA]Amministrazione elvetica negli anni dal 1997 sino al 2007, è statodeterminato/causato per effetto del mutamento degli assettiorganizzativi/societari avvenuti nel corso dell’anno 2007 e, quindi, non perrinunce espresse, né l’appellante ha presentato interpelli amministrativiper chiedere la rinuncia espressa a regimi fiscali agevolati, comesostenuto dall’Ufficio nelle proprie controdeduzioni».Infine, i giudici d’appello hanno rilevato che «Anche la contestatanecessità di allegare documenti giustificativi della congruità dellatassazione subita nel paese estero, appare non accoglibile, visto che, taleallegazione è necessaria solo e qualora il contribuente dovesse chiedere laNumero registro generale 18769/2017Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 9224/2026Data pubblicazione 12/04/2026disapplicazione del comma 1, tramite la dimostrazione dell’esimente di cuialla lettera b) del comma 5. Ma tale dimostrazione è subordinata al fattoche il soggetto estero partecipato rientri tra quei soggetti/attività di cui aldecreto ministeriale del 2001 (presupposto “soggettivo”). Se manca ilpresupposto “soggettivo” per l’applicazione della norma, risulta nonnecessaria la dimostrazione dell’esimente di cui alla lettera b), così comeanche l’esimente di cui alla lettera a)».Né possono condividersi le ulteriori doglianze della ricorrente inordine alla mancata dimostrazione dell’effettivo assoggettamento dellaS.O. ad una tassazione non privilegiata, avendo la CTR rilevato, congiudizio in fatto insindacabile in sede di legittimità, che «la certificazionerilasciata dall’Amministrazione finanziaria elvetica, i documenti attestanti ipagamenti effettuati delle imposte federali, comunali e cantonali e tuttal’ulteriore documentazione sono sufficienti per dimostrare l’esclusionedella S.O. dalle società/attività di cui al decreto ministeriale del 2001 e,pertanto, è inconferente l’affermazione secondo cui l’appellante avrebbedovuto dimostrare l’esimente di cui alla lettera b) del comma 5, dell’art.167 del Tuir».4. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto che l’istanza di rimborso fosse statalegittimamente presentata, sebbene, avendo la contribuente versato, aseguito di ravvedimento operoso, l’Ires dovuta, per il 2008, in relazione airedditi della S.O., era stato posto in essere un comportamentoirretrattabile, con conseguente irripetibilità dell’imposta versata, a pena diconfigurare un “ravvedimento del ravvedimento”.4.1 Il motivo è fondato.4.2 La CTR ha rilevato che «[…] l’appellante legittimamenterichiedeva la restituzione della imposta indebitamente versata sulla basedi una errata rappresentazione (ovvero, che la Stabile OrganizzazioneNumero registro generale 18769/2017Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 9224/2026Data pubblicazione 12/04/2026fosse ricompresa tra quei soggetti/attività richiamati dal c. 1 dell’art. 167del Tuir). Pertanto, l’istanza di rimborso appare legittima, presentata neitermini e corredata da tutti quei documenti giustificativi dell’errorecommesso dalla società appellante allorquando ha tassato per trasparenzai redditi della [OSCURATO:PERSONA], pur non essendo quest’ultima, pertutti i motivi sopra esposti, soggetta alla disciplina delle CFC».I giudici d’appello hanno, quindi, ritenuto che la società contribuentefosse incorsa, nella presentazione della dichiarazione integrativa, in unerrore determinante del consenso, tale da giustificare, pur a seguito delravvedimento operoso, l’istanza di restituzione delle sommeindebitamente versate.Tuttavia, tale conclusione contrasta con quanto recentementestatuito da questa Corte, secondo cui la scelta di avvalersi delravvedimento operoso è di carattere negoziale, costituendo dichiarazionedi volontà suscettibile di annullamento per errore determinante, sicché, aifini dell'istanza di rimborso delle somme così versate, rilevaesclusivamente l'errore, essenziale e riconoscibile, ex art. 1428 c.c., in cuisia caduto il contribuente nel momento in cui ha operato il ravvedimento,e non la natura, formale o sostanziale, della violazione, o la mancanza aborigine dei presupposti sanzionatori, poiché ancorare l'istanza di rimborsoa tali elementi è in contrasto con la libera scelta di soddisfare la pretesatributaria senza porla in discussione, beneficiando peraltro di untrattamento sanzionatorio ridotto (Cass. 05/05/2023, n. 11993).In sostanza, nel caso di ravvedimento operoso, non opera lagenerale emendabilità dell’errore commesso nella dichiarazione dei redditi,affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 30/06/2016,n. 13378, in quanto, trattandosi di atto di natura negoziale, lo stesso puòessere oggetto di ritrattazione, tramite la presentazione di un’istanza dirimborso, solo previo accertamento dei presupposti previsti dall’art. 1428c.c. per la configurabilità del vizio del consenso, ossia l’essenzialitàNumero registro generale 18769/2017Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 9224/2026Data pubblicazione 12/04/2026dell’errore e la riconoscibilità dello stesso da parte dell’altro contraente (intal senso, anche Cass. 30/03/2016, n. 6108, secondo cui, una volta che sisia perfezionata la fattispecie del ravvedimento operoso, è preclusa alcontribuente la ripetizione di quanto versato, con conseguenteinammissibilità della relativa istanza, salvo il caso di errori formaliessenziali e riconoscibili).I giudici d’appello, pertanto, in sede di rinvio, dovranno verificare lasussistenza dei requisiti previsti dall’art. 1428 c.c. per la rilevanzadell’errore in cui assume di essere incorsa la ricorrente, ai fini dellavalutazione di ammissibilità dell’istanza di rimborso dalla stessapresentata.5. In definitiva, va accolto il quarto motivo, rigettati gli altri, e lasentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, alla quale si demanda anche la liquidazione delle spese dilegittimità. P.Q.Maccoglie il quarto motivo, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/03/2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro
Sentenza Cassazione n. 09224/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris