Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30241/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 21 marzo 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Trezzo sull'Adda il 4 maggio 2017); - che l'impugnativa, sottoscritta dal difensore, consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che eccepisce il difetto di condizione di procedibilità in relazione al delitto contestato e ritenuto, è manifestamente infondato, posto che, al di là della intestazione dell'atto, redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] in data 4 maggio 2017, « come verbale di denuncia orale», nella parte contenutistica dello stesso è esplicitamente manifestata la volontà della persona offesa, che ha sottoscritto il verbale dopo averlo letto, di perseguire l'autore del reato: volontà espressa mediante la formula:«sporgo formale denuncia querela».; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 21 marzo 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Trezzo sull'Adda il 4 maggio 2017); - che l'impugnativa, sottoscritta dal difensore, consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che eccepisce il difetto di condizione di procedibilità in relazione al delitto contestato e ritenuto, è manifestamente infondato, posto che, al di là della intestazione dell'atto, redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] in data 4 maggio 2017, « come verbale di denuncia orale», nella parte contenutistica dello stesso è esplicitamente manifestata la volontà della persona offesa, che ha sottoscritto il verbale dopo averlo letto, di perseguire l'autore del reato: volontà espressa mediante la formula:«sporgo formale denuncia querela».; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 lu
Sentenza Cassazione n. 30241/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris