CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31832/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22334/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 89 UNO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa , per procura speciale, d all’ Avv . Prof. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, via Crescenzio 2, presso l o studio d i quest’ultimo; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; –resistente – Revocazione ord. cassazione- correzione errore materiale per la revocazione dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 1307/2021, depositata in data 22 gennaio 2021. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. Udito per la ricorrente l’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha proposto istanza di discussione orale della causa, ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]., propone ricorso per la revocazione (ed in subordine per la correzione dell’errore materiale), ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 1307/2021, depositata in data 2 gennaio 2021, che ha cassato la sentenza d’appello in quella sede impugnata , con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio. Si legge nella motivazione di tale decisione : « Rilevato che con sentenza n.6172/14/14 pubblicata il 16 ottobre 2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 171/62/13 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la cartella di pagamento n. 09720090097472983 emessa nei suoi confronti dalla stessa Agenzia delle Entrate e relativa a sanzioni per ritardato pagamento dell'IRAP per l'anno 2005; che la Commissione tributaria regionale ha ritenuto sussistenti le condizioni di obiettive incertezze sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 446 del 1997 istitutivo dell'IRAP, e che, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000, costituiscono esimente dall'applicazione di sanzioni; in particolare la Commissione tributaria regionale ha considerato che solo dal 2007, dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 3 ottobre 2006 che afferm ̀ la compatibilit à̀ della disciplina dell'IRAP con l'ordinamento dell'Unione Europea, ̀ andata ad esaurirsi la fase dell'obiettiva incertezza in materia;che l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo; che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; Considerato che con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), e dell'art. 1, comma 3 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106 convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; in particolare si deduce che nel caso in esame non sussisterebbero i presupposti per l'esimente di cui alle norme citate in quanto la pendenza di un contenzioso davanti alla Corte di Giustizia Europea sulla compatibilità̀di un tributo con l'ordinamento comunitario non ̀ di per ś sufficiente ad integrare la situazione di oggettiva incertezza ai fini in esame; che il ricorso ̀ fondato. L'art. 1 del d.l. 17 giugno 20 05, n. 106 convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 156 richiamato dalla ricorrente prevede che "In caso di violazione dell'obbligo diversamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività̀produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonch́̀ di quello di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonch́̀ dall' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni." L'attuale ricorrente ha correttamente dato applicazione a tale specifica disposizione legislativa intesa a scoraggiare l'omissione del pagamento dei versamenti IRAP entro le scadenze ordinarie, e che rende inapplicabile, per le due annualità̀considerate fra cui quella a cui si riferisce il presente giudizio, la riduzione delle sanzioni illegittimamente applicate dalla Commissione tributaria Regionale; che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione che si adeguerà̀ a quanto sopra e provveder à̀ anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità̀; ».2. L’Agenzia delle entrate si ̀ costituita in questo procedimento al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione, alla quale non è comparsa. 3. I l [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso per revocazionee quello per la correzione dell’errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso per revocazione, la contribuente d educe la «Revocabilità della sentenza in quanto viziata ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4. C.p.c. e dell’art.. 391-bis c.p.c. perché affettada un errore sul fatto processuale laddove si pronuncia su un vizio diverso da quello censurato in sede di ricorso di legittimità.». Secondo la ricorrente l’unica questione che la Corte era chiamata a risolvere era quella relativa all’applicabilitào meno della causa di giustificazione di cui all’art. 10, comma 3, legge n. 212 del 2000, ovvero se la contribuente, a fronte del tardivo versamento dell’Irap dell’anno d’imposta 2005, potesse giovarsi dell’esimente sanzionatoria delle obbiettive condizioni di incertezza. Infatti, secondo la ricorrente, la menzione, nellarubricae nel corpo del ricorso per cassazione erariale, anche dell’art. 1, comma terzo, del d.l. n. 106 del 2005,aveva un rilievo meramente incidentale, « esclusivamente finalizzato ad affermare che, escludendo l’applicabilità dell’esimente delle obbiettive condizioni di incertezza, l’Ufficio avesse correttamente proceduto all’irrogazione nella misura del 30% dell’imposta versata in ritardo in virtù di quanto previsto dall’art. 1, co.3, cit. […]». L’ordinanza qui impugnata, che ha deciso l’unico motivo d’impugnazione erariale applicando l’« art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106 convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 156 richiamato dalla ricorrente» sarebbe, pertanto, il frutto di un’ « erronea percezione circa il fatto processuale, e, più nello specifico, da un errore circa l’individuazione delle questioni giuridiche che il ricorrente ha sottoposto al vaglio » della Corte. 2. Il ricorso per la revocazione è inammissibile. E’ opportuno muovere dalla premessa che (come affermato dallo stesso ricorrentee come risulta dal ricorso per cassazione erariale e dall’ ordinanza che si vorrebbe revocare), l’unico motivo del ricorso di legittimità proposto dall’Amministrazione conteneva in rubrica(pag. 4) l’espressa menzione , tra le norme violate e falsamente applicate, ( anche) dell’ « art. 1, comma 3, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156». Nel corpo del mezzo (pag. 7 s.) la stessa disposizione non solo era nuovamente citata, ma anche riprodotta ed inserita nel contesto dei parametri giuridici richiamati dalla ricorrente nell’ambito della critica alla sentenza ivi impugnata. L’ordinanza di questa Corte che si vorrebbe revocare ha a sua volta espressamente inserito la norma in questione tra quelle evocate nel motivo di ricorso erariale, ne ha riprodotto il testo nella motivazioneed ha ritenuto che la sua applicazione giustificasse l’accoglimento dell’impugnazione. Conclusione, quest’ultima, che per necessità logica presuppone univocamente che la Corte abbia ritenuto che la medesima questione fosse oggetto del motivo di ricorso e che la sua proposizione in sede di legittimità fosse ammissibile. Risulta quindi per tabulas che l’ ammissibile appartenenza al thema decidendum della questione correlata alla norma de qua , e comunque l’applicabilità di quest’ultimaal caso di specie, non è derivata da una pretesa erronea percezione del fatto processuale oggettivo della sua inclusione nel motivo di ricorso erariale proposto, ma ̀ estrinsecazione dell’attività decisoria in diritto della Corte, come tale non ammissibile oggetto della proposta revocazione. Invero la revocazione presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 29/03/2022, n. 10040; Cass.31/08/2017, n. 20635). Nel caso di specie, poi, il preteso errore cadrebbe comunque su un punto controverso sul quale il giudice si è espressamente pronunciato, e la sua denuncia non è perciò ammissibile (Cass. 10/06/2021, n. 16439).Peraltro, lo stesso ipotetico errore neppure emergerebbe con l’indispensabile immediatezza ed obiettività e senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, ma diverrebbe percepibile solo attraverso l’interpretazione del motivo di ricorso erariale che la ricorrente vorrebbe accreditare, risultando pertanto inammissibile anche per tale ragione (Cass. 10/06/2021, n. 16439, cit.). Ń comunque potrebbe rilevare un’ipotetica erronea interpretazione, da parte della Corte, del medesimo motivo di ricorso per cassazione, in quanto « deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.» (Cass., Sez. Un., 27/11/2019, n.31032; Cass. 15/02/2018, n. 3760; Cass. 03/04/2017, n. 8615). Si pone quindi oltre il perimetro di ammissibilità della revocazione per errore di fatto quell’ errore della Corte che cada sull’interpretazione della vicenda, degli atti e delle difese delle parti ( cfr. Cass. 22/03/2005, n. 6198, a proposito dell’ errore sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti esposte negli atti di causa); o sull’inesatta qualificazione giuridica dei fatti ivi esposti ( cfr. Cass.10/06/2009, n. 13367); o sull'applicabilità alla fattispecie di una normativa piuttosto che di un'altra(Cass. 29/03/2006 , n. 7127) . La rilevata inammissibilità della revocazione , per le predette ragion i relative alla natura dell’assunto errore, esclude la rilevanza delle argomentazioni della ricorrente in ordine alle conseguenze che esso proietterebbe in ipotesi nel giudizio di rinvio. 3. In subordine alla revocazione, la ricorrente chiede la correzione materiale della sentenza impugnata, nella parte motiva, dovendo sostituirsi il riferimento all’ « art.1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106 convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 156 richiamato dalla ricorrente», che sarebbe frutto di un mero errore della Corte trascrizione ed indicazione della normaapplicata, con Il richiamo all’art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000, che costituirebbe l’unica norma della quale l’Agenzia avrebbe dedotto la violazione e falsa applicazione nel ricorso per cassazione. La richiesta è inammissibile. Valga, invero, quanto già rilevato a proposito delrichiamo e dell’applicazione dell’« art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106 » come estrinsecazione della valutazione e decisione operata dalla Corte con la predetta ordinanza. Si aggiunga poi che «Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.» (Cass. 11/08/2020, n. 16877, ex plurimis ; sulle funzioni ed i conseguenti limiti dello stesso procedimento cfr. Cass. 09/09/2002, n. 13075). Si consideri infine che, comunque, nel caso di specie non vi è evidenza del preteso contrasto della motivazione, in parte qua, con l’ideazione del l a decisione, in ragione delle richiamate emergenze processuali (ed in particolare della circostanza che nell’ordinanza la norma, già dedotta nel ricorso, è stata richiamata più volte, trascritta ed espressamente ritenuta applicabile). 4. Nulla sulle spese, non avendo l’Agenzia svolto difese. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a n