CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19080/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrenti incidentali-e contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA].dist.taranton.194/2025 depositata il 08/10/2025.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente principale e l’accettazione delleparti controricorrenti e la rinuncia al ricorso incidentale, parimentiaccettata dalla ricorrente principale;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 1209/2026Numero sezionale 339/2026Numero di raccolta generale 19080/2026Data pubblicazione 11/06/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante le reciproche accettazioni dellerinunce e considerata l’indefensio delle altre parti intimate;rilevato che non è competente questa Corte sull’istanza di liquidazionecompensi dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara che sull’istanza dell’Avv.Monopoli non deve provvedere questa Corte.Così deciso in Roma, il 10/06/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]