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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 43455/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso sentenza su concordato in appello sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge; In particolare, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 111 Cost. e 129 cod. proc. pen. censurando la motivazione sulla ricorrenza delle ipotesi di proscioglimento previste da tale ultima norma (tra tante, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso sentenza su concordato in appello sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge; In particolare, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 111 Cost. e 129 cod. proc. pen. censurando la motivazione sulla ricorrenza delle ipotesi di proscioglimento previste da tale ultima norma (tra tante, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 43455/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris