CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 38545/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]: 053RXYP nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato av 'so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. WOMOJEVU Michael e UGBEFU Monday ricorrono avverso la sentenza indi- cata in epigrafe con la quale è stata loro applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena concordata in relazione ad una pluralità di cessioni di sostanza stupefacente a numerosi consumatori nell'aerp di circa due anni. 2. 4,, v N-72 ricorrente deduo% violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata verifica della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti ascritti. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolu- tamente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. In tema dì applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricor- rere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qua- lificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, come nella specie, denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta moti- vazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; sez.5, 8.10.2020, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.279842; sez.2,[OSCURATO:DATA_NASCITA], PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.281116). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi e non si presta ad alcun sindacato di illegittimità. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il Consigliere estensore