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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 33080/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ri- corso. udito il difensore, l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Catania, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio.

Deduce:

1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 309, commi 5 e 10, cod.proc.pen. e all'art. 24 decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.137; perdita di efficacia della misura cautelare".Con il primo motivo il ricorrente denuncia la tardività della trasmissione degli atti dalla Procura della Repubblica e sostiene che il termine indicato dall'articolo 24 del decreto-legge n. 137 del 2000 comincia a decorrere dalla data di deposito a mezzo PEC dell'istanza di riesame, avvenuta il 22/10/2021; che di conseguenza gli atti andavano trasmessi dalla Procura della Repubblica entro il 27/10/2021, mentre sono pervenuti al Tribunale il 28/10/2021, con conseguente perdita di efficacia della misura.

Precisa che il termine comincia a decorrere dal giorno stesso del deposito dell'istanza di riesame, per come spiegato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 1998.

Sulla base di tali argomentazioni il ricorrente si duole dell'erroneità della decisione del Tribunale, che ha respinto l'eccezione facendo decorrere il termine dal 23 ottobre e non dal 22 ottobre.

1.2. Errata applicazione di una norma processuale, in relazione all'art. 309, commi 5 e 10, in ordine all'utilizzazione di atti non trasmessi al tribunale del riesame, con consequenziale perdita di efficacia dell'ordinanza genetica.

Con il secondo motivo il ricorrente afferma che il tribunale ha rigettato l'eccezione d'inefficacia della misura per mancata trasmissione dei verbali di interrogatorio del collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA], affermando erroneamente che tali atti non erano stati trasmessi neanche al G.i.p.

La difesa osserva che, al contrario, il G.i.p. ha spesso fatto riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia per riconoscere i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA].

1.3. Violazione di legge, mancanza o insufficienza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 273, c.p.p., 416-bis, commi 1, 2 e 3, cod.pen.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'omessa considerazione delle doglianze difensive e l'illogicità, la contraddittorietà della motivazione oltre che il travisamento dei dati acquisiti.

A sostegno dell'assunto compendia la motivazione del provvedimento impugnato, con particolare riguardo alle pagine 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, al fine di risaltarne i vizi denunciati.

Affronta, poi, i temi dei requisiti necessari per assumere la veste di organizzatore e dei principi da adottare in punto di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Deduce l'assenza di elementi capaci di formare un grave quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi a tal fine reputarsi sufficiente l'analisi di un'unica conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] né le dichiarazioni del collaboratore di giustizia D'arrigo.

In chiusura del motivo denuncia l'omessa valutazione dei controlli su strada e sulle frequentazioni con i sodali.

1.4. Violazione di legge e mancanza di motivazione ex art. 606, lett. b), c) ed e), c.p.p. in relazione agli artt. 273 c.p.p. ed art. 512-bis, cod.pen.

Con il quarto motivo il ricorrente sostiene che il tribunale non ha correttamente applicato i principi di diritto affermati in materia di interposizione fittizia, mancando la «duplice dimostrazione della riconducibilità al soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità delle risorse destinate ai conferimenti nel costituendo patrimonio sociale e del perseguimento dello scopo di eludere, in tal guisa l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale». denuncia l'omessa motivazione sulla individuazione delle risorse, del denaro, dei beni o delle altre utilità riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avessero trovato destinazione finale nell'attività d'impresa; sulle finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale in capo agli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; sull'indicazione di una condotta idonea a conseguire effetti di sottrazione del denaro o dei valori alla normativa delle misure di prevenzione e alla possibilità della sua applicazione.

Aggiunge che il tribunale ha omesso di motivare anche sul dolo specifico in capo a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al fine di eludere le disposizioni in tema di misure di prevenzione in favore di [OSCURATO:PERSONA], non essendo a tale scopo sufficiente un richiamo alla gestione effettiva dell'impresa.

1.5. Violazione di legge e mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 273 c.p.p e 648-ter.1, cod.pen.

In relazione al reato di autoriciclaggio, il ricorrente sostiene che il tribunale ha fatto ricorso a una mera clausola di stile, non riscontrandosi una motivazione supportata da fatti o informazioni che diano contezza della sussistenza del fatto reato e della sua commissione da parte dell'indagato, non essendo a tal fine sufficiente la mancanza di redditi e il mero sospetto che il denaro di provenienza illecita fosse stato investito nell'attività imprenditoriale.

Si deduce la contraddittorietà della motivazione, ove si consideri che le casse del sodalizio erano vuote e che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva attività lavorativa con la compagna.

1.6. Violazione di legge e mancanza di motivazione, ex art. 606, lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 274, lett. c) e 275 c.p.p.

In punto di esigenze cautelari, il ricorrente sostiene che il tribunale ha confermato la doppia presunzione di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia carceraria trascurando di considerare il lasso temporale esistente tra il momento di adozione del provvedimento genetico della misura cautelare e l'epoca di commissione del reato contestato coniugato 3 v\\1\ all'assenza di manifestazioni concrete della pericolosità, oltre che all'assenza di pregiudizi a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle precedenti operazioni e in relazione al reato associativo. [OSCURATO:PERSONA] Dio ITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, perché aspecifico e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

1.1. La manifesta infondatezza attiene anzitutto al primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente sostiene che il termine di cui all'art. 309, comma 5, cod.proc.pen. decorre dallo stesso giorno in cui è stata inoltrata l'istanza di riesame a mezzo PEC, sotto la vigenza della normativa emergenziale antipandemica.

Va rilevato che dall'esame degli atti (consentita per la natura processuale dell'eccezione) e per come sottolineato dallo stesso ricorrente, l'istanza di riesame è stata inoltrata oltre l'orario d'ufficio della Cancelleria, in quanto quivi pervenuta il 22 ottobre alle ore 21:52.

Allora, va richiamato il seguente principio di diritto: «in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, la richiesta di riesame sia presentata a mezzo posta elettronica certificata oltre l'orario di ufficio, il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale da parte dell'Autorità procedente, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., decorre dalla sua "presa in carico", mediante registrazione, da parte della cancelleria (nella specie, correttamente avvenuta il giorno feriale successivo) e si computa, secondo la regola generale dell'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., senza tener conto del suddetto giorno iniziale, trattandosi di ordinario termine processuale», (Sez. 6 - , Sentenza n. 8599 del 02/12/2021 Cc., dep. il 2022, Conforti, Rv. 283105 — 01).

Al fine di evidenziare la manifesta infondatezza delle argomentazioni difensive, vale richiamare quanto osservato nella sentenza ora menzionata, dove è stato rimarcato che «a ragionare con il difensore, e cioè che anche nei casi come quello in esame in cui, pur essendo la richiesta ricevuta fuori dall'orario di apertura al pubblico e dall'orario d'ufficio, nondimeno il termine previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., dovrebbe iniziare a decorrere, si dovrebbe ipotizzare che, ad esempio, anche la richiesta presentata via pec alle ore 23,59 faccia iniziare il decorso del termine di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. da quello stesso giorno, cioè da un momento in cui, come è evidente, l'ufficio non ha nessuna conoscenza dell'atto».1.2.

Manifestamente infondata è anche eccezione di inefficacia della misura cautelare per la mancata tempestiva trasmissione dei verbali illustrativi dell'interrogatorio del collaboratore di giustizia D'Arrigo.

A tal proposito va richiamato l'ormai risalente e consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale «in tema di misure cautelari personali adottate sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, il verbale illustrativo dell'attività di collaborazione non rientra fra gli atti di cui è obbligatoria la trasmissione al tribunale del riesame, in quanto, valendo soltanto ad attestare la tempestività delle dichiarazioni rese dal collaborante, è irrilevante in sede cautelare, nella quale è possibile fondare l'accertamento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche sulla base di dichiarazioni rese oltre il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 16-quater, comma 1, dl. 15 gennaio 1991, n. 8, come successivamente modificato», (Sez. 1 - , Sentenza n. 42892 del 15/12/2017 Cc., dep. il 2018, Valastro, Rv. 274373 - 01).

Va aggiunto, inoltre, che l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di D'Arrigo risulta inammissibile perché aspecifica, in quanto il ricorrente non illustra la concreta incidenza della stessa sulla struttura argomentativa che ha portato alla conferma dei gravi indizi di colpevolezza.

Va ricordato, infatti, che "nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento", (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud., dep. il 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01)..

Specificazione tanto più importante nel caso in esame, ove si consideri la molteplicità di ulteriori elementi che hanno fondato il convincimento del tribunale.

1.3. I restanti motivi di ricorso sono inammissibili perché propongono questioni di merito.

Il Tribunale ha affrontato tutti i temi afferenti all'istanza di riesame:

1.3.1. Ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di organizzatore dell'associazione per delinquere di tipo mafioso sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (D'Arrigo, Nizza, Bonanno e Corra), dei controlli su strada e dei riscontri raccolti con l'attività investigativa, in particolare con le annotazioni di servizio e con i contenuti delle conversazioni intercettate.

1.3.2. Ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di trasferimento fraudolento di valori sulla base delle conversazioni 5 s9n1\.\)..., intercettate sin dal 14 giugno 2018, dalle quali ha ricavato che l'attività del chiosco bar, ubicato in via Spiaggia di Mascali, fosse solo formalmente intestato a D'[OSCURATO:PERSONA], mentre era riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA].

Ha precisato che la finalità elusiva delle misure di prevenzione si ricavava dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] era soggetto già stato condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen. ed era già stato sottoposto a misure di prevenzione; che non si aveva traccia di un contratto di affitto utile a superare l'ipotesi della intestazione fittizia.

1.3.3. Ha desunto il delitto di autoriciclaggio dall'assenza di redditi leciti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così che era dato evincere che avessero reinvestito nell'attività imprenditoriale il denaro proveniente dalla loro attività illecita.

1.3.4. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, ha ritenuto non superata la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia carceraria, escludendo ogni rilevanza al tempo decorso dalla commissione del reato associativo, sia perché di misura non rilevante alla luce degli arresti giurisprudenziali di legittimità sul tema, sia perché [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato la rescissione dei suoi legami con il sodalizio.

Ha altresì posto l'accento sulla gravità dei fatti addebitati, sui plurimi pregiudizi per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di armi, oltre che per il delitto di estorsione.

2. La presenza di una motivazione puntuale, adeguata, logica e non contraddittoria mette in evidenza la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione e, al contempo, risalta le plurime ragioni di inammissibilità del ricorso.

1.2.1. Anzitutto, con riguardo alla deduzione di omessa motivazione su tutte le circostanze dedotte dalla difesa, essa si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella del Tribunale, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva.

Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.

Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000, Garasto).

1.2.2. Da tanto emerge -altresì- come il ricorrente -di fatto- trascuri di confrontarsi con le motivazioni del Tribunale, che vengono del tutto eluse con lo schermo della denuncia del vizio di omessa motivazione. 6 A.. n1\\Y\ \, Proprio tale rilievo comporta il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

1.2.3. Infine, va osservato che il ricorrente oppone argomentazioni che non sono riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità, offrendo una lettura delle emergenze procedimentali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito.

Va, dunque, ricordato che «In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

4. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ri- corso. udito il difensore, l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Catania, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 309, commi 5 e 10, cod.proc.pen. e all'art. 24 decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.137; perdita di efficacia della misura cautelare".Con il primo motivo il ricorrente denuncia la tardività della trasmissione degli atti dalla Procura della Repubblica e sostiene che il termine indicato dall'articolo 24 del decreto-legge n. 137 del 2000 comincia a decorrere dalla data di deposito a mezzo PEC dell'istanza di riesame, avvenuta il 22/10/2021; che di conseguenza gli atti andavano trasmessi dalla Procura della Repubblica entro il 27/10/2021, mentre sono pervenuti al Tribunale il 28/10/2021, con conseguente perdita di efficacia della misura. Precisa che il termine comincia a decorrere dal giorno stesso del deposito dell'istanza di riesame, per come spiegato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 1998. Sulla base di tali argomentazioni il ricorrente si duole dell'erroneità della decisione del Tribunale, che ha respinto l'eccezione facendo decorrere il termine dal 23 ottobre e non dal 22 ottobre. 1.2. Errata applicazione di una norma processuale, in relazione all'art. 309, commi 5 e 10, in ordine all'utilizzazione di atti non trasmessi al tribunale del riesame, con consequenziale perdita di efficacia dell'ordinanza genetica. Con il secondo motivo il ricorrente afferma che il tribunale ha rigettato l'eccezione d'inefficacia della misura per mancata trasmissione dei verbali di interrogatorio del collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA], affermando erroneamente che tali atti non erano stati trasmessi neanche al G.i.p. La difesa osserva che, al contrario, il G.i.p. ha spesso fatto riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia per riconoscere i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. Violazione di legge, mancanza o insufficienza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 273, c.p.p., 416-bis, commi 1, 2 e 3, cod.pen. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'omessa considerazione delle doglianze difensive e l'illogicità, la contraddittorietà della motivazione oltre che il travisamento dei dati acquisiti. A sostegno dell'assunto compendia la motivazione del provvedimento impugnato, con particolare riguardo alle pagine 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, al fine di risaltarne i vizi denunciati. Affronta, poi, i temi dei requisiti necessari per assumere la veste di organizzatore e dei principi da adottare in punto di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Deduce l'assenza di elementi capaci di formare un grave quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi a tal fine reputarsi sufficiente l'analisi di un'unica conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] né le dichiarazioni del collaboratore di giustizia D'arrigo. In chiusura del motivo denuncia l'omessa valutazione dei controlli su strada e sulle frequentazioni con i sodali. 1.4. Violazione di legge e mancanza di motivazione ex art. 606, lett. b), c) ed e), c.p.p. in relazione agli artt. 273 c.p.p. ed art. 512-bis, cod.pen. Con il quarto motivo il ricorrente sostiene che il tribunale non ha correttamente applicato i principi di diritto affermati in materia di interposizione fittizia, mancando la «duplice dimostrazione della riconducibilità al soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità delle risorse destinate ai conferimenti nel costituendo patrimonio sociale e del perseguimento dello scopo di eludere, in tal guisa l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale». denuncia l'omessa motivazione sulla individuazione delle risorse, del denaro, dei beni o delle altre utilità riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avessero trovato destinazione finale nell'attività d'impresa; sulle finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale in capo agli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; sull'indicazione di una condotta idonea a conseguire effetti di sottrazione del denaro o dei valori alla normativa delle misure di prevenzione e alla possibilità della sua applicazione. Aggiunge che il tribunale ha omesso di motivare anche sul dolo specifico in capo a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al fine di eludere le disposizioni in tema di misure di prevenzione in favore di [OSCURATO:PERSONA], non essendo a tale scopo sufficiente un richiamo alla gestione effettiva dell'impresa. 1.5. Violazione di legge e mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 273 c.p.p e 648-ter.1, cod.pen. In relazione al reato di autoriciclaggio, il ricorrente sostiene che il tribunale ha fatto ricorso a una mera clausola di stile, non riscontrandosi una motivazione supportata da fatti o informazioni che diano contezza della sussistenza del fatto reato e della sua commissione da parte dell'indagato, non essendo a tal fine sufficiente la mancanza di redditi e il mero sospetto che il denaro di provenienza illecita fosse stato investito nell'attività imprenditoriale. Si deduce la contraddittorietà della motivazione, ove si consideri che le casse del sodalizio erano vuote e che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva attività lavorativa con la compagna. 1.6. Violazione di legge e mancanza di motivazione, ex art. 606, lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 274, lett. c) e 275 c.p.p. In punto di esigenze cautelari, il ricorrente sostiene che il tribunale ha confermato la doppia presunzione di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia carceraria trascurando di considerare il lasso temporale esistente tra il momento di adozione del provvedimento genetico della misura cautelare e l'epoca di commissione del reato contestato coniugato 3 v\\1\ all'assenza di manifestazioni concrete della pericolosità, oltre che all'assenza di pregiudizi a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle precedenti operazioni e in relazione al reato associativo. [OSCURATO:PERSONA] Dio ITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, perché aspecifico e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. La manifesta infondatezza attiene anzitutto al primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente sostiene che il termine di cui all'art. 309, comma 5, cod.proc.pen. decorre dallo stesso giorno in cui è stata inoltrata l'istanza di riesame a mezzo PEC, sotto la vigenza della normativa emergenziale antipandemica. Va rilevato che dall'esame degli atti (consentita per la natura processuale dell'eccezione) e per come sottolineato dallo stesso ricorrente, l'istanza di riesame è stata inoltrata oltre l'orario d'ufficio della Cancelleria, in quanto quivi pervenuta il 22 ottobre alle ore 21:52. Allora, va richiamato il seguente principio di diritto: «in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, la richiesta di riesame sia presentata a mezzo posta elettronica certificata oltre l'orario di ufficio, il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale da parte dell'Autorità procedente, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., decorre dalla sua "presa in carico", mediante registrazione, da parte della cancelleria (nella specie, correttamente avvenuta il giorno feriale successivo) e si computa, secondo la regola generale dell'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., senza tener conto del suddetto giorno iniziale, trattandosi di ordinario termine processuale», (Sez. 6 - , Sentenza n. 8599 del 02/12/2021 Cc., dep. il 2022, Conforti, Rv. 283105 — 01). Al fine di evidenziare la manifesta infondatezza delle argomentazioni difensive, vale richiamare quanto osservato nella sentenza ora menzionata, dove è stato rimarcato che «a ragionare con il difensore, e cioè che anche nei casi come quello in esame in cui, pur essendo la richiesta ricevuta fuori dall'orario di apertura al pubblico e dall'orario d'ufficio, nondimeno il termine previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., dovrebbe iniziare a decorrere, si dovrebbe ipotizzare che, ad esempio, anche la richiesta presentata via pec alle ore 23,59 faccia iniziare il decorso del termine di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. da quello stesso giorno, cioè da un momento in cui, come è evidente, l'ufficio non ha nessuna conoscenza dell'atto».1.2. Manifestamente infondata è anche eccezione di inefficacia della misura cautelare per la mancata tempestiva trasmissione dei verbali illustrativi dell'interrogatorio del collaboratore di giustizia D'Arrigo. A tal proposito va richiamato l'ormai risalente e consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale «in tema di misure cautelari personali adottate sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, il verbale illustrativo dell'attività di collaborazione non rientra fra gli atti di cui è obbligatoria la trasmissione al tribunale del riesame, in quanto, valendo soltanto ad attestare la tempestività delle dichiarazioni rese dal collaborante, è irrilevante in sede cautelare, nella quale è possibile fondare l'accertamento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche sulla base di dichiarazioni rese oltre il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 16-quater, comma 1, dl. 15 gennaio 1991, n. 8, come successivamente modificato», (Sez. 1 - , Sentenza n. 42892 del 15/12/2017 Cc., dep. il 2018, Valastro, Rv. 274373 - 01). Va aggiunto, inoltre, che l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di D'Arrigo risulta inammissibile perché aspecifica, in quanto il ricorrente non illustra la concreta incidenza della stessa sulla struttura argomentativa che ha portato alla conferma dei gravi indizi di colpevolezza. Va ricordato, infatti, che "nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento", (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud., dep. il 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01).. Specificazione tanto più importante nel caso in esame, ove si consideri la molteplicità di ulteriori elementi che hanno fondato il convincimento del tribunale. 1.3. I restanti motivi di ricorso sono inammissibili perché propongono questioni di merito. Il Tribunale ha affrontato tutti i temi afferenti all'istanza di riesame: 1.3.1. Ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di organizzatore dell'associazione per delinquere di tipo mafioso sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (D'Arrigo, Nizza, Bonanno e Corra), dei controlli su strada e dei riscontri raccolti con l'attività investigativa, in particolare con le annotazioni di servizio e con i contenuti delle conversazioni intercettate. 1.3.2. Ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di trasferimento fraudolento di valori sulla base delle conversazioni 5 s9n1\.\)..., intercettate sin dal 14 giugno 2018, dalle quali ha ricavato che l'attività del chiosco bar, ubicato in via Spiaggia di Mascali, fosse solo formalmente intestato a D'[OSCURATO:PERSONA], mentre era riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. Ha precisato che la finalità elusiva delle misure di prevenzione si ricavava dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] era soggetto già stato condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen. ed era già stato sottoposto a misure di prevenzione; che non si aveva traccia di un contratto di affitto utile a superare l'ipotesi della intestazione fittizia. 1.3.3. Ha desunto il delitto di autoriciclaggio dall'assenza di redditi leciti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così che era dato evincere che avessero reinvestito nell'attività imprenditoriale il denaro proveniente dalla loro attività illecita. 1.3.4. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, ha ritenuto non superata la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia carceraria, escludendo ogni rilevanza al tempo decorso dalla commissione del reato associativo, sia perché di misura non rilevante alla luce degli arresti giurisprudenziali di legittimità sul tema, sia perché [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato la rescissione dei suoi legami con il sodalizio. Ha altresì posto l'accento sulla gravità dei fatti addebitati, sui plurimi pregiudizi per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di armi, oltre che per il delitto di estorsione. 2. La presenza di una motivazione puntuale, adeguata, logica e non contraddittoria mette in evidenza la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione e, al contempo, risalta le plurime ragioni di inammissibilità del ricorso. 1.2.1. Anzitutto, con riguardo alla deduzione di omessa motivazione su tutte le circostanze dedotte dalla difesa, essa si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella del Tribunale, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000, Garasto). 1.2.2. Da tanto emerge -altresì- come il ricorrente -di fatto- trascuri di confrontarsi con le motivazioni del Tribunale, che vengono del tutto eluse con lo schermo della denuncia del vizio di omessa motivazione. 6 A.. n1\\Y\ \, Proprio tale rilievo comporta il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.2.3. Infine, va osservato che il ricorrente oppone argomentazioni che non sono riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità, offrendo una lettura delle emergenze procedimentali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito. Va, dunque, ricordato che «In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
Decreto Cassazione n. 33080/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris