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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32441/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; N. 13269/2191M [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata, laddove afferma la congruità della pena inflitta alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. - in particolare, la gravità del fatto e i precedenti a carico del ricorrente - risulta esaustiva e immune da vizi censurabili in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/07/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; N. 13269/2191M [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata, laddove afferma la congruità della pena inflitta alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. - in particolare, la gravità del fatto e i precedenti a carico del ricorrente - risulta esaustiva e immune da vizi censurabili in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/
Sentenza Cassazione n. 32441/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris