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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32631/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di.

PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso, proposto dal pubblico ministero del tribunale di Marsala avverso il dispositivo della ordinanza con cui il tribunale del riesame di Palermo ha accolto l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], proposto in mancanza di previo avvenuto deposito delle relative motivazioni, è inammissibile, siccome presentato per ragioni e vizi, quale la assenza dei motivi della ritenuta incompetenza del Gip del tribunale di Messina, autore della ordinanza applicativa di misura cautelare personale impugnata, non desumibili di per sé la citato dispositivo.

Come noto, infatti, la presentazione dell'impugnazione prima del deposito della motivazione non è di per sé causa d'inammissibilità, purchè le censure dedotte si riferiscano ad aspetti della decisione evincibili inequivocabilmente dal solo dispositivo ed il vizio denunciato sia apprezzabile senza necessità di fare riferimento alla motivazione. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto l'imputato lamentava l'omesso esame su tutte le richieste avanzate nei motivi di appello e nei motivi aggiunti). (Sez. 2, n. 50099 del 15/09/2017 Rv. 271331 - 01).

Tale non è il caso in esame.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di. PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso, proposto dal pubblico ministero del tribunale di Marsala avverso il dispositivo della ordinanza con cui il tribunale del riesame di Palermo ha accolto l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], proposto in mancanza di previo avvenuto deposito delle relative motivazioni, è inammissibile, siccome presentato per ragioni e vizi, quale la assenza dei motivi della ritenuta incompetenza del Gip del tribunale di Messina, autore della ordinanza applicativa di misura cautelare personale impugnata, non desumibili di per sé la citato dispositivo. Come noto, infatti, la presentazione dell'impugnazione prima del deposito della motivazione non è di per sé causa d'inammissibilità, purchè le censure dedotte si riferiscano ad aspetti della decisione evincibili inequivocabilmente dal solo dispositivo ed il vizio denunciato sia apprezzabile senza necessità di fare riferimento alla motivazione. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto l'imputato lamentava l'omesso esame su tutte le richieste avanzate nei motivi di appello e nei motivi aggiunti). (Sez. 2, n. 50099 del 15/09/2017 Rv. 271331 - 01). Tale non è il caso in esame. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il
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