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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12032/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 406/2022 in data 27/09/2022 del Tribunale di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Tipaldi e l'annullamento senza rinvio in relazione al primo motivo ed il rigetto nel resto del ricorso del Villirillo; udita la discussione della difesa del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 27/09/2022, il Tribunale di Brescia, adito in funzione di giudice del riesame, annullava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare personale della custodia in carcere applicatagli in relazione ai capi 1), 21), 22), 23) e 24) della rubrica (i capi 1, 21, 23 e 24 per mancanza di esigenze cautelari; il capo 22 per difetto di gravità indiziaria) con ordinanza in data 01/09/2022 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia.

Con il medesimo provvedimento, il Tribunale di Brescia confermava la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia in data 01/09/2022 in relazione ai capi 1), 76), 77), 79), 80), 81), 82), 83) e 84), previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen.

Questo il dispositivo dell'ordinanza del Tribunale di Brescia in data 27/09/2022: "... visto l'art. 309 c.p.p. annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ne dispone l'immediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa; conferma, previa esclusione della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 c.p., l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese della presente procedura ...".

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente, che sottoscrive il ricorso in proprio, premette di aver interesse ad impugnare la sunnominata pronuncia di annullamento ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e precisa che il Tribunale di Brescia: -ha ritenuto insussistente la gravità indiziaria in relazione ai capi 1) e 21) della rubrica; -ha eliminato l'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. sia in ordine al reato associativo che ai reati fine; -ha riconosciuto il difetto di attualità delle esigenze cautelari di natura socialpreventiva.

Tuttavia, il Tribunale ha mantenuto immutata la gravità indiziaria in ordine ai capi 22), 23) e 24).

Lo specifico interesse ad impugnare si rivela altresì dal fatto che, con ordinanza sempre in data 01/09/2022 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia disponeva nei confronti del ricorrente il sequestro preventivo per equivalente, a norma degli artt. 321 cod. proc. pen., 12-bis d.lgs. 74/2000 e 322-ter cod. pen., fino alla concorrenza della somma di euro 546.931,12, in subordine al disposto sequestro preventivo strumentale alla confisca diretta del profitto dei reati tributari commessi dalla [OSCURATO:SOCIETA].: misura cautelare disposta in relazione ai capi 22) e 23) della rubrica.

L'istanza di riesame ex art.324 cod. proc. pen. proposta dal Tipaldi era stata rigettata dal Tribunale di Brescia in data 18/11/2022.

Motivo unico: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per i reati di cui ai capi 22), 23) e 24).

4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione dell'art. 592 cod. proc. pen. in punto condanna alle spese della procedura.

Il Tribunale ha condannato il Villirillo al pagamento delle spese processuali pur dopo aver escluso la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata in relazione a tutti i capi.

Ma non solo.

Il Tribunale, dopo aver escluso la gravità indiziaria nei confronti del ricorrente in ordine ai capet 76) ed 82) della rubrica, in parte dispositiva non ha invece annullato sul punto l'ordinanza impugnata: da qui la richiesta di procedere alla formale correzione del dispositivo ex art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen.

Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in punto ritenuta adeguatezza della sola misura cautelare massima a fronteggiare le esigenze di prevenzione speciale.

In ogni caso, non si era tenuto conto del limitatissimo arco temporale delle condotte (un solo anno), il numero limitato di fatture per operazioni inesistenti (pari a 16) in cui l'indagato avrebbe concorso nonché il modesto valore complessivo di evasione di imposta di gran lunga inferiore a 100.000 euro per anno di imposta, con conseguente riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 8, comma 2-bis d.lgs. 74/2000.

Autoreferenziale ed assertiva era infine da ritenersi l'affermazione circa l'asserita assenza di capacità autocontenitiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile; quello proposto nell'intesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato in relazione al primo assorbente motivo.

2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della

I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

L'autentica della sottoscrizione da parte del difensore non è suscettibile di mutare il carattere del ricorso personale, non equivalendo la stessa al rilascio di un regolare mandato difensivo.

Ed identiche conclusioni si sarebbero tratte anche in presenza di una sottoscrizione del difensore «per accettazione» (formula che si riferisce al conferimento dell'incarico difensivo e della delega al deposito) che non avrebbe comunque attribuito al difensore la paternità dell'atto.

La Suprema Corte (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01) ha individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione dell'imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione.

Affermano in motivazione le Sezioni Unite che «L'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1».

Dunque, la sottoscrizione non è una mera attività di accettazione della titolarità dell'atto, bensì è l'espressione della rappresentanza tecnica, essendo lo jus postulandi nel giudizio di legittimità ex art. 613 comma 1 cod. proc. pen. riservato esclusivamente al difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione: è, infafti, il difensore a rappresentare la parte e a comparire in udienza davanti al Giudice di legittimità (art. 614, comma 2, cod. proc. pen.).

Di contro, la parte non può esercitare questi poteri personalmente, ma soltanto per mezzo del suo difensore, ossia avvalendosi di uno strumento tecnico che può operare davanti alla Corte in quanto è la stessa legge che gli conferisce l'esercizio di quei medesimi poteri che in astratto già sono e restano della parte (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 54681del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636 - 01; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01).

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del Tipaldi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.3.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Pienamente fondato è il primo assorbente motivo.

Va innanzitutto evidenziata la palese divergenza tra quanto statuito in dispositivo e quanto argomentato nella parte motiva dell'ordinanza oggetto del presente ricorso.

In particolare, nelle pagg. 22-25, con riferimento all'incolpazione di cui all'art. 512-bis cod. pen., oggetto del capo 22) nei confronti del Tipaldi e dei capi 76) ed 82) nei confronti del Villirillo, il Tribunale scrive in premessa: "In via generale, si osserva come, sul versante soggettivo, la prima forma della fattispecie delittuosa (ossia quella orientata ad eludere l'applicazione di misure di prevenzione) è integrata quando tutti i concorrenti abbiano agito con il dolo specifico tipizzato per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, sicchè è imprescindibile, ai fini della sua punibilità, che l'intestatario fittizio sia a conoscenza del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione con il dolo specifico di aggirarle [..] Infatti, la struttura della fattispecie incriminatrice non esclude che uno dei concorrenti possa essere non punibile anche per mancanza di dolo, ferma restando la responsabilità dell'altro ..., essendo ben possibile che il titolare apparente difetti della consapevolezza necessaria ad integrare l'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della finalità di eludere l'applicazione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, per le più svariate ragioni ... sicchè è imprescindibile ai fini della sua punibilità che l'intestatario fittizio sia a conoscenza del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione ed abbia agito con il dolo specifico di aggirarle [..] Orbene, nell'ipotesi in esame occorre dunque dimostrare che al momento della costituzione dell'ente o, in caso di avvicendamento nella titolarità delle quote, al momento di subentro del terzo, quest'ultimo, così come il reale disponente o il concorrente, intendessero specificamente agevolare mediante la simulazione le condotte delittuose normativamente previste.

Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la motivazione offerta dal Gip non sia adeguata a fornire la prova della consapevolezza in capo al Tibaldi, della finalità di elusione, mancando l'indicazione di qualunque elemento concreto a dimostrazione della conoscenza, allo stesso riferibile, del pericolo di sotto posizione del [OSCURATO:PERSONA] ad un procedimento di prevenzione e della volontà di agevolarne l'elusione, non potendo desumer(si) dalla sola gestione occulta del correo [..] Né può dirsi adeguatamente provata la finalità elusiva in capo a [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale non appare sufficiente il generico richiamo alle "significative pendenze giudiziarie in atto essendo stato colpito dall'ordinanza cautelare dell'operazione c.d.

"Stige" della D.D.A. di Catanzaro, nella quale egli era stato imputato, unitamente al fratello [OSCURATO:PERSONA], della partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e alla intestazione fittizia di società, con l'aggravante della agevolazione mafiosa".

A giudizio del Tribunale, peraltro, non è dimostrato con riferimento ad entrambi i ricorrenti nemmeno l'ulteriore dolo specifico dell'agevolazione, che, in via alternativa, deve sorreggere il trasferimento fraudolento di valori del quale si richiede la specifica finalità di agevolare la commissione dei delitti tassativamente indicati dalla norma; l'utilizzo del termine "agevolare" rimanda ad un contributo di ausilio, causalmente efficiente e finalisticamente orientato, alla condotta delittuosa.

Sulla scorta dei principi ermeneutici richiamati, infatti, non può ritenersi sufficiente il mero complessivo richiamo ad una serie indiscriminata di delitti, quanto a [OSCURATO:PERSONA] - quelli di cui ai capi da 19 a 26 - come si legge nell'imputazione .. quali l'art. 5 e l'art. 8 d.lvo 74/2000 (capi 19, 22 e 23), l'art. 648-ter. 1 cod. pen. (capi 20 e 24) - ovvero nei termini in cui la stessa viene rimodulata dal Gip, quelli di cui ai capi 24-31, né, quanto a [OSCURATO:PERSONA], quella, ancor più genericamente ed apoditticamente richiamata, finalità di "agevolare la commissione di reati volti ad occultare la provenienza delittuosa delle somme medesime".

Una specifica motivazione sul punto si sarebbe per contro resa ancora più necessaria proprio in virtù del meccanismo illecito oggetto di investigazione, orientato in via diretta e specifica all'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Sebbene sia pacifico che il dolo di cui si discute non debba essere esclusivo e possa dunque concorrere con altra finalità - quale quella, ravvisabile nel caso di specie in via prioritaria, di garantire l'impunità agli interponenti per gli illeciti fiscali commessi mediante lo schermo societario -, nondimeno occorre individuare indizi concreti da cui desumere che la simulazione operata fosse diretta in via immediata ad agevolare ulteriori determinati delitti e che tale finalità fosse condivisa anche dal soggetto interposto sin dal momento del trasferimento fraudolento, tenuto conto che la funzione unica delle società cartiere, e dei relativi conti, era quella di realizzare illeciti fiscali (con conseguente accreditamento sui conti dei pagamenti delle false fatture destinati alla rapida monetizzazione e retrocessione) e non di riciclare denaro di provenienza illecita.

Nella vicenda in esame, invero, i reati di riciclaggio e ricettazione contestati in relazione a talune società rappresentano condotte criminose successive ed eventuali, in quanto non strettamente necessarie alla realizzazione al meccanismo illecito - normalmente attuato mediante diretta monetizzazione delle provviste confluite sui conti delle cartiere - e come tali non rientrano automaticamente e necessariamente nella specifica finalità perseguita al momento dell'interposizione fittizia, ciò che avrebbe a maggior ragione richiesto una motivazione rafforzata in punto di elemento soggettivo".

3.2. In presenza di una simile motivazione e del portato decisorio assunto nei confronti del coindagato Tipaldi, in presenza dell'evidente difformità grafica denunciata, si pone il concreto dubbio che si sia di fronte, in realtà, ad un accoglimento parziale del ricorso del Villirillo in relazione ai predetti capi 76) ed 82), con conseguente esclusione dell'ingiustificata condanna dello stesso alle spese del procedimento di impugnazione (v., Sez. 2, n. 26243 del 11/06/2015, Signifredi, Rv. 264399 - 01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 6745 del 10/01/2018, D., Rv. 272581 - 01), pur in presenza di un dispositivo di inequivoco rigetto dell'istanza di riesame presentata nel suo interesse.

Da qui la necessità di disporre nei confronti del Villirillo, l'annullamento dell'ordinanza oggetto del presente ricorso nei limiti di cui alla devoluzione (capi 76 ed 82) ai fini di una nuova valutazione, da parte del giudice del rinvio, in punto di gravità indiziaria in relazione ai predetti capi ed alla conseguente riformulazione di giudizio con riferimento all'ulteriore presupposto dell'esistenza delle esigenze cautelari, di cui non è possibile comprendere se l'ordinanza impugnata abbia tenuto conto o meno anche dei reati di cui ai capi 76) ed 82).

3.3. La misura cautelare in atto, non impugnata dal Villirillo in relazione alla gravità indiziaria dei restanti reati di cui ai capi 1 (artt. 416, commi 1, 2, 3 e 5 e 416-bis. 1 cod. pen.), 77 (artt. 81 cpv., 110, 416-bis. 1 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000), 79 (artt. 81 cpv., 110, 416-bis. 1 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000), 80 (artt. 110, 416-bis. 1 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000), 81 (artt. 110, 416-bis. 1 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000), 83 (artt. 110, 416-bis. 1 cod. peri. e 8 d.lgs. 74/2000) e 84 (artt. 110, 416-bis. 1 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000) rimane pienamente in vigore.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 406/2022 in data 27/09/2022 del Tribunale di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Tipaldi e l'annullamento senza rinvio in relazione al primo motivo ed il rigetto nel resto del ricorso del Villirillo; udita la discussione della difesa del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27/09/2022, il Tribunale di Brescia, adito in funzione di giudice del riesame, annullava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare personale della custodia in carcere applicatagli in relazione ai capi 1), 21), 22), 23) e 24) della rubrica (i capi 1, 21, 23 e 24 per mancanza di esigenze cautelari; il capo 22 per difetto di gravità indiziaria) con ordinanza in data 01/09/2022 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia. Con il medesimo provvedimento, il Tribunale di Brescia confermava la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia in data 01/09/2022 in relazione ai capi 1), 76), 77), 79), 80), 81), 82), 83) e 84), previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. Questo il dispositivo dell'ordinanza del Tribunale di Brescia in data 27/09/2022: "... visto l'art. 309 c.p.p. annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ne dispone l'immediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa; conferma, previa esclusione della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 c.p., l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese della presente procedura ...". 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, che sottoscrive il ricorso in proprio, premette di aver interesse ad impugnare la sunnominata pronuncia di annullamento ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e precisa che il Tribunale di Brescia: -ha ritenuto insussistente la gravità indiziaria in relazione ai capi 1) e 21) della rubrica; -ha eliminato l'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. sia in ordine al reato associativo che ai reati fine; -ha riconosciuto il difetto di attualità delle esigenze cautelari di natura socialpreventiva. Tuttavia, il Tribunale ha mantenuto immutata la gravità indiziaria in ordine ai capi 22), 23) e 24). Lo specifico interesse ad impugnare si rivela altresì dal fatto che, con ordinanza sempre in data 01/09/2022 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia disponeva nei confronti del ricorrente il sequestro preventivo per equivalente, a norma degli artt. 321 cod. proc. pen., 12-bis d.lgs. 74/2000 e 322-ter cod. pen., fino alla concorrenza della somma di euro 546.931,12, in subordine al disposto sequestro preventivo strumentale alla confisca diretta del profitto dei reati tributari commessi dalla [OSCURATO:SOCIETA].: misura cautelare disposta in relazione ai capi 22) e 23) della rubrica. L'istanza di riesame ex art.324 cod. proc. pen. proposta dal Tipaldi era stata rigettata dal Tribunale di Brescia in data 18/11/2022. Motivo unico: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per i reati di cui ai capi 22), 23) e 24). 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione dell'art. 592 cod. proc. pen. in punto condanna alle spese della procedura. Il Tribunale ha condannato il Villirillo al pagamento delle spese processuali pur dopo aver escluso la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata in relazione a tutti i capi. Ma non solo. Il Tribunale, dopo aver escluso la gravità indiziaria nei confronti del ricorrente in ordine ai capet 76) ed 82) della rubrica, in parte dispositiva non ha invece annullato sul punto l'ordinanza impugnata: da qui la richiesta di procedere alla formale correzione del dispositivo ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in punto ritenuta adeguatezza della sola misura cautelare massima a fronteggiare le esigenze di prevenzione speciale. In ogni caso, non si era tenuto conto del limitatissimo arco temporale delle condotte (un solo anno), il numero limitato di fatture per operazioni inesistenti (pari a 16) in cui l'indagato avrebbe concorso nonché il modesto valore complessivo di evasione di imposta di gran lunga inferiore a 100.000 euro per anno di imposta, con conseguente riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 8, comma 2-bis d.lgs. 74/2000. Autoreferenziale ed assertiva era infine da ritenersi l'affermazione circa l'asserita assenza di capacità autocontenitiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile; quello proposto nell'intesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato in relazione al primo assorbente motivo. 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. L'autentica della sottoscrizione da parte del difensore non è suscettibile di mutare il carattere del ricorso personale, non equivalendo la stessa al rilascio di un regolare mandato difensivo. Ed identiche conclusioni si sarebbero tratte anche in presenza di una sottoscrizione del difensore «per accettazione» (formula che si riferisce al conferimento dell'incarico difensivo e della delega al deposito) che non avrebbe comunque attribuito al difensore la paternità dell'atto. La Suprema Corte (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01) ha individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione dell'imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione. Affermano in motivazione le Sezioni Unite che «L'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1». Dunque, la sottoscrizione non è una mera attività di accettazione della titolarità dell'atto, bensì è l'espressione della rappresentanza tecnica, essendo lo jus postulandi nel giudizio di legittimità ex art. 613 comma 1 cod. proc. pen. riservato esclusivamente al difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione: è, infafti, il difensore a rappresentare la parte e a comparire in udienza davanti al Giudice di legittimità (art. 614, comma 2, cod. proc. pen.). Di contro, la parte non può esercitare questi poteri personalmente, ma soltanto per mezzo del suo difensore, ossia avvalendosi di uno strumento tecnico che può operare davanti alla Corte in quanto è la stessa legge che gli conferisce l'esercizio di quei medesimi poteri che in astratto già sono e restano della parte (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 54681del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636 - 01; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01). Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del Tipaldi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Pienamente fondato è il primo assorbente motivo. Va innanzitutto evidenziata la palese divergenza tra quanto statuito in dispositivo e quanto argomentato nella parte motiva dell'ordinanza oggetto del presente ricorso. In particolare, nelle pagg. 22-25, con riferimento all'incolpazione di cui all'art. 512-bis cod. pen., oggetto del capo 22) nei confronti del Tipaldi e dei capi 76) ed 82) nei confronti del Villirillo, il Tribunale scrive in premessa: "In via generale, si osserva come, sul versante soggettivo, la prima forma della fattispecie delittuosa (ossia quella orientata ad eludere l'applicazione di misure di prevenzione) è integrata quando tutti i concorrenti abbiano agito con il dolo specifico tipizzato per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, sicchè è imprescindibile, ai fini della sua punibilità, che l'intestatario fittizio sia a conoscenza del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione con il dolo specifico di aggirarle [..] Infatti, la struttura della fattispecie incriminatrice non esclude che uno dei concorrenti possa essere non punibile anche per mancanza di dolo, ferma restando la responsabilità dell'altro ..., essendo ben possibile che il titolare apparente difetti della consapevolezza necessaria ad integrare l'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della finalità di eludere l'applicazione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, per le più svariate ragioni ... sicchè è imprescindibile ai fini della sua punibilità che l'intestatario fittizio sia a conoscenza del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione ed abbia agito con il dolo specifico di aggirarle [..] Orbene, nell'ipotesi in esame occorre dunque dimostrare che al momento della costituzione dell'ente o, in caso di avvicendamento nella titolarità delle quote, al momento di subentro del terzo, quest'ultimo, così come il reale disponente o il concorrente, intendessero specificamente agevolare mediante la simulazione le condotte delittuose normativamente previste. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la motivazione offerta dal Gip non sia adeguata a fornire la prova della consapevolezza in capo al Tibaldi, della finalità di elusione, mancando l'indicazione di qualunque elemento concreto a dimostrazione della conoscenza, allo stesso riferibile, del pericolo di sotto posizione del [OSCURATO:PERSONA] ad un procedimento di prevenzione e della volontà di agevolarne l'elusione, non potendo desumer(si) dalla sola gestione occulta del correo [..] Né può dirsi adeguatamente provata la finalità elusiva in capo a [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale non appare sufficiente il generico richiamo alle "significative pendenze giudiziarie in atto essendo stato colpito dall'ordinanza cautelare dell'operazione c.d. "Stige" della D.D.A. di Catanzaro, nella quale egli era stato imputato, unitamente al fratello [OSCURATO:PERSONA], della partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e alla intestazione fittizia di società, con l'aggravante della agevolazione mafiosa". A giudizio del Tribunale, peraltro, non è dimostrato con riferimento ad entrambi i ricorrenti nemmeno l'ulteriore dolo specifico dell'agevolazione, che, in via alternativa, deve sorreggere il trasferimento fraudolento di valori del quale si richiede la specifica finalità di agevolare la commissione dei delitti tassativamente indicati dalla norma; l'utilizzo del termine "agevolare" rimanda ad un contributo di ausilio, causalmente efficiente e finalisticamente orientato, alla condotta delittuosa. Sulla scorta dei principi ermeneutici richiamati, infatti, non può ritenersi sufficiente il mero complessivo richiamo ad una serie indiscriminata di delitti, quanto a [OSCURATO:PERSONA] - quelli di cui ai capi da 19 a 26 - come si legge nell'imputazione .. quali l'art. 5 e l'art. 8 d.lvo 74/2000 (capi 19, 22 e 23), l'art. 648-ter. 1 cod. pen. (capi 20 e 24) - ovvero nei termini in cui la stessa viene rimodulata dal Gip, quelli di cui ai capi 24-31, né, quanto a [OSCURATO:PERSONA], quella, ancor più genericamente ed apoditticamente richiamata, finalità di "agevolare la commissione di reati volti ad occultare la provenienza delittuosa delle somme medesime". Una specifica motivazione sul punto si sarebbe per contro resa ancora più necessaria proprio in virtù del meccanismo illecito oggetto di investigazione, orientato in via diretta e specifica all'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sebbene sia pacifico che il dolo di cui si discute non debba essere esclusivo e possa dunque concorrere con altra finalità - quale quella, ravvisabile nel caso di specie in via prioritaria, di garantire l'impunità agli interponenti per gli illeciti fiscali commessi mediante lo schermo societario -, nondimeno occorre individuare indizi concreti da cui desumere che la simulazione operata fosse diretta in via immediata ad agevolare ulteriori determinati delitti e che tale finalità fosse condivisa anche dal soggetto interposto sin dal momento del trasferimento fraudolento, tenuto conto che la funzione unica delle società cartiere, e dei relativi conti, era quella di realizzare illeciti fiscali (con conseguente accreditamento sui conti dei pagamenti delle false fatture destinati alla rapida monetizzazione e retrocessione) e non di riciclare denaro di provenienza illecita. Nella vicenda in esame, invero, i reati di riciclaggio e ricettazione contestati in relazione a talune società rappresentano condotte criminose successive ed eventuali, in quanto non strettamente necessarie alla realizzazione al meccanismo illecito - normalmente attuato mediante diretta monetizzazione delle provviste confluite sui conti delle cartiere - e come tali non rientrano automaticamente e necessariamente nella specifica finalità perseguita al momento dell'interposizione fittizia, ciò che avrebbe a maggior ragione richiesto una motivazione rafforzata in punto di elemento soggettivo". 3.2. In presenza di una simile motivazione e del portato decisorio assunto nei confronti del coindagato Tipaldi, in presenza dell'evidente difformità grafica denunciata, si pone il concreto dubbio che si sia di fronte, in realtà, ad un accoglimento parziale del ricorso del Villirillo in relazione ai predetti capi 76) ed 82), con conseguente esclusione dell'ingiustificata condanna dello stesso alle spese del procedimento di impugnazione (v., Sez. 2, n. 26243 del 11/06/2015, Signifredi, Rv. 264399 - 01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 6745 del 10/01/2018, D., Rv. 272581 - 01), pur in presenza di un dispositivo di inequivoco rigetto dell'istanza di riesame presentata nel suo interesse. Da qui la necessità di disporre nei confronti del Villirillo, l'annullamento dell'ordinanza oggetto del presente ricorso nei limiti di cui alla devoluzione (capi 76 ed 82) ai fini di una nuova valutazione, da parte del giudice del rinvio, in punto di gravità indiziaria in relazione ai predetti capi ed alla conseguente riformulazione di giudizio con riferimento all'ulteriore presupposto dell'esistenza delle esigenze cautelari, di cui non è possibile comprendere se l'ordinanza impugnata abbia tenuto conto o meno anche dei reati di cui ai capi 76) ed 82). 3.3. La misura cautelare in atto, non impugnata dal Villirillo in relazione alla gravità indiziaria dei restanti reati di cui ai capi 1 (artt. 416, commi 1, 2, 3 e 5 e 416-bis. 1 cod. pen.), 77 (artt. 81 cpv., 110, 416-bis. 1 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000), 79 (artt. 81 cpv., 110, 416-bis. 1 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000), 80 (artt. 110, 416-bis. 1 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000), 81 (artt. 110, 416-bis. 1 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000), 83 (artt. 110, 416-bis. 1 cod. peri. e 8 d.lgs. 74/2000) e 84 (artt. 110, 416-bis. 1 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000) rimane pienamente in vigore. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il
Sentenza Cassazione n. 12032/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris