CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 19093/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4384/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 30/2015 depositata il09/01/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 503/2010 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma in rigetto del ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento ICI per l’annualità 2012, emesso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]; il Comune resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, la Corte rileva che la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per aver definito la controversia con l’ente impositore, chiedendo compensarsi le spese di lite; a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) - induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di