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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 20131/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]! [OSCURATO:PERSONA] il 20/0711977, avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna in data 18/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 10 luglio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna dispose, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., il sequestro preventivo di 1.541.602,00 euro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione ai danni della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in liquidazione giudiziale (capo 6).

Secondo l'ipotesi accusatoria, nel giugno 2020, Montanari e la madre avevano ceduto il 100% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci formali della [OSCURATO:SOCIETA]. e, il primo, anche presidente del consiglio di amministrazione della società dal luglio al dicembre 2021; e quale corrispettivo della cessione, Montanari aveva ricevuto, dai conti correnti della società, 1.541.602,00 euro mediante 26 bonifici bancari, per i quali erano state indicate causali fittizie e false (indicate come acconto/saldo 31). acquisto di marchi e brevetti) ed erano state effettuate contabilizzazioni incongrue o non corrispondenti alla realtà. [OSCURATO:PERSONA] consapevole della provenienza delle somme oggetto dei bonifici, doveva configurarsi a suo carico un concorso dell'extraneus in attività distrattive, essendo gli atti dispositivi motivati da finalità estranee all'attività sociale.

A fronte di un profitto del reato di bancarotta quantificato in 1.541.602,00 euro, il sequestro, compiuto sia a fini impeditivi, sia in vista di confisca del profitto del delitto, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 321 cod. proc. pen., fu eseguito per la sola somma di 465.540,00 euro.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nonché la mancanza o mera apparenza della motivazione sul fumus commissí delicti, non avendo l'ordinanza approfondito i «plurimi elementi fattuali indiziari» che fonderebbero il concorso in bancarotta da parte di Montanari, anche rispetto alla condotta da lui posta in essere.

Egli, infatti, avrebbe ricevuto dei bonifici dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., eseguiti da o comunque per conto di Vivoli e Bedogni senza un suo coinvolgimento, non emergendo una sua consapevolezza della natura illecita dell'operazione e non avendo percepito alcun profitto ingiusto, avendo titolo a conseguire il denaro a seguito della cessione sia delle quote di [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di Vivoli e Bedogni, sia di marchi in favore della [OSCURATO:SOCIETA].

Sarebbe, dunque, pacifico che i bonifici non siano stati eseguiti da Montanari, né che vi fosse un accordo perché egli ricevesse tali somme dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avendo l'indagato riferito, nel corso d& suo interrogatorio, che secondo [OSCURATO:PERSONA] la somma di 600.000 euro, proveniente dalla [OSCURATO:SOCIETA], risultava versata per conto di Vivoli e Bedogni come finanziamento soci.

Dalla documentazione raccolta sarebbe emerso come buona parte del corrispettivo d'acquisto delle quote della harding sarebbe stato pagato attingendo risorse della [OSCURATO:SOCIETA]. ad opera dei soci che la controllavano.

In particolare, dalla contabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. risulterebbe che questa avrebbe dapprima iscritto un debito per finanziamento verso la [OSCURATO:SOCIETA]. per 600.000 euro e poi indicato in contropartita crediti di 360.000 euro nei confronti cli Vivoli e di 240.000 euro di Bedogni, indicati quali finanziamento.

Secondo la Guardia di Finanza si tratterebbe solo di registrazioni contabili non supportate da effettive movimentazioni bancarie da parte di Bedogni e Vivoli, senza che il Tribunale abbia compiuto alcuna inferenza sulla formale regolarità di tali operazioni e senza nulla osservare in ordine al contributo concorsuale offerto da Montanari.[OSCURATO:SOCIETA], poi, alla contabilizzazione, nella scheda «crediti per finanziamento a breve [OSCURATO:SOCIETA]», di uscite bancarie per complessivi 500.000 euro con la motivazione «pagamenti a [OSCURATO:PERSONA], per conto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]», la conclusione della Guardia di Finanza e del Tribunale del riesame secondo cui dalle suddette contabilizzazioni emergerebbe che [OSCURATO:SOCIETA] abbia effettuato pagamenti direttamente a Montanari, ricorrendo a registrazioni artificiose per giustificare - solo contabilmente - le cospicue uscite, non coinvolgerebbe, ancora una volta, Montanari nelle operazioni contabili de quibus, ben potendo gli artifici contabili essere stati compiuti per dare una parvenza di regolarità allo stesso Montanari che aveva chiesto spiegazioni sui bonifici a lui accreditati da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., non potendo altrimenti verificarne la regolarità.

Dunque, Montanari sarebbe stato a conoscenza del fatto che i pagamenti erano effettuati su disposizione di Vivoli e Bedogni per adempiere alle loro obbligazioni contrattuali derivanti dalla cessione delle quote di [OSCURATO:SOCIETA].

Né potrebbe valorizzarsi il fatto che la motivazione riportata nei bonifici fosse diversa rispetto a quelle contabili, atteso che Montanari non aveva nessuna possibilità di inserire le causali nelle distinte di versamento dei bonifici, sicché non assumerebbe rilievo ai fini del suo contributo causale il fatto c:he i bonifici in uscita da [OSCURATO:SOCIETA]. verso il conto dell'indagato recassero come causale generica quella di «acconto su marchi e brevetti etc.», che vincolerebbe, quanto al contenuto dell'operazione bancaria, colui che effettua il bonifico sulle ragioni del pagamento. [OSCURATO:SOCIETA], poi, al fatto che i 25 bonifici riportassero tutti, come causale, l'operazione di cessione di marchi/brevetti da parte di Montanari alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., senza alcun cenno alla cessione delle quote, si tratterebbe di una corretta modalità di finanziamento soci, dovendosi semmai poi valutare la correttezza dei protagonisti nella fase di effettiva movimentazione di risorse allo scopo. [OSCURATO:SOCIETA], ancora, al fatto che benché gli accordi conclusi a giugno 2020 tra Montanari e Vivoli/Bedogni nell'atto di cessione delle quote di [OSCURATO:SOCIETA]. prevedessero una specifica rateizzazione dei pagamenti del residuo prezzo delle quote, nessuno dei pagamenti fosse stato effettuato secondo le modalità previste e alle scadenze pattuite nel contratto di cessione, tale circostanza metterebbe in risalto soltanto che Montanari abbia subito le scelte di Vivoli e Bedogni, aspettando, in buona fede, che gli acquirenti provvedessero ai pagamenti.

Nel corso del proprio interrogatorio, Montanari, come detto, avrebbe documentato l'esistenza di un accordo commerciale con la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in forza del quale il primo cedeva marchi di sua proprietà alla società per euro 911.000,00.

La qualificazione della fittizietà dell'operazione, diretta a celare l'uso di risorse di [OSCURATO:SOCIETA]. per onorare un debito personale di Vivoli e Bedogni, si fonderebbe su circostanze prive di riscontro, non potendo all'uopo valorizzarsi il fatto che tali operazioni non apparirebbero registrate e annotate nella contabilità della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., essendo circostanza non imputabile a Montanari, che non poteva interferire su tali operazioni.

Né rileverebbe che il contratto di cessione di marchi non abbia data certa e che esso fosse stato stipulato tra Montanari e la Trícomef s.r.I., a mezzo del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], il quale sarebbe stato un prestanome, non essendo Montanari consapevole del ruolo solo formale di Carrara e avendo egli fatto affidamento sulla sottoscrizione anche di Bedogni e, soprattutto, di Vivoli che possedeva un curriculum e una caratura di grande spessore. [OSCURATO:SOCIETA] alla mancanza di prova certa della data della scrittura privata, la documentazione prodotta dalla difesa attesterebbe che i marchi erano stati effettivamente registrati presso i competenti uffici, con relativa protocollazione, per il tramite di un affermato studio legale con sede in Milano.

Montanari avrebbe messo in rilievo, nel corso del suo interrogatorio, come la cessione di marchi aveva avuto un iter articolato, con la stipula di un preliminare, ove si prevedevano cambiali a garanzia del pagamento del prezzo di cessione, per giungere alla stipula del contratto definitivo e la trascrizione della cessione dei marchi da parte di uno studio legale in favore di [OSCURATO:SOCIETA].

Dalla documentazione in atti risulterebbe pacifico l'accordo per la cessione dei marchi, con il diritto per Montanari di ricevere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di 911.000,00 euro.

Dunque, le cambiali, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non potrebbero ritenersi fittizie; mentre il successivo versamento, per 911.000 euro, a mezzo di bonifici bancari, sarebbe stato effettuato dagli interlocutori di Montanari per rassicurarlo della serietà dell'operazione e non già a titolo di pagamento delle quote di [OSCURATO:SOCIETA] sr.!.

Tanto è vero che la cessione dei marchi era stata regolarmente trascritta presso l'[OSCURATO:PERSONA] e Brevetti e presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), senza che il Tribunale si sia pronunciato sulla produzione difensiva.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen., circa la volontà di Montanari di ricevere somme distratte dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nonché la mancanza o mera apparenza della motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo del delitto contestato al capo 6), che, nella bancarotta per distrazione, consisterebbe nella consapevolezza che la condotta determini un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori.

Nei provvedimenti di merito non sarebbe emerso che Montanari fosse consapevole di ricevere somme distratte illecitamente dalla [OSCURATO:SOCIETA].

A tali fini non potrebbe ritenersi significativo lo scambio di e-mail, richiamato nell'annotazione di polizia giudiziaria del 5 aprile 2023 tra [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca CE0 del Gruppo MDM) e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo dichiarava di dover predisporre, a firma di Montanari e della madre, un documento attestante uu-9 che i pagamenti ricevuti da [OSCURATO:SOCIETA] erano stati effettuati per conto dei soci e quale pagamento dell'atto di cessione quote.

Infatti, tale e-mail non attesterebbe alcun accordo con Montanari per redigere il documento; e non potendo egli giustificare condotte dei gestori della contabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale avrebbe omesso di vagliare che la Guardia di Finanza non avrebbe rinvenuto alcun tipo di documento, sicché non si comprenderebbe sulla base di quale elemento si possa inferire che da tale e-maií risulti la volontà di Montanari di dare una giustificazione dei versamenti ricevuti da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], poi, al fatto che dopo il suggerimento, a febbraio 2021, del commercialista Gambini di chiedere spiegazioni in merito ai pagamenti ricevuti per la cessione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in realtà l'indagato - in totale buona fede - si sarebbe confrontato con il commercialista per sincerarsi della regolarità delle modalità di pagamento da parte di Vivoli e Bedogni per il tramite della [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo a [OSCURATO:PERSONA] le spiegazioni c:he il commercialista gli aveva suggerito. [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale di Bologna avrebbe mal interpretato le e-mail scambiate tra Montanari e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo sollecitava l'invio, da parte del secondo, della lettera a giustificazione dei pagamenti delle quote, con ciò dimostrando che Montanari aveva chiesto più volte spiegazioni a [OSCURATO:PERSONA] sulle ragioni dei versamenti da [OSCURATO:SOCIETA]. senza essere consapevole della volontà distrattiva dei responsabili della società.

Del resto, Montanari non era tenuto a conoscere eventuali accordi tra Vivoli - Bedogni e la [OSCURATO:SOCIETA]. essendo estraneo alla compagine sociale e manageriale della società.

Da ultimo, quanto ai giroconti di parte delle somme sul conto corrente svizzero, l'ordinanza ne presumerebbe l'irregolarità, pur trattandosi di una condotta assolutamente lecita.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen., nonché la mancanza o mera apparenza della motivazione, con violazione degli artt. 125, 192 e 324 cod. proc. pen. in relazione al periculum in mora della dispersione o sottrazione dei beni e agli effetti cautelari finalizzati alla confisca; motivazione che dovrebbe assistere il sequestro preventivo innpeditivo e quello anticipatorio.

L'affermazione del Tribunale secondo cui, sotto il profilo c.d. impeditivo, la disponibilità delle somme sottoposte a sequestro potrebbe aggravare le conseguenze dei reati e agevolare la commissione di nuove violazioni alla luce dell'attività di reimpiego dei proventi degli indagati, non riguarderebbe Montanari, al quale non sarebbe stato contestato alcun reimpiego dei proventi in attività illecite.

Invero, il versamento su conti svizzeri di oltre un milione di euro sarebbe lecito, avendo Montanari aperto il conto da almeno 15 anni e considerato che se fosse stato animato da finalità illecite avrebbe dovuto trasferire in Svizzera l'intera somma di 1.541.602,00 euro. [OSCURATO:SOCIETA], i versamenti sul conto corrente acceso presso EmilBanca attesterebbero che a fronte di bonifici da [OSCURATO:SOCIETA] dal 9 al 10 luglio 2020 per 320.000,00 euro, egli aveva versato 500.000,00 euro alla data del 23 luglio 2020, a dimostrazione che il trasferimento non aveva riguardato il reimpiego illecito di capitali.

Tanto più che Montanari non sarebbe rimasto coinvolto nell'associazione a delinquere di cui al capo 1), né in reati di riciclaggio. [OSCURATO:SOCIETA] all'assunto secondo cui il perdurante mantenimento della disponibilità della somma distratta dalla fallita rappresenterebbe un'oggettiva protrazione delle conseguenze patrimoniali dannose, esso contrasterebbe con il fatto che esse sarebbero rimaste nella disponibilità di Montanari senza essere reimpiegate, dovendo il periculum configurarsi come concreta possibilità che la libera disponibilità del bene assuma carattere strumentale rispetto alla commissione di altri reati della stessa specie o per l'aggravamento e la prosecuzione di quello per cui si procede.

Possibilità rispetto alla quale non vi sarebbe alcuna evenienza. [OSCURATO:SOCIETA] alla funzione cautelativa, il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen. dovrebbe contenere la motivazione delle ragioni che rendano necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo prima della definizione del giudizio.

Nel caso in esame, il Tribunale individuerebbe come indicatore della necessità cautelativa la «conclamata spregiudicatezza frodante» dei protagonisti della vicenda e la loro spiccata propensione ad avvalersi di espedienti documentali fraudolenti e di fittizie scritturazioni al fine di occultare le operazioni di spoliazione patrimoniale ai danni della [OSCURATO:SOCIETA].

Ciò non varrebbe per Montanari, che avrebbe sottoscritto atti di compravendita di quote con Vivoli e Bedogni e di cessione di marchi con [OSCURATO:SOCIETA]. regolarmente trascritti e registrati; scritture private non contestate formalmente da alcuno.

Né sarebbe dimostrata la derivazione dall'attività criminosa ascritta a Montanari delle somme oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto, richiesta da un orientamento di legittimità.

Infine, il provvedimento di sequestro preventivo dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità richiamato dalla Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'art. 1, Prot. 1, CEIDU, secondo quanto sancito dall'art. 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza, che consente limitazioni all'esercizio dei diritti sanciti dalla Carta purché rispettino il contenuto essenziale di essi, siano necessarie e rispondano a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

Sul punto, il Tribunale avrebbe omesso di argomentare in ordine alla giustificazione di una lesione dei beni di Montanari. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOu2,)

1. Il ricorso è complessivamente inammissibile.

2. Giova premettere che il Collegio di merito, partendo dalle informative della Guardia di Finanza-N.P.E.F. di Bologna (in particolare la n. 112836 del 31 marzo 2023 e la n. 118883 del 5 aprile 2023) e da quanto dedotto dalla stessa difesa dell'indagato, ha ritenuto infondata la tesi difensiva secondo cui la somma bonificata dai conti della [OSCURATO:SOCIETA]. a quello dell'indagato sarebbe stata, per 911.000 euro, il corrispettivo di una cessione di marchi da Montanari alla società.

Dopo avere premesso che la stessa difesa aveva riconosciuto che per la restante parte, pari a circa 600.000 euro, la somma era stata versata a pagamento del prezzo della cessione a Vivoli e Bedogni delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., il Collegio di merito ha sottolineato che anche per la pari:e restante doveva riconoscersi la medesima causale.

Ciò in quanto tutti i bonifici in uscita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. verso il conto di Montanari recavano una causale del tutto generica e non essendo stati provati rapporti commerciali del tipo indicato tra i contraenti. [OSCURATO:SOCIETA], 25 bonifici (su 26) riportavano la causale della cessione di marchi/brevetti e non di quote, pur essendo assodato che circa 600.000 lauro costituissero il corrispettivo di queste ultime, a riprova della fittizietà della causale formalmente indicata; ed escludendo che i bonifici costituissero i pagamenti delle quote, si sarebbe dovuto concludere che, dal 2020 in poi, Vivoli e Bedogni non avevano pagato il corrispettivo concordato per esse. [OSCURATO:SOCIETA], i bonifici della [OSCURATO:SOCIETA]. verso il conto di Montanari avevano avuto inizio nei primi di luglio 2020, in corrispondenza della cessione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avvenuta il 26 giugno dello stesso anno; nella contabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. erano presenti talune registrazioni che facevano figurare il pagamento di 500.000 euro come finanziamento alla [OSCURATO:SOCIETA]. controllante la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., mentre nell'agosto precedente la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva contabilizzato un debito per un maggiore finanziamento, verso la Tn-comef .s.r.I., di 600.000 euro (riportando, in contropartita, analogo credito verso i soci Vivoli e Bedogni).

Infine, a luglio e ad agosto 2020, in epoca concomitante con i bonifici della Tricornef s.r.I., Montanari aveva dirottato 1.090.000 euro su un conto corrente svizzero con causale «giramento». [OSCURATO:SOCIETA], poi, alla tesi della cessione di marchi e brevetti da Montanari alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la Guardia di Finanza non aveva riscontrato l'esistenza di nessuna prova, non risultando registrazioni o annotazioni nella contabilità della fallita e non avendo il contratto prodotto dalla difesa data certa e risultando, da esso, che il prezzo della cessione dei marchi era stato versato nel settembre 2020, benché i bonifici fossero proseguiti sino all'8 novembre 2021.

Fermo restando che a ottobre 2020, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva contabilizzato uscite bancarie per 500.000 euro, con motivazione «pagamento a Montanari per conto di Vivoli e Bedogni».[OSCURATO:SOCIETA], è stato ritenuto inspiegabile il versamento con bonifici dei 911.000 euro a fronte della emissione di cambiali cui aveva fatto riferimento Montanari nell'interrogatorio del 22 settembre 2023.

Né risultava documentato alcunché circa la scelta societaria di effettuare l'acquisto dei marchi, né riguardo alle relative motivazioni imprenditoriali, alle finalità perseguite e all'utilizzazione dei marchi da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], l'ultimo dei 26 bonifici indicati era privo di causale, mentre gli altri riportavano il riferimento all'acquisto di marchi e brevetti, laddove il documento contrattuale prodotto dalla difesa concerneva soltanto la cessione di marchi e non anche di brevetti.

2.2. Infondata è stata, poi, ritenuta la tesi difensiva secondo cui non sarebbe configurabile il dolo, non essendo Montanari consapevole della distrazione dei responsabili della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., autori di una iniziativa autonoma.

Infatti, egli aveva incassato e trattenuto, per più di un anno, 26 bonifici provenienti dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] pur essendo creditore delle persone fisiche Vivoli e Bedogni ed essendovi elementi per ritenere fittizia la cessione di marchi dall'indagato alla società: uno scambio di e-mail del gennaio 2021 tra [OSCURATO:PERSONA], all'epoca chief financial officer del gruppo MDM e [OSCURATO:PERSONA], commercialista del gruppo, in cui il primo dichiarava di dover predisporre, «a firma FM + madre» (ovvero Montanari e la madre), un documento attestante che i pagamenti ricevuti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. erano stati effettuati per conto dei soci a pagamento della cessione delle quote, a conferma che Montanari stava ricevendo dalla [OSCURATO:SOCIETA]. somme dovutegli da Vivoli e Bedogni; a febbraio 2021, il commercialista Gambini, pur tranquillizzando Montanari, gli aveva suggerito di chiedere spiegazioni in merito ai pagamenti per le quote della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., essendo le relative modalità anomale e Montanari si era limitato a inviare e-mail laconiche a [OSCURATO:PERSONA], chiedendogli spiegazioni; aveva girocontato oltre un milione di euro su un conto svizzero, sottraendo al sequestro una parte cospicua delle somme.

2.3. [OSCURATO:SOCIETA], infine, al periculum in mora, rispetto al quale la difesa aveva dedotto che il decreto non contenesse alcuna motivazione, il Tribunale ha evidenziato come, sotto il profilo innpeditivo, la disponibilità delle risorse economiche potesse aggravare le conseguenze dei reati commessi, grazie al perdurante mantenimento della disponibilità della somma distratta, e agevolare la commissione di nuovi reati, alla luce dell'incessante attività distrattiva e di reimpiego in attività illecite dei proventi dei reati svolta dagli indagati.

Tanto più che Montanari, mentre riceveva dalla società le somme bonificate, aveva provveduto a girocontare su propri conti svizzeri oltre un milione di euro, dando inizio alla sottrazione degli illeciti introiti del delitto; e considerata la «conclamata spregiudicatezza frodante» dei protagonisti della vicenda, che si erano avvalsi di espedienti documentali e di fittizie scritturazioni al fine di occultare le operazioni di spoliazione patrimoniale messe in atto a danni della Tricornef.

3. Tanto premesso in termini di ricostruzione della vicenda e muovendo dall'analisi del primo e del secondo motivo, con cui la difesa deduce violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 110, 112, 322, 329, 326, 125, 192, 324 cod. proc. pen. in relazione al fumus commissi delicti e al dolo dell'indagato, le doglianze difensive devono essere disattese in quanto manifestamente infondate.

3.1. Va preliminarmente osservato che il ricorso per cassazione in materia cautelare reale è consentito soltanto per violazione di legge ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. 4 proc. pen., rientrando in tale nozione sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nella giurisprudenza successiva Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). [OSCURATO:SOCIETA], il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al fumus; commissi delicti, è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata «violazione di legge» (Sez. 2, n. 37100 del 7/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285189 - 01; Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011 - 01).

3.2. Orbene, nel caso di specie la motivazione dell'ordinanza impugnata non è affatto mancante, ma fornisce un apparato logico-argomentativo logico e coerente che dà adeguatamente conto, come più sopra evidenziato, delle emergenze investigative: dalla genericità della causale dei bonifici, all'assenza di tracce di rapporti commerciali riguardanti marchi o brevetti tra [OSCURATO:SOCIETA]. e l'indagato; dall'assenza di bonifici a favore di Montanari da parte di Vivoli e Bedogni a titolo di pagamento delle quote di [OSCURATO:SOCIETA], alle registrazioni artificiose nella contabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], le doglianze difensive finiscono per proporre vizi del percorso logico-argomentativo suscettibili, al più di configurare semplici vizi della motivazione in materia di misure cautelari reali, che c:ome detto non sono scrutinabili in sede di legittimità (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01). [OSCURATO:SOCIETA], dalla lettura dell'ordinanza non risulta affatto omessa la valutazione degli elementi a discarico introdotti dalla difesa, la cui valenza dimostrativa è stata ponderatamente ritenuta non decisiva alla luce delle complessive emergenze investigative, interpretate dai Giudici di merito alla stregua dei criteri della logica U^) che sovrintendono al ragionamento probatorio, sia pure entro i limiti dell'accertamento che sono propri della fase cautelare, come tale suscettibile di un differente apprezzamento al mutare della concreta piattaforma cognitiva del giudice che procede.

E infatti, quanto al concorso volontario dell'indagato nella condotta distrattiva, il Tribunale del riesame ha evidenziato plurimi elementi che, valutati logicamente, hanno ragionevolmente condotto a ritenere sussistente, quantomeno a livello indiziario, la sua consapevole partecipazione nelle operazioni distrattive, ovvero: a) i bonifici in suo favore provenivano dalla società poi fallita anche per l'acquisto delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] compiuto personalmente da Vivoli e Bedogni; b) il contratto di cessione dei marchi non ha data certa e risulta concluso con il prestanome della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; c) detto contratto attestava il pagamento del prezzo dei marchi alla data della stipula, mentre il versamento con i bonifici era proseguito recando la medesima causale; d) mancava la prova di effettive movimentazioni bancarie per giustificare il finanziamento soci alla fallita, sicché esso, iscritto nella contabilità di quest'ultima, doveva ritenersi un mero artificio contabile, mentre il pagamento a mezzo cambiali dei marchi non risultava documentalmente; f) la scelta di acquistare i marchi era priva di giustificazione sotto il profilo strategico-imprenditoriale e l'acquisto di «brevetti» era privo di supporto documentale.

La condotta dell'indagato, il quale aveva ricevuto, per oltre un anno, 26 bonifici con causale (totalmente o parzialmente) diversa da quella effettiva da una società che non era sua debitrice; che si limitava a richiedere chiarimenti a [OSCURATO:PERSONA] e trasferiva gli importi su un conto svizzero - impedendo, in tal modo, il sequestro dell'intero importo distratto - è apparsa ragionevolmente connotata, allo stato degli accertamenti svolti, dalla consapevolezza di concorrere a una distrazione di porzioni del patrimonio della fallita, senza che le deduzioni difensive siano parse tali da intaccare, in modo radicale, l'apparato giustificativo, giacché ai fini della sua responsabilità non è risolutiva l'affermazione che Montanari non era stato l'artefice dell'operazione, essendo piuttosto rilevante che egli ne fosse consapevole e che, ricevendo le somme, avesse provocato il depauperamento delle risorse sociali della [OSCURATO:SOCIETA].

3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, con cui il ricorso deduce la violazione degli artt. 321, 125, 192 e 324 cod. proc. pen. con riguardo il periculum in mora.

Il Tribunale ha evidenziato il concreto e attuale pericolo di dispersione del denaro oggetto della distrazione a partire dall'avvenuto trasferimento, ad opera dell'indagato, di oltre un milione di euro presso un conto acceso in un istituto bancario svizzero, rendendo assai difficoltosa l'apprensione del profitto del reato.Su tale premessa deve ritenersi che la sussistenza del periculum in mora riguardo al sequestro «impeditivo» sia stata motivata adeguatamente e che, in ogni caso, non possa affatto configurarsi, sul punto, una motivazione inesistente o apparente.

Infine, con riguardo al sequestro finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., il Tribunale ha correttamente ravvisato l'esigenza di anticipare l'effetto ablatorio nel concreto rischio di perdita definitiva del denaro-profitto del reato; sicché anche sotto tale profilo deve risolutamente escludersi la sussistenza di un vizio di motivazione così radicale da configurare una violazione di legge.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]! [OSCURATO:PERSONA] il 20/0711977, avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna in data 18/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 10 luglio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna dispose, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., il sequestro preventivo di 1.541.602,00 euro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione ai danni della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in liquidazione giudiziale (capo 6). Secondo l'ipotesi accusatoria, nel giugno 2020, Montanari e la madre avevano ceduto il 100% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci formali della [OSCURATO:SOCIETA]. e, il primo, anche presidente del consiglio di amministrazione della società dal luglio al dicembre 2021; e quale corrispettivo della cessione, Montanari aveva ricevuto, dai conti correnti della società, 1.541.602,00 euro mediante 26 bonifici bancari, per i quali erano state indicate causali fittizie e false (indicate come acconto/saldo 31). acquisto di marchi e brevetti) ed erano state effettuate contabilizzazioni incongrue o non corrispondenti alla realtà. [OSCURATO:PERSONA] consapevole della provenienza delle somme oggetto dei bonifici, doveva configurarsi a suo carico un concorso dell'extraneus in attività distrattive, essendo gli atti dispositivi motivati da finalità estranee all'attività sociale. A fronte di un profitto del reato di bancarotta quantificato in 1.541.602,00 euro, il sequestro, compiuto sia a fini impeditivi, sia in vista di confisca del profitto del delitto, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 321 cod. proc. pen., fu eseguito per la sola somma di 465.540,00 euro. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nonché la mancanza o mera apparenza della motivazione sul fumus commissí delicti, non avendo l'ordinanza approfondito i «plurimi elementi fattuali indiziari» che fonderebbero il concorso in bancarotta da parte di Montanari, anche rispetto alla condotta da lui posta in essere. Egli, infatti, avrebbe ricevuto dei bonifici dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., eseguiti da o comunque per conto di Vivoli e Bedogni senza un suo coinvolgimento, non emergendo una sua consapevolezza della natura illecita dell'operazione e non avendo percepito alcun profitto ingiusto, avendo titolo a conseguire il denaro a seguito della cessione sia delle quote di [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di Vivoli e Bedogni, sia di marchi in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. Sarebbe, dunque, pacifico che i bonifici non siano stati eseguiti da Montanari, né che vi fosse un accordo perché egli ricevesse tali somme dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avendo l'indagato riferito, nel corso d& suo interrogatorio, che secondo [OSCURATO:PERSONA] la somma di 600.000 euro, proveniente dalla [OSCURATO:SOCIETA], risultava versata per conto di Vivoli e Bedogni come finanziamento soci. Dalla documentazione raccolta sarebbe emerso come buona parte del corrispettivo d'acquisto delle quote della harding sarebbe stato pagato attingendo risorse della [OSCURATO:SOCIETA]. ad opera dei soci che la controllavano. In particolare, dalla contabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. risulterebbe che questa avrebbe dapprima iscritto un debito per finanziamento verso la [OSCURATO:SOCIETA]. per 600.000 euro e poi indicato in contropartita crediti di 360.000 euro nei confronti cli Vivoli e di 240.000 euro di Bedogni, indicati quali finanziamento. Secondo la Guardia di Finanza si tratterebbe solo di registrazioni contabili non supportate da effettive movimentazioni bancarie da parte di Bedogni e Vivoli, senza che il Tribunale abbia compiuto alcuna inferenza sulla formale regolarità di tali operazioni e senza nulla osservare in ordine al contributo concorsuale offerto da Montanari.[OSCURATO:SOCIETA], poi, alla contabilizzazione, nella scheda «crediti per finanziamento a breve [OSCURATO:SOCIETA]», di uscite bancarie per complessivi 500.000 euro con la motivazione «pagamenti a [OSCURATO:PERSONA], per conto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]», la conclusione della Guardia di Finanza e del Tribunale del riesame secondo cui dalle suddette contabilizzazioni emergerebbe che [OSCURATO:SOCIETA] abbia effettuato pagamenti direttamente a Montanari, ricorrendo a registrazioni artificiose per giustificare - solo contabilmente - le cospicue uscite, non coinvolgerebbe, ancora una volta, Montanari nelle operazioni contabili de quibus, ben potendo gli artifici contabili essere stati compiuti per dare una parvenza di regolarità allo stesso Montanari che aveva chiesto spiegazioni sui bonifici a lui accreditati da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., non potendo altrimenti verificarne la regolarità. Dunque, Montanari sarebbe stato a conoscenza del fatto che i pagamenti erano effettuati su disposizione di Vivoli e Bedogni per adempiere alle loro obbligazioni contrattuali derivanti dalla cessione delle quote di [OSCURATO:SOCIETA]. Né potrebbe valorizzarsi il fatto che la motivazione riportata nei bonifici fosse diversa rispetto a quelle contabili, atteso che Montanari non aveva nessuna possibilità di inserire le causali nelle distinte di versamento dei bonifici, sicché non assumerebbe rilievo ai fini del suo contributo causale il fatto c:he i bonifici in uscita da [OSCURATO:SOCIETA]. verso il conto dell'indagato recassero come causale generica quella di «acconto su marchi e brevetti etc.», che vincolerebbe, quanto al contenuto dell'operazione bancaria, colui che effettua il bonifico sulle ragioni del pagamento. [OSCURATO:SOCIETA], poi, al fatto che i 25 bonifici riportassero tutti, come causale, l'operazione di cessione di marchi/brevetti da parte di Montanari alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., senza alcun cenno alla cessione delle quote, si tratterebbe di una corretta modalità di finanziamento soci, dovendosi semmai poi valutare la correttezza dei protagonisti nella fase di effettiva movimentazione di risorse allo scopo. [OSCURATO:SOCIETA], ancora, al fatto che benché gli accordi conclusi a giugno 2020 tra Montanari e Vivoli/Bedogni nell'atto di cessione delle quote di [OSCURATO:SOCIETA]. prevedessero una specifica rateizzazione dei pagamenti del residuo prezzo delle quote, nessuno dei pagamenti fosse stato effettuato secondo le modalità previste e alle scadenze pattuite nel contratto di cessione, tale circostanza metterebbe in risalto soltanto che Montanari abbia subito le scelte di Vivoli e Bedogni, aspettando, in buona fede, che gli acquirenti provvedessero ai pagamenti. Nel corso del proprio interrogatorio, Montanari, come detto, avrebbe documentato l'esistenza di un accordo commerciale con la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in forza del quale il primo cedeva marchi di sua proprietà alla società per euro 911.000,00. La qualificazione della fittizietà dell'operazione, diretta a celare l'uso di risorse di [OSCURATO:SOCIETA]. per onorare un debito personale di Vivoli e Bedogni, si fonderebbe su circostanze prive di riscontro, non potendo all'uopo valorizzarsi il fatto che tali operazioni non apparirebbero registrate e annotate nella contabilità della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., essendo circostanza non imputabile a Montanari, che non poteva interferire su tali operazioni. Né rileverebbe che il contratto di cessione di marchi non abbia data certa e che esso fosse stato stipulato tra Montanari e la Trícomef s.r.I., a mezzo del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], il quale sarebbe stato un prestanome, non essendo Montanari consapevole del ruolo solo formale di Carrara e avendo egli fatto affidamento sulla sottoscrizione anche di Bedogni e, soprattutto, di Vivoli che possedeva un curriculum e una caratura di grande spessore. [OSCURATO:SOCIETA] alla mancanza di prova certa della data della scrittura privata, la documentazione prodotta dalla difesa attesterebbe che i marchi erano stati effettivamente registrati presso i competenti uffici, con relativa protocollazione, per il tramite di un affermato studio legale con sede in Milano. Montanari avrebbe messo in rilievo, nel corso del suo interrogatorio, come la cessione di marchi aveva avuto un iter articolato, con la stipula di un preliminare, ove si prevedevano cambiali a garanzia del pagamento del prezzo di cessione, per giungere alla stipula del contratto definitivo e la trascrizione della cessione dei marchi da parte di uno studio legale in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. Dalla documentazione in atti risulterebbe pacifico l'accordo per la cessione dei marchi, con il diritto per Montanari di ricevere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di 911.000,00 euro. Dunque, le cambiali, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non potrebbero ritenersi fittizie; mentre il successivo versamento, per 911.000 euro, a mezzo di bonifici bancari, sarebbe stato effettuato dagli interlocutori di Montanari per rassicurarlo della serietà dell'operazione e non già a titolo di pagamento delle quote di [OSCURATO:SOCIETA] sr.!. Tanto è vero che la cessione dei marchi era stata regolarmente trascritta presso l'[OSCURATO:PERSONA] e Brevetti e presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), senza che il Tribunale si sia pronunciato sulla produzione difensiva. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen., circa la volontà di Montanari di ricevere somme distratte dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nonché la mancanza o mera apparenza della motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo del delitto contestato al capo 6), che, nella bancarotta per distrazione, consisterebbe nella consapevolezza che la condotta determini un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori. Nei provvedimenti di merito non sarebbe emerso che Montanari fosse consapevole di ricevere somme distratte illecitamente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. A tali fini non potrebbe ritenersi significativo lo scambio di e-mail, richiamato nell'annotazione di polizia giudiziaria del 5 aprile 2023 tra [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca CE0 del Gruppo MDM) e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo dichiarava di dover predisporre, a firma di Montanari e della madre, un documento attestante uu-9 che i pagamenti ricevuti da [OSCURATO:SOCIETA] erano stati effettuati per conto dei soci e quale pagamento dell'atto di cessione quote. Infatti, tale e-mail non attesterebbe alcun accordo con Montanari per redigere il documento; e non potendo egli giustificare condotte dei gestori della contabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale avrebbe omesso di vagliare che la Guardia di Finanza non avrebbe rinvenuto alcun tipo di documento, sicché non si comprenderebbe sulla base di quale elemento si possa inferire che da tale e-maií risulti la volontà di Montanari di dare una giustificazione dei versamenti ricevuti da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], poi, al fatto che dopo il suggerimento, a febbraio 2021, del commercialista Gambini di chiedere spiegazioni in merito ai pagamenti ricevuti per la cessione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in realtà l'indagato - in totale buona fede - si sarebbe confrontato con il commercialista per sincerarsi della regolarità delle modalità di pagamento da parte di Vivoli e Bedogni per il tramite della [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo a [OSCURATO:PERSONA] le spiegazioni c:he il commercialista gli aveva suggerito. [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale di Bologna avrebbe mal interpretato le e-mail scambiate tra Montanari e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo sollecitava l'invio, da parte del secondo, della lettera a giustificazione dei pagamenti delle quote, con ciò dimostrando che Montanari aveva chiesto più volte spiegazioni a [OSCURATO:PERSONA] sulle ragioni dei versamenti da [OSCURATO:SOCIETA]. senza essere consapevole della volontà distrattiva dei responsabili della società. Del resto, Montanari non era tenuto a conoscere eventuali accordi tra Vivoli - Bedogni e la [OSCURATO:SOCIETA]. essendo estraneo alla compagine sociale e manageriale della società. Da ultimo, quanto ai giroconti di parte delle somme sul conto corrente svizzero, l'ordinanza ne presumerebbe l'irregolarità, pur trattandosi di una condotta assolutamente lecita. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen., nonché la mancanza o mera apparenza della motivazione, con violazione degli artt. 125, 192 e 324 cod. proc. pen. in relazione al periculum in mora della dispersione o sottrazione dei beni e agli effetti cautelari finalizzati alla confisca; motivazione che dovrebbe assistere il sequestro preventivo innpeditivo e quello anticipatorio. L'affermazione del Tribunale secondo cui, sotto il profilo c.d. impeditivo, la disponibilità delle somme sottoposte a sequestro potrebbe aggravare le conseguenze dei reati e agevolare la commissione di nuove violazioni alla luce dell'attività di reimpiego dei proventi degli indagati, non riguarderebbe Montanari, al quale non sarebbe stato contestato alcun reimpiego dei proventi in attività illecite. Invero, il versamento su conti svizzeri di oltre un milione di euro sarebbe lecito, avendo Montanari aperto il conto da almeno 15 anni e considerato che se fosse stato animato da finalità illecite avrebbe dovuto trasferire in Svizzera l'intera somma di 1.541.602,00 euro. [OSCURATO:SOCIETA], i versamenti sul conto corrente acceso presso EmilBanca attesterebbero che a fronte di bonifici da [OSCURATO:SOCIETA] dal 9 al 10 luglio 2020 per 320.000,00 euro, egli aveva versato 500.000,00 euro alla data del 23 luglio 2020, a dimostrazione che il trasferimento non aveva riguardato il reimpiego illecito di capitali. Tanto più che Montanari non sarebbe rimasto coinvolto nell'associazione a delinquere di cui al capo 1), né in reati di riciclaggio. [OSCURATO:SOCIETA] all'assunto secondo cui il perdurante mantenimento della disponibilità della somma distratta dalla fallita rappresenterebbe un'oggettiva protrazione delle conseguenze patrimoniali dannose, esso contrasterebbe con il fatto che esse sarebbero rimaste nella disponibilità di Montanari senza essere reimpiegate, dovendo il periculum configurarsi come concreta possibilità che la libera disponibilità del bene assuma carattere strumentale rispetto alla commissione di altri reati della stessa specie o per l'aggravamento e la prosecuzione di quello per cui si procede. Possibilità rispetto alla quale non vi sarebbe alcuna evenienza. [OSCURATO:SOCIETA] alla funzione cautelativa, il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen. dovrebbe contenere la motivazione delle ragioni che rendano necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo prima della definizione del giudizio. Nel caso in esame, il Tribunale individuerebbe come indicatore della necessità cautelativa la «conclamata spregiudicatezza frodante» dei protagonisti della vicenda e la loro spiccata propensione ad avvalersi di espedienti documentali fraudolenti e di fittizie scritturazioni al fine di occultare le operazioni di spoliazione patrimoniale ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]. Ciò non varrebbe per Montanari, che avrebbe sottoscritto atti di compravendita di quote con Vivoli e Bedogni e di cessione di marchi con [OSCURATO:SOCIETA]. regolarmente trascritti e registrati; scritture private non contestate formalmente da alcuno. Né sarebbe dimostrata la derivazione dall'attività criminosa ascritta a Montanari delle somme oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto, richiesta da un orientamento di legittimità. Infine, il provvedimento di sequestro preventivo dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità richiamato dalla Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'art. 1, Prot. 1, CEIDU, secondo quanto sancito dall'art. 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza, che consente limitazioni all'esercizio dei diritti sanciti dalla Carta purché rispettino il contenuto essenziale di essi, siano necessarie e rispondano a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Sul punto, il Tribunale avrebbe omesso di argomentare in ordine alla giustificazione di una lesione dei beni di Montanari. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOu2,) 1. Il ricorso è complessivamente inammissibile. 2. Giova premettere che il Collegio di merito, partendo dalle informative della Guardia di Finanza-N.P.E.F. di Bologna (in particolare la n. 112836 del 31 marzo 2023 e la n. 118883 del 5 aprile 2023) e da quanto dedotto dalla stessa difesa dell'indagato, ha ritenuto infondata la tesi difensiva secondo cui la somma bonificata dai conti della [OSCURATO:SOCIETA]. a quello dell'indagato sarebbe stata, per 911.000 euro, il corrispettivo di una cessione di marchi da Montanari alla società. Dopo avere premesso che la stessa difesa aveva riconosciuto che per la restante parte, pari a circa 600.000 euro, la somma era stata versata a pagamento del prezzo della cessione a Vivoli e Bedogni delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., il Collegio di merito ha sottolineato che anche per la pari:e restante doveva riconoscersi la medesima causale. Ciò in quanto tutti i bonifici in uscita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. verso il conto di Montanari recavano una causale del tutto generica e non essendo stati provati rapporti commerciali del tipo indicato tra i contraenti. [OSCURATO:SOCIETA], 25 bonifici (su 26) riportavano la causale della cessione di marchi/brevetti e non di quote, pur essendo assodato che circa 600.000 lauro costituissero il corrispettivo di queste ultime, a riprova della fittizietà della causale formalmente indicata; ed escludendo che i bonifici costituissero i pagamenti delle quote, si sarebbe dovuto concludere che, dal 2020 in poi, Vivoli e Bedogni non avevano pagato il corrispettivo concordato per esse. [OSCURATO:SOCIETA], i bonifici della [OSCURATO:SOCIETA]. verso il conto di Montanari avevano avuto inizio nei primi di luglio 2020, in corrispondenza della cessione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avvenuta il 26 giugno dello stesso anno; nella contabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. erano presenti talune registrazioni che facevano figurare il pagamento di 500.000 euro come finanziamento alla [OSCURATO:SOCIETA]. controllante la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., mentre nell'agosto precedente la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva contabilizzato un debito per un maggiore finanziamento, verso la Tn-comef .s.r.I., di 600.000 euro (riportando, in contropartita, analogo credito verso i soci Vivoli e Bedogni). Infine, a luglio e ad agosto 2020, in epoca concomitante con i bonifici della Tricornef s.r.I., Montanari aveva dirottato 1.090.000 euro su un conto corrente svizzero con causale «giramento». [OSCURATO:SOCIETA], poi, alla tesi della cessione di marchi e brevetti da Montanari alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la Guardia di Finanza non aveva riscontrato l'esistenza di nessuna prova, non risultando registrazioni o annotazioni nella contabilità della fallita e non avendo il contratto prodotto dalla difesa data certa e risultando, da esso, che il prezzo della cessione dei marchi era stato versato nel settembre 2020, benché i bonifici fossero proseguiti sino all'8 novembre 2021. Fermo restando che a ottobre 2020, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva contabilizzato uscite bancarie per 500.000 euro, con motivazione «pagamento a Montanari per conto di Vivoli e Bedogni».[OSCURATO:SOCIETA], è stato ritenuto inspiegabile il versamento con bonifici dei 911.000 euro a fronte della emissione di cambiali cui aveva fatto riferimento Montanari nell'interrogatorio del 22 settembre 2023. Né risultava documentato alcunché circa la scelta societaria di effettuare l'acquisto dei marchi, né riguardo alle relative motivazioni imprenditoriali, alle finalità perseguite e all'utilizzazione dei marchi da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], l'ultimo dei 26 bonifici indicati era privo di causale, mentre gli altri riportavano il riferimento all'acquisto di marchi e brevetti, laddove il documento contrattuale prodotto dalla difesa concerneva soltanto la cessione di marchi e non anche di brevetti. 2.2. Infondata è stata, poi, ritenuta la tesi difensiva secondo cui non sarebbe configurabile il dolo, non essendo Montanari consapevole della distrazione dei responsabili della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., autori di una iniziativa autonoma. Infatti, egli aveva incassato e trattenuto, per più di un anno, 26 bonifici provenienti dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] pur essendo creditore delle persone fisiche Vivoli e Bedogni ed essendovi elementi per ritenere fittizia la cessione di marchi dall'indagato alla società: uno scambio di e-mail del gennaio 2021 tra [OSCURATO:PERSONA], all'epoca chief financial officer del gruppo MDM e [OSCURATO:PERSONA], commercialista del gruppo, in cui il primo dichiarava di dover predisporre, «a firma FM + madre» (ovvero Montanari e la madre), un documento attestante che i pagamenti ricevuti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. erano stati effettuati per conto dei soci a pagamento della cessione delle quote, a conferma che Montanari stava ricevendo dalla [OSCURATO:SOCIETA]. somme dovutegli da Vivoli e Bedogni; a febbraio 2021, il commercialista Gambini, pur tranquillizzando Montanari, gli aveva suggerito di chiedere spiegazioni in merito ai pagamenti per le quote della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., essendo le relative modalità anomale e Montanari si era limitato a inviare e-mail laconiche a [OSCURATO:PERSONA], chiedendogli spiegazioni; aveva girocontato oltre un milione di euro su un conto svizzero, sottraendo al sequestro una parte cospicua delle somme. 2.3. [OSCURATO:SOCIETA], infine, al periculum in mora, rispetto al quale la difesa aveva dedotto che il decreto non contenesse alcuna motivazione, il Tribunale ha evidenziato come, sotto il profilo innpeditivo, la disponibilità delle risorse economiche potesse aggravare le conseguenze dei reati commessi, grazie al perdurante mantenimento della disponibilità della somma distratta, e agevolare la commissione di nuovi reati, alla luce dell'incessante attività distrattiva e di reimpiego in attività illecite dei proventi dei reati svolta dagli indagati. Tanto più che Montanari, mentre riceveva dalla società le somme bonificate, aveva provveduto a girocontare su propri conti svizzeri oltre un milione di euro, dando inizio alla sottrazione degli illeciti introiti del delitto; e considerata la «conclamata spregiudicatezza frodante» dei protagonisti della vicenda, che si erano avvalsi di espedienti documentali e di fittizie scritturazioni al fine di occultare le operazioni di spoliazione patrimoniale messe in atto a danni della Tricornef. 3. Tanto premesso in termini di ricostruzione della vicenda e muovendo dall'analisi del primo e del secondo motivo, con cui la difesa deduce violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 110, 112, 322, 329, 326, 125, 192, 324 cod. proc. pen. in relazione al fumus commissi delicti e al dolo dell'indagato, le doglianze difensive devono essere disattese in quanto manifestamente infondate. 3.1. Va preliminarmente osservato che il ricorso per cassazione in materia cautelare reale è consentito soltanto per violazione di legge ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. 4 proc. pen., rientrando in tale nozione sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nella giurisprudenza successiva Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). [OSCURATO:SOCIETA], il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al fumus; commissi delicti, è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata «violazione di legge» (Sez. 2, n. 37100 del 7/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285189 - 01; Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011 - 01). 3.2. Orbene, nel caso di specie la motivazione dell'ordinanza impugnata non è affatto mancante, ma fornisce un apparato logico-argomentativo logico e coerente che dà adeguatamente conto, come più sopra evidenziato, delle emergenze investigative: dalla genericità della causale dei bonifici, all'assenza di tracce di rapporti commerciali riguardanti marchi o brevetti tra [OSCURATO:SOCIETA]. e l'indagato; dall'assenza di bonifici a favore di Montanari da parte di Vivoli e Bedogni a titolo di pagamento delle quote di [OSCURATO:SOCIETA], alle registrazioni artificiose nella contabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], le doglianze difensive finiscono per proporre vizi del percorso logico-argomentativo suscettibili, al più di configurare semplici vizi della motivazione in materia di misure cautelari reali, che c:ome detto non sono scrutinabili in sede di legittimità (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01). [OSCURATO:SOCIETA], dalla lettura dell'ordinanza non risulta affatto omessa la valutazione degli elementi a discarico introdotti dalla difesa, la cui valenza dimostrativa è stata ponderatamente ritenuta non decisiva alla luce delle complessive emergenze investigative, interpretate dai Giudici di merito alla stregua dei criteri della logica U^) che sovrintendono al ragionamento probatorio, sia pure entro i limiti dell'accertamento che sono propri della fase cautelare, come tale suscettibile di un differente apprezzamento al mutare della concreta piattaforma cognitiva del giudice che procede. E infatti, quanto al concorso volontario dell'indagato nella condotta distrattiva, il Tribunale del riesame ha evidenziato plurimi elementi che, valutati logicamente, hanno ragionevolmente condotto a ritenere sussistente, quantomeno a livello indiziario, la sua consapevole partecipazione nelle operazioni distrattive, ovvero: a) i bonifici in suo favore provenivano dalla società poi fallita anche per l'acquisto delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] compiuto personalmente da Vivoli e Bedogni; b) il contratto di cessione dei marchi non ha data certa e risulta concluso con il prestanome della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; c) detto contratto attestava il pagamento del prezzo dei marchi alla data della stipula, mentre il versamento con i bonifici era proseguito recando la medesima causale; d) mancava la prova di effettive movimentazioni bancarie per giustificare il finanziamento soci alla fallita, sicché esso, iscritto nella contabilità di quest'ultima, doveva ritenersi un mero artificio contabile, mentre il pagamento a mezzo cambiali dei marchi non risultava documentalmente; f) la scelta di acquistare i marchi era priva di giustificazione sotto il profilo strategico-imprenditoriale e l'acquisto di «brevetti» era privo di supporto documentale. La condotta dell'indagato, il quale aveva ricevuto, per oltre un anno, 26 bonifici con causale (totalmente o parzialmente) diversa da quella effettiva da una società che non era sua debitrice; che si limitava a richiedere chiarimenti a [OSCURATO:PERSONA] e trasferiva gli importi su un conto svizzero - impedendo, in tal modo, il sequestro dell'intero importo distratto - è apparsa ragionevolmente connotata, allo stato degli accertamenti svolti, dalla consapevolezza di concorrere a una distrazione di porzioni del patrimonio della fallita, senza che le deduzioni difensive siano parse tali da intaccare, in modo radicale, l'apparato giustificativo, giacché ai fini della sua responsabilità non è risolutiva l'affermazione che Montanari non era stato l'artefice dell'operazione, essendo piuttosto rilevante che egli ne fosse consapevole e che, ricevendo le somme, avesse provocato il depauperamento delle risorse sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, con cui il ricorso deduce la violazione degli artt. 321, 125, 192 e 324 cod. proc. pen. con riguardo il periculum in mora. Il Tribunale ha evidenziato il concreto e attuale pericolo di dispersione del denaro oggetto della distrazione a partire dall'avvenuto trasferimento, ad opera dell'indagato, di oltre un milione di euro presso un conto acceso in un istituto bancario svizzero, rendendo assai difficoltosa l'apprensione del profitto del reato.Su tale premessa deve ritenersi che la sussistenza del periculum in mora riguardo al sequestro «impeditivo» sia stata motivata adeguatamente e che, in ogni caso, non possa affatto configurarsi, sul punto, una motivazione inesistente o apparente. Infine, con riguardo al sequestro finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., il Tribunale ha correttamente ravvisato l'esigenza di anticipare l'effetto ablatorio nel concreto rischio di perdita definitiva del denaro-profitto del reato; sicché anche sotto tale profilo deve risolutamente escludersi la sussistenza di un vizio di motivazione così radicale da configurare una violazione di legge. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del
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