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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 38805/2022

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to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13/10/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di tentata rapina aggravata ascrittogli.

Ricorre per cassazione l'imputato.

Il ricorso è inammissibile perché tardivo, essendo stato depositato il 3 giugno del 2022, oltre il trentesimo giorno dal deposito della sentenza ai sensi dell'art. 544, comma 2, cod. proc. pen..

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 23.09.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] kA- [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13/10/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di tentata rapina aggravata ascrittogli. Ricorre per cassazione l'imputato. Il ricorso è inammissibile perché tardivo, essendo stato depositato il 3 giugno del 2022, oltre il trentesimo giorno dal deposito della sentenza ai sensi dell'art. 544, comma 2, cod. proc. pen.. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 23.09.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] kA- [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38805/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris