CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 13866/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 19612 del ruolo generale dell’anno 2022,proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. (GIA’ [OSCURATO:PERSONA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Rasella n. 115 (studio [OSCURATO:PERSONA]) , presso lo studio degli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] emessa i l 2 9 giugno2022 nel procedimento civile iscritto al n. 1205/2022 del R.G.; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 19612/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del reclamo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. (già [OSCURATO:PERSONA].)ai sensi dell’art. 669-terdecies cod. proc. civ., ha revocato l’ordinanza in prime cure resa exart. 700 cod. proc. civ. dal giudice monocratico dello stesso Ufficio (con cui era stata ordinata alla società reclamante la riattivazione dell’ account di [OSCURATO:PERSONA]) e dichiarato la propria incompetenza in favore della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Napoli; propone regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, cui resiste la [OSCURATO:PERSONA].; il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali invoca pronuncia declaratoria di inammissibilità del ricorso; ambedue le partihanno depositato memoria illustrativa . Considerato che il regolamento di competenza va dichiarato inammissibile, in quanto diretto avverso ordinanza pronunciata in sede di reclamo cautelare ex art. 669-terdecies cod. proc. civ.; costituisce ius receptum che i n tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata -sia perché l’eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall’art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico r.g. n. 19612/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi(così, tra le tantissime, Cass., Sez. U, 29/07/2013, n. 18189; Cass., Sez. U, 09/07/2009, n. 16091; Cass.20/01/2017, n. 1613; Cass. 07/05/2018 , n. 10914; Cass. 29/05/2019, n. 14739; Cass. 24/06/2010, n. 12403; Cass. 11/11/2021, n. 33493); ad una diversa conclusione non conduce l’avvenuta assegnazione, nel provvedimento qui impugnato, di un termine per la riassunzione della controversia innanzi l’A.G. indicata come competente: statuizione invero ultronea ed errata, dacché nel procedimento cautelare non opera il meccanismo della translatio iudicii, in quanto l’incompetenza del giudice importa, giusta l’inequivoco disposto dell’art. 669- septies , primo comma, cod. proc. civ., il rigetto della domanda cautelare; risulta assorbito il vaglio sulle altre questioni sollevate; il regolamento delle spese di lite della presente impugnazione segue la soccombenza; l’inammissibilità del ricorso risulta, in definitiva, conforme ad un monolitico orientamento di questa Corte, avverso il quale il ricorrente si è limitato ad assertive affermazioni in senso contrario, senza alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo: tanto giustifica la qualificazione come temeraria dell’impugnazione in esame (da ultimo, Cass. 11/02/2022, n. 4430; Cass.04/08/2021, n. 22208; Cass.04/09/2020, n. 18512; Cass. 11/02/2022, n. 4430, nonché, proprio con riferimento ad un regolamento di competenza avverso provvedimento cautelare, Cass.24/06/2010, n. 12403) e l’irrogazione alla ricorrente della condanna al pagamento, in favore della controricorrente, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., quantificata come in dispositivo; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. r.g. n. 19612/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; tale norma, difatti, si applica, in ipotesi, anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass.22/05/2014, n. 11331; Cass. 02/07/2020, n. 13636); p. q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.800 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, a titolo di responsabilità processuale aggravata ed ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro 2.800. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 1