CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2021
Cassazione n. 40766/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza della Corte di Appello dli Roma del 16.2.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 630 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. contro la sentenza con cui, in data 22.5.2018, il Tribunale di Benevento gli aveva applicato la pena concordata di mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed Euro 400 di multa con il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione della condanna sul certificato penale; 2. ricorrono per cassazione i difensori e procuratori speciali del [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione: richiama il precedente evocato nell'ordinanza della Corte di Appello di Roma che, tuttavia, afferma a suo avviso un principio diverso da quello ritenuto dai giudici romani essendo pacifico che, con l'istanza di revisione, ed in considerazione del fatto che prove nuove non sono soltanto quelle sopravvenute ma anche quelle preesistenti non valutate, possa esser fatta valere la remissione della querela; rileva infatti la perfetta sovrapponibilità del predetto precedente al caso di specie spiegando quale fosse stata, in quel caso, la ragione, diversa da quella affermata dalla Corte territoriale, per la quale i giudici di legittimità avevano giudicato inammissibile il ricorso allo strumento della revisione; 2.2 assoluzione nel merito; violazione di legge e vizio di motivazione: segnala che, in ogni caso, dal contenuto delle dichiarazione di remissione della querela sottoscritta dalla persona offesa emergevano plurimi elementi di prova a sostegno della insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di appropriazione indebita; rileva la evidente violazione di legge in cui è incorsa la Corte di Appello nell'affermare che il dubbio sulla effettiva falsità delle banconote, ribadito dalla Kovacs nell'atto di remissione, non costituirebbe prova 'nuova'; richiama, a tal proposito, come la giurisprudenza delle SS.UU., sin dal 2001, avesse da tempo ribadito che la norma vigente, a differenza di quella corrispondente contenuta nel codice di rito abrogato, collega la "novità" della prova oltre che alla sua scoperta successiva anche alla sua mancata valutazione consentendo in tal modo di considerare tale quella che non fosse stata presa in esame ancorché preesistente rispetto alla decisione; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria concludendo per la infondatezza del ricorso dal momento che la valutazione della prova nuova comporta la applicazione della regola di giudizio propria del rito alternativo prescelto dovendo la stessa essere in grado di evidenziare elementi utili a dimostrare la esistenza di cause di proscioglimento secondo il parametri stabiliti dall'art. 129 cod. proc. pen.; 4. la difesa del ricorrente ha depositato una memoria di replica alla requisitoria del PG evidenziando come non fosse stato affrontato il profilo della ammissibilità della remissione della querela come prova nuova valutabile in sede di revisione qualora, pur preesistente alla decisione, non fosse stata per nulla presa in considerazione dal giudice del merito; insiste, inoltre, sulla rilevanza del contenuto delle dichiarazioni contenute nell'atto di remissione quali, a loro volta, prove nuove in punto di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il Tribunale di Benevento, con sentenza del 22.5.2018, divenuta definitiva il successivo 6.6.2018, aveva applicato al [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed Euro 400 di multa per il delitto di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] del Sannio il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con l'istanza di revisione il ricorrente aveva segnalato che vi era in atti la remissione di querela e la relativa accettazione erano intervenute in data 7.3.2018 seguite da una transazione perfezionata il giorno 15.3.2018 con il bonifico, da parte dell'imputato ed in favore della persona offesa, della somma di cui egli si sarebbe indebitamente appropriato. Il giorno 9.5.2018 era entrato in vigore il D. Lg.vo 36 del 2018 che aveva reso il delitto di appropriazione indebita procedibile a querela di parte anche in presenza della aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. contestata nel caso di specie così da rendere rilevante ed efficace la remissione di querela che era stata depositata in atti prima della pronuncia della sentenza. La Corte di Appello di Roma ha tuttavia giudicato inammissibile l'istanza di revisione sostenendo che proprio la circostanza per cui il D. Lg.vo 36 del 2018 fosse entrato in vigore prima della sentenza avrebbe imposto alla difesa di invocare in quella sede la esistenza della causa estintiva e di impugnare la sentenza qualora il giudice non avesse preso atto del ricorrere dei presupposti per l'immediato proscioglimento dell'imputato. 2. Tanto premesso, non è inutile, in primo luogo, ribadire come la revisione sia consentita anche per quanto riguarda le sentenze di applicazione della pena su richiesta tenendo presente che quando venga sollecitata per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, la loro valutazione deve essere effettuata alla luce della regola di giudizio stabilita per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cod. proc. pen., quale applicabile nel patteggiamento (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 6, Sentenza n. 52:38 del 29/01/2018, Notarangelo, Rv. 272129; Sez. 5, Sentenza n. 12096 del 20/01/2021, Bersani, Rv. 280759, che ha giudicato inammissibile per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 27 e 111 Cost., della disciplina in tema di revisione della sentenza di patteggiannento, nella interpretazione che, per simmetria, impone di valutare le prove nuove o sopravvenute secondo la regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. propria del patteggiamento, atteso che il consenso prestato per la definizione del processo con l'applicazione della pena implica l'accettazione integrale del relativo "statuto" anche per la fase di revisione). 3. E' inoltre pacifico che, a séguito della modifica del regime di procedibilità per i delitti di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., introdotta dal D. Lg.vo 10 aprile 2018, n. 36, nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 11 cod. pen., l'intervenuta remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651 in cui la Corte ha evocato la natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, da cui discende la necessità di applicare, nei procedimenti ancora pendenti, la disciplina sopravvenuta in quanto più favorevole). 4. Fatte queste premesse, va detto che la Corte di Appello, come accennato, ha dichiarato inammissibile la istanza di revisione dal momento che, essendo la nuova normativa (sulla procedibilità a querela del delitto di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen.) vigente alla data della sentenza, sarebbe stato onere della difesa "rappresentare già al momento dell'udienza tale intervenuto mutamento normativo e, nel caso in cui il Giudicante non avesse ritenuto, per qualche ragione, di dover dichiarare la improcedibilità per intervenuta remissione di querela (...) avrebbe dovuto impugnare tale pronuncia per tale ragione" (cfr., pag. 4 della ordinanza impugnata). Fermo restando, infatti, che l'entrata in vigore della normativa introdotta dal D. Lg.vo 36 del 2018 non doveva evidentemente essere "rappresentata" al giudicante, è d'altra parte errata la impostazione dei giudici romani secondo cui la istanza di revisione sarebbe inammissibile perché l'elemento "nuovo" era in realtà già in atti al momento della decisione; è ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068; Sez. 3, Sentenza n. 13037 del 18/12/2013, Segreto, Rv. 259739; Sez. 5, Sentenza n. 10167 del 24/11/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246883). Si tratta d'altra parte di un orientamento che si innesta sulla sentenza della Sezioni Unite n. 624 del 26/09/2001, Rv. 220443, che contiene importanti puntualizzazioni anche in ordine all'irrilevanza, ai fini della revisione, della concreta condotta processuale della parte interessata. 5. Quanto alla natura della "prova nuova", nessun dubbio che in tale nozione rientra anche la mancanza della condizione di procedibilità del reato per cui è stata emessa sentenza di condanna proprio perché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen, devono considerarsi tali sia le prove preesistenti, non acquisite nel precedente giudizio, sia quelle già acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice (cfr., Sez. 4, Sentenza n. 17170 del 31/01/2017, M., Rv. 269826). Sulla scorta di questa premessa, perciò, si è chiarito che anche la remissione di querela, intervenuta in pendenza del giudizio ed acquisita al fascicolo processuale senza essere valutata ai fini della decisione, rientra nel concetto di "prova nuova", rilevante ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 24435 del 01/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279602, che ha annullato la decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto inammissibile la richiesta di revisione sul presupposto che la remissione non integrasse una "prova nuova", senza neppure acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione, dai cui esame sarebbe emerso che la remissione di querela e l'accettazione, pur essendo state acquisite al fascicolo del dibattimento, non erano state valutate, neppure implicitamente, nella sentenza di condanna; conf., anche, Sez. 2, 16.11.2016 n. 51.579. Bianco, non massimata, in cui si è sottolineato che la remissione della querela si lega invece ad un evento storico- documentale ovviamente non conoscibile né apprezzabile dal giudice se non attraverso l'esame dell'atto remissorio). 6. Nel caso di specie, in data 9.3.2018, ed in vista dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva depositata, presso la Procura della Repubblica di Benevento, la dichiarazione con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva rimesso la querela del 30.12.2014 nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva sottoscritto in calce per accettazione (cfr., doc. allegato al ricorso). 7. Si tratta, certamente, di una causa di non procedibilità dell'azione penale suscettibile di essere rilevata anche dalla Corte di Cassazione nei termini di cui all'art. 129 cod. proc. pen.: ne consegue l'annullamento della ordinanza impugnata che, non essendo necessari accertamenti di alcun genere, va disposto senza rinvio e - ai sensi dell'art. 620 comma 1 lett. I) cod. proc. pen. - la revoca della sentenza del Tribunale di Benevento stante la improcedibilità dell'azione penale per intervenuta remissione della querela.Seguono infine le spese a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340 u.c. cod. proc. pen.. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca la sentenza pronunciata in data 22.5.2018 dal Tribunale di Benevento; dichiara non doversi procedere perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese