CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 05371/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21825-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza N. R.G. 2142/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di RAVENNA, depositata il 13/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il giudice di pace di Ravenna ha respinto l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA], albanese, avverso il decreto prefettizio di espulsione adottato ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lett. c), del t.u. imm.; egli ricorre adesso per cassazione sulla base di due motivi; gli intimati non hanno svolto difese. Considerato che: I. - col primo mezzo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 Cedu e 3 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] sui diritti del fanciullo, poiché il giudice di pace non avrebbe operato il doveroso bilanciamento che l'art. 13 del t.u. imm. impone tra l'esistenza dei legami familiari (il ricorrente assume di avere tre figli in Italia) e i pregiudizi penali; col secondo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2, 13 e 28 t.u. imm.) perché l'art. 13 impone una valutazione completa caso per caso dei presupposti legittimanti l'allontanamento coattivo dello straniero dal territorio nazionale a salvaguardia dell'unità familiare; II. - il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è inammissibile; il provvedimento impugnato ha difatti considerato l'aspetto dei legami familiari che era stato dedotto a motivo di opposizione; ha accertato peraltro che la condotta illecita del ricorrente (che ha plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, l'ultimo dei quali commesso lo stesso giorno della Ric. 2020 n. 21825 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -2- disposta espulsione) - indice di inclinazione al delitto - non era mai cessata neanche dopo la nascita dei figli; III. - ora il ricorso si fonda su argomenti generici e parziali, visto che è smentito in fatto che il ricorrente conviva con la moglie e i figli in Italia; e peraltro questa Corte ha chiarito che la regola della non espellibilità dal territorio nazionale dello straniero finanche convivente con la moglie e i figli di nazionalità italiana, di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, subisce deroga al ricorrere delle condizioni di pericolosità sociale del soggetto indicate all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto (Cass. n. 26216-20) - condizioni che giustappunto il giudice di pace ha stabilito nella specie esistenti senza che siano state sollevate, in proposito, censure sul piano della completezza motivazionale; IV. - ne segue che i due motivi di censura, lungi dall'evidenziare lacune del provvedimento, si risolvono in un mero tentativo di sovvertimento del giudizio di fatto, adeguatamente motivato in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte; non deve farsi applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall'obbligo di pagamento del contributo. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 21825 [OSCURATO:PERSONA]