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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 agosto 2023

Cassazione n. 51500/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21107/1958 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali si chiede il rigetto del ricorso, nonché la memoria nell'interesse del ricorrente, con la quale si insite per l'accoglimento dell'impugnazione.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 17 agosto 2023 la Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del 26 maggio 2022 e della contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza stessa.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto: a) che l'impugnazione, non essendo diretta a contrastare un atto di appello proposto nei confronti dell'imputato, non poteva essere considerata come incidentale, ma come appello principale tardivo; b) che l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza non poteva essere accolta in quanto le impugnazioni proposte dagli altri imputati sviluppavano motivi esclusivamente personali.

2. Nell'interesse del Mordacchini è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che gli atti di appello e i motivi di impugnazione, non oggetto di puntuale disamina, avevano carattere non esclusivamente personale.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per non avere la Corte territoriale considerato che gli atti d'appello degli altri imputati erano animati dall'intento di sgravare le proprie responsabilità in danno del Mordacchini.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché memoria nell'interesse del ricorrente, con la quale si rileva, a conforto della fondatezza dei motivi di ricorso, che la Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 15 novembre 2023, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], Testi, Albrigo e Riggi per intervenuta prescrizione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, dal momento che, essendo intervenuta la decisione nel procedimento principale, qualunque decisione di questa Corte sarebbe inutiliter data, non potendo incidere sull'esito di un processo al quale il Mordacchini non ha partecipato e al quale non può partecipare, non essendo legittimato a proporre ricorso per cassazione.

Come chiarito da questa Corte, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato non appellante avverso la sentenza emessa in primo grado e non citato per il giudizio di appello, salva restando la possibilità di far valere gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta dai coimputati mediante la proposizione dell'incidente di esecuzione (Sez. 6, n. 29408 del 14/06/2018, M., Rv. 273437 - 01; sull'ammissibilità del rimedio esecutivo, si veda già Sez. 2, n. 9022 del 26/03/1997, Passalacqua, Rv. 208743 - 0).

Al riguardo, occorre considerare che l'appello principale ritenuto inammissibile per tardività può essere qualificato, in ossequio al generale principio del favor impugnationis, come appello incidentale, nel caso in cui le doglianze in esso formulate siano speculari e antagoniste rispetto ai temi devoluti nei gravame ritualmente presentato da altra parte (Sez. 5, n. 24076 del 04/05/2022, Della Monica, Rv. 283258 - 01).

Il carattere necessariamente antagonista dell'impugnazione discende dalle conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite di questa Corte, le qualihanno puntualizzato che l'appello incidentale - secondo quanto testualmente risulta dall'art. 595 del codice di rito e dalle norme esplicitamente o implicitamente chiamate in causa dal primo - appare connotato, per un verso, dalla sua funzione accessoria rispetto all'impugnazione principale e, per un altro verso, da una specifica autonomia rilevante anche in relazione al requisito dell'interesse all'impugnazione, che si proietta non (tanto) sulla sentenza di primo grado (nei confronti della quale, anzi, la parte si era dimostrata acquiescente, quanto) ma sulla futura, ipotetica decisione quale conseguenza dell'appello principale, cosicché è proprio quest'ultimo a delimitare anche sul piano funzionale l'area di incidenza dell'appello incidentale (Sez.

U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235699 - 01).

E siffatto esito interpretativo è coerente con le indicazioni di Corte cost., sent. n. 280 del 1995, a mente della quale «appare equo e ragionevole assicurare alla parte, che si era risolta a fare acquiescenza alla sentenza del primo giudice, il mezzo per impedire che la sentenza di secondo grado possa sacrificare le proprie ragioni al di là di quanto già accaduto per effetto della sentenza di primo grado».

In tale contesto, si rileva che le deduzioni del secondo motivo di ricorso, quanto al carattere antagonista dell'appello incidentale proposto, sono del tutto inconferenti, dal momento che il ricorrente, già condannato in primo grado, non poteva trarre alcun ulteriore svantaggio processuale sui piano penale - l'unico al quale, peraltro genericamente, fa riferimento la doglianza - dall'aspirazione dei coimputati a contestare la propria affermazione di responsabilità, individuando il responsabile nel Mordacchini stesso.Esclusa, quindi, la possibilità di individuare un rituale appello incidentale e ferma la tardività dell'impugnazione, ove qualificata come appello principale, il tema sollevato attiene agli strumenti a disposizione dell'imputato per giovarsi dell'effetto estensivo dell'impugnazione.

Ora, impregiudicato il merito della questione - ossia della ricorrenza in concreto dei presupposti di cui all'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. -, si osserva, sul versante dei rimedi, che, alla stregua di un orientamento risalente, avallato da Sez.

U, n. 9 del 24/03/1995, Cacciapuoti, Rv. 201305 - 01, e anche di recente confermato (v., ad es., Sez. 1, n. 9929 del 18/02/2020, Shvets, Rv. 278688 - 01), la proposizione dell'impugnazione contro la sentenza di condanna da parte di uno degli imputati non determina la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dei coimputati condannati e non impugnanti per i quali la sentenza sia divenuta irrevocabile, poiché l'effetto estensivo dell'impugnazione opera solo, come rimedio straordinario, quando è riconosciuta la fondatezza del motivo non esclusivamente personale di censura dedotto dall'imputato diligente.

In disparte siffatta ricostruzione - che riguarda la situazione esistente nella pendenza del processo di impugnazione -, resta, pertanto, da considerare che, una volta intervenuta, come nella specie, la sentenza di secondo grado, il condannato non impugnante la sentenza di primo grado e non legittimato a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appello emessa a seguito dell'impugnazione dei coimputati può solo rivolgersi al giudice dell'esecuzione, al fine di conseguire la rimozione del giudicato, in attuazione del rimedio straordinario assicurato dall'art. 587 cod. proc. pen e condizionato al verificarsi dell'evento di accoglimento del motivo non esclusivamente personale (per siffatta qualificazione dell'effetto estensivo, risalente all'elaborazione maturata nel vigore del precedente codice di rito e confermata dalle citate Sez.

U Cacciapuoti).

2. Secondo l'orientamento espresso da questa Corte, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Puj

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21107/1958 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali si chiede il rigetto del ricorso, nonché la memoria nell'interesse del ricorrente, con la quale si insite per l'accoglimento dell'impugnazione. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17 agosto 2023 la Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del 26 maggio 2022 e della contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza stessa. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto: a) che l'impugnazione, non essendo diretta a contrastare un atto di appello proposto nei confronti dell'imputato, non poteva essere considerata come incidentale, ma come appello principale tardivo; b) che l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza non poteva essere accolta in quanto le impugnazioni proposte dagli altri imputati sviluppavano motivi esclusivamente personali. 2. Nell'interesse del Mordacchini è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che gli atti di appello e i motivi di impugnazione, non oggetto di puntuale disamina, avevano carattere non esclusivamente personale. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per non avere la Corte territoriale considerato che gli atti d'appello degli altri imputati erano animati dall'intento di sgravare le proprie responsabilità in danno del Mordacchini. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché memoria nell'interesse del ricorrente, con la quale si rileva, a conforto della fondatezza dei motivi di ricorso, che la Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 15 novembre 2023, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], Testi, Albrigo e Riggi per intervenuta prescrizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, dal momento che, essendo intervenuta la decisione nel procedimento principale, qualunque decisione di questa Corte sarebbe inutiliter data, non potendo incidere sull'esito di un processo al quale il Mordacchini non ha partecipato e al quale non può partecipare, non essendo legittimato a proporre ricorso per cassazione. Come chiarito da questa Corte, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato non appellante avverso la sentenza emessa in primo grado e non citato per il giudizio di appello, salva restando la possibilità di far valere gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta dai coimputati mediante la proposizione dell'incidente di esecuzione (Sez. 6, n. 29408 del 14/06/2018, M., Rv. 273437 - 01; sull'ammissibilità del rimedio esecutivo, si veda già Sez. 2, n. 9022 del 26/03/1997, Passalacqua, Rv. 208743 - 0). Al riguardo, occorre considerare che l'appello principale ritenuto inammissibile per tardività può essere qualificato, in ossequio al generale principio del favor impugnationis, come appello incidentale, nel caso in cui le doglianze in esso formulate siano speculari e antagoniste rispetto ai temi devoluti nei gravame ritualmente presentato da altra parte (Sez. 5, n. 24076 del 04/05/2022, Della Monica, Rv. 283258 - 01). Il carattere necessariamente antagonista dell'impugnazione discende dalle conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite di questa Corte, le qualihanno puntualizzato che l'appello incidentale - secondo quanto testualmente risulta dall'art. 595 del codice di rito e dalle norme esplicitamente o implicitamente chiamate in causa dal primo - appare connotato, per un verso, dalla sua funzione accessoria rispetto all'impugnazione principale e, per un altro verso, da una specifica autonomia rilevante anche in relazione al requisito dell'interesse all'impugnazione, che si proietta non (tanto) sulla sentenza di primo grado (nei confronti della quale, anzi, la parte si era dimostrata acquiescente, quanto) ma sulla futura, ipotetica decisione quale conseguenza dell'appello principale, cosicché è proprio quest'ultimo a delimitare anche sul piano funzionale l'area di incidenza dell'appello incidentale (Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235699 - 01). E siffatto esito interpretativo è coerente con le indicazioni di Corte cost., sent. n. 280 del 1995, a mente della quale «appare equo e ragionevole assicurare alla parte, che si era risolta a fare acquiescenza alla sentenza del primo giudice, il mezzo per impedire che la sentenza di secondo grado possa sacrificare le proprie ragioni al di là di quanto già accaduto per effetto della sentenza di primo grado». In tale contesto, si rileva che le deduzioni del secondo motivo di ricorso, quanto al carattere antagonista dell'appello incidentale proposto, sono del tutto inconferenti, dal momento che il ricorrente, già condannato in primo grado, non poteva trarre alcun ulteriore svantaggio processuale sui piano penale - l'unico al quale, peraltro genericamente, fa riferimento la doglianza - dall'aspirazione dei coimputati a contestare la propria affermazione di responsabilità, individuando il responsabile nel Mordacchini stesso.Esclusa, quindi, la possibilità di individuare un rituale appello incidentale e ferma la tardività dell'impugnazione, ove qualificata come appello principale, il tema sollevato attiene agli strumenti a disposizione dell'imputato per giovarsi dell'effetto estensivo dell'impugnazione. Ora, impregiudicato il merito della questione - ossia della ricorrenza in concreto dei presupposti di cui all'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. -, si osserva, sul versante dei rimedi, che, alla stregua di un orientamento risalente, avallato da Sez. U, n. 9 del 24/03/1995, Cacciapuoti, Rv. 201305 - 01, e anche di recente confermato (v., ad es., Sez. 1, n. 9929 del 18/02/2020, Shvets, Rv. 278688 - 01), la proposizione dell'impugnazione contro la sentenza di condanna da parte di uno degli imputati non determina la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dei coimputati condannati e non impugnanti per i quali la sentenza sia divenuta irrevocabile, poiché l'effetto estensivo dell'impugnazione opera solo, come rimedio straordinario, quando è riconosciuta la fondatezza del motivo non esclusivamente personale di censura dedotto dall'imputato diligente. In disparte siffatta ricostruzione - che riguarda la situazione esistente nella pendenza del processo di impugnazione -, resta, pertanto, da considerare che, una volta intervenuta, come nella specie, la sentenza di secondo grado, il condannato non impugnante la sentenza di primo grado e non legittimato a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appello emessa a seguito dell'impugnazione dei coimputati può solo rivolgersi al giudice dell'esecuzione, al fine di conseguire la rimozione del giudicato, in attuazione del rimedio straordinario assicurato dall'art. 587 cod. proc. pen e condizionato al verificarsi dell'evento di accoglimento del motivo non esclusivamente personale (per siffatta qualificazione dell'effetto estensivo, risalente all'elaborazione maturata nel vigore del precedente codice di rito e confermata dalle citate Sez. U Cacciapuoti). 2. Secondo l'orientamento espresso da questa Corte, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Puj
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