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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 20992/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] n i r considerato che i motivi di ricorso presentati nell'interesse diiivl7MAFFEI non fanno alcun riferimento al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), muovendo censure relative a una fattispecie diversa rispetto al tentato furto aggravato in imputazione, segnatamente censurando l'affermazione di responsabilità di un diverso soggetto (BRUNO) per un diverso reato (quello previsto dall'art. 75 d.

Igs. 159/2011) e deducendo infine la prescrizione ma indicando un tempo di commissione del rato (ottobre 2015) diverso da quello de quo (commesso il 23 giugno 2018) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] F ncolini Stefano palla 17- [OSCURATO:PERSONA] 3 0 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] n i r considerato che i motivi di ricorso presentati nell'interesse diiivl7MAFFEI non fanno alcun riferimento al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), muovendo censure relative a una fattispecie diversa rispetto al tentato furto aggravato in imputazione, segnatamente censurando l'affermazione di responsabilità di un diverso soggetto (BRUNO) per un diverso reato (quello previsto dall'art. 75 d. Igs. 159/2011) e deducendo infine la prescrizione ma indicando un tempo di commissione del rato (ottobre 2015) diverso da quello de quo (commesso il 23 giugno 2018) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] F ncolini Stefano palla 17- [OSCURATO:PERSONA] 3 0 20
Sentenza Cassazione n. 20992/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris