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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 marzo 2025

Cassazione n. 09811/2025

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ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 26984-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

COOP. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll ’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 969/2020 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunaledi Pavia, con sentenza del 16/1/2018, ha dichiarato l’inefficacia, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., delpagamento che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, quando era in bonis, aveva eseguito , in favore della [OSCURATO:PERSONA]. 2020n. 26984 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 Popolare di Sondrio soc. coop. p.a.,tramite rimessa solutoria in conto corrente del 12/3/2013,per la somma di €. 501.768,48.

1.2. La banca ha proposto appello avverso l ’ indicata sentenzache la corte distrettuale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato.

1.3. La corted’appello, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che : ( a) la qualificazione dell ’ operazione realizzata dalla banca come pegno regolare era giuridicamente corretta, avendo il tribunale rilevato che : - il contratto costitutivodel pegno, pur avendo ad oggetto un bene fungibile come il denaro, aveva determinato non l’immediato trasferimento della relativa somma nella proprietà della banca ma solo la facoltà del suo utilizzo, in caso d’inadempimento dell’obbligazione principale, per l’estinzione del debito garantito; - sino ad allora, la somma di denaro oggetto del pegno non avrebbe potuto essere trasferita alla proprietà della banca né quest’ultima aveva il potere di disporne; ( b) la banca era a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava la debitrice al momento dell’impugnato pagamento, se non altro perché, in data 26/2/2013, e cioè prima dell’escussione del pegno, la stessa aveva “passato a sofferenza” alcuni rapporti contrattuali dei quali la società poi fallita era intestataria presso la sua filiale di Casteggio, per un “dare” complessivo pari ad oltre 5 milioni e mezzo di euro.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio soc. coop. p.a., con ricorso notificato il 15/10/2020, ha chiesto, per tre motiv i , la cassazione della sentenza, notificata, come da relazione in atti, in data 30/7/2020.

1.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONERic. 2020n. 26984 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5

2.1. Con il primomotivo, la banca ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnatanella parte in cui la corte d ’ appello ha ritenuto che il tribunale aveva correttamente qualificato come regolare il pegno invocato dalla convenuta, limitandosi, tuttavia, ad affermare, con motivazione solo apparente, che il tribunale aveva sul punto già replicato alle argomentazioni addotte dalla banca e senza, dunque, tracciare l’iterlogico-argomentativo che l’ha condotta a condividere le ragioni del primo giudice.

2.2. La corte d’appello, per contro, ai fini della corretta qualificazione del pegno, avrebbe dovuto considerare non solo che l’oggetto dello stesso era un bene fungibile come il denaro ma anche che sin dalla sua stipulazione il creditore pignoratizio aveva il potere di disporre delle somme pignorate e depositate su un conto corrente aperto presso la stessa banca.

2.3. Il motivo è inammissibile, con assorbimento del terzo (che riguarda l’inopponibilità, statuita dalla corte d’appello, del contratto di pegno in quanto privo di data certa anteriore al fallimento).

2.4. La sentenza impugnata, infatti, ha ritenuto che la qualificazione dell’operazione realizzata dalla banca come pegno regolare era giuridicamente corretta sul rilievo, in fatto, che il contratto costitutivo della garanzia , pur avendo avuto ad oggetto un bene fungibile come il denaro, non aveva determinato l’immediato trasferimento della relativa somma nella proprietà della banca, attribuendo alla stessasolo la facoltà di utilizz arla , in caso d ’ inadempimento dell ’ obbligazione principale, per l’estinguere il debito garantito.

2.5. Tale statuizione, rimasta incensurata per ciò che riguarda gli accertamenti fattuali sui quali risulta fondata, Ric. 2020n. 26984 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 peraltro espressi in modo nient’affatto apparente o contraddittorio, è, sul piano giuridico, senz’altro corretta.

2.6. Questa Corte, infatti, ha ritenuto che: - il pegno di cose fungibili è irregolare esclusivamente nel caso in cui, a differenza di quanto accertato nel caso in esame, il contratto costitutivo abbia attributo al creditore pignoratizio la facoltà di disporre del bene oggetto della garanzia (Cass. n. 22096 del 2020); - nel pegno irregolare, invero , le somme di danaro o i titoli depositati in garanzia presso il creditore diventano sin da subito di proprietà del medesimo, il quale, pertanto, sin da questo momento può senz ’ altro disporne, mentre, in caso d’inadempimento del debitore, è tenuto, come inequivocamente prevede l’art. 1851 c.c., soltanto a restituire l ’ eventuale eccedenza rispetto alle somme garantite; -nel pegno regolare, invece, il creditore ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti inpegno, come, in particolare, prevede l’art. 2797 c.c., che, al suo secondo comma, disciplina l ’ ipotesi d ella vendita a prezzo corrente del benepreso in garanzia (Cass. n. 24137 del 2018).

2.7. Il pegno, dunque, se costituitosu un bene fungibile, come il denaro, si configura come pegno irregolare soltanto nel caso in cui sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma, mentre qualora (come accertato, in fatto, dalla corte d’appello) difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, con la conseguenza che la banca garantita non acquisisce la somma con l’obbligo di restituire al debitoreil tantundem.

2.8. In tale ipotesi, pertanto, difettano i presupposti per la compensazione dell’esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della stessa banca verso quest’ultimo, che invece opera nel pegno irregolare come Ric. 2020n. 26984 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 modalit̀ tipica di esercizio della prelazione, con la conseguenza che l’incameramento della relativa somma da parte della banca (se del caso, a mezzo di rimessa solutoria su conto corrente), rientra nell’ambito d’applicazione dell’art. 67 l.fall. ed è, quindi, assoggettabile a revocatoria fallimentare ( Cass. n. 16618 del 2016; Cass. n. 31029 del 2023, in motiv.).

2.9. Con il secondo motivo, la banca ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 67 l.fall. e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la banca fosse consapevole dello stato d’insolvenza in cui la società debitrice versava al momento del pagamento, senza, tuttavia, considerare cheuna valutazione complessiva e rigorosa di tutti gli elementi di fatto emersi dalle prove raccolte in giudizio avrebbe dovuto indurre ad escludere la scientia decoctionis in capo alla convenuta.

2.10. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente, infatti, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale, infatti, con statuizione rimasta del tutto priva di censura, ha ritenuto che la banca convenuta era a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava la debitrice al momento dell’impugnato pagamento se non altro perché, in data 26/2/2013, e cioè prima dell’escussione del pegno, la banca aveva “passato a sofferenza” alcuni rapporti contrattuali dei quali la società poi fallita era intestataria presso la sua filiale di Casteggio, per un “dare” complessivo pari ad oltre 5 milioni e mezzo di euro.

2.11. E tanto basta, in fatto, in difetto di emergenze fattuali che depongano con certezza in senso contrario, per ritenere che la banca, al momento del pagamento impugnato, Ric. 2020n. 26984 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 era a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava la correntista poi fallita.

3. Il ricorso, per l’inammissibilità dei motivi articolati, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento controricorrente le spese di lite, che liquida in €.15.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 26984-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. COOP. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll ’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 969/2020 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunaledi Pavia, con sentenza del 16/1/2018, ha dichiarato l’inefficacia, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., delpagamento che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, quando era in bonis, aveva eseguito , in favore della [OSCURATO:PERSONA]. 2020n. 26984 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 Popolare di Sondrio soc. coop. p.a.,tramite rimessa solutoria in conto corrente del 12/3/2013,per la somma di €. 501.768,48. 1.2. La banca ha proposto appello avverso l ’ indicata sentenzache la corte distrettuale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato. 1.3. La corted’appello, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che : ( a) la qualificazione dell ’ operazione realizzata dalla banca come pegno regolare era giuridicamente corretta, avendo il tribunale rilevato che : - il contratto costitutivodel pegno, pur avendo ad oggetto un bene fungibile come il denaro, aveva determinato non l’immediato trasferimento della relativa somma nella proprietà della banca ma solo la facoltà del suo utilizzo, in caso d’inadempimento dell’obbligazione principale, per l’estinzione del debito garantito; - sino ad allora, la somma di denaro oggetto del pegno non avrebbe potuto essere trasferita alla proprietà della banca né quest’ultima aveva il potere di disporne; ( b) la banca era a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava la debitrice al momento dell’impugnato pagamento, se non altro perché, in data 26/2/2013, e cioè prima dell’escussione del pegno, la stessa aveva “passato a sofferenza” alcuni rapporti contrattuali dei quali la società poi fallita era intestataria presso la sua filiale di Casteggio, per un “dare” complessivo pari ad oltre 5 milioni e mezzo di euro. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio soc. coop. p.a., con ricorso notificato il 15/10/2020, ha chiesto, per tre motiv i , la cassazione della sentenza, notificata, come da relazione in atti, in data 30/7/2020. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONERic. 2020n. 26984 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 2.1. Con il primomotivo, la banca ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnatanella parte in cui la corte d ’ appello ha ritenuto che il tribunale aveva correttamente qualificato come regolare il pegno invocato dalla convenuta, limitandosi, tuttavia, ad affermare, con motivazione solo apparente, che il tribunale aveva sul punto già replicato alle argomentazioni addotte dalla banca e senza, dunque, tracciare l’iterlogico-argomentativo che l’ha condotta a condividere le ragioni del primo giudice. 2.2. La corte d’appello, per contro, ai fini della corretta qualificazione del pegno, avrebbe dovuto considerare non solo che l’oggetto dello stesso era un bene fungibile come il denaro ma anche che sin dalla sua stipulazione il creditore pignoratizio aveva il potere di disporre delle somme pignorate e depositate su un conto corrente aperto presso la stessa banca. 2.3. Il motivo è inammissibile, con assorbimento del terzo (che riguarda l’inopponibilità, statuita dalla corte d’appello, del contratto di pegno in quanto privo di data certa anteriore al fallimento). 2.4. La sentenza impugnata, infatti, ha ritenuto che la qualificazione dell’operazione realizzata dalla banca come pegno regolare era giuridicamente corretta sul rilievo, in fatto, che il contratto costitutivo della garanzia , pur avendo avuto ad oggetto un bene fungibile come il denaro, non aveva determinato l’immediato trasferimento della relativa somma nella proprietà della banca, attribuendo alla stessasolo la facoltà di utilizz arla , in caso d ’ inadempimento dell ’ obbligazione principale, per l’estinguere il debito garantito. 2.5. Tale statuizione, rimasta incensurata per ciò che riguarda gli accertamenti fattuali sui quali risulta fondata, Ric. 2020n. 26984 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 peraltro espressi in modo nient’affatto apparente o contraddittorio, è, sul piano giuridico, senz’altro corretta. 2.6. Questa Corte, infatti, ha ritenuto che: - il pegno di cose fungibili è irregolare esclusivamente nel caso in cui, a differenza di quanto accertato nel caso in esame, il contratto costitutivo abbia attributo al creditore pignoratizio la facoltà di disporre del bene oggetto della garanzia (Cass. n. 22096 del 2020); - nel pegno irregolare, invero , le somme di danaro o i titoli depositati in garanzia presso il creditore diventano sin da subito di proprietà del medesimo, il quale, pertanto, sin da questo momento può senz ’ altro disporne, mentre, in caso d’inadempimento del debitore, è tenuto, come inequivocamente prevede l’art. 1851 c.c., soltanto a restituire l ’ eventuale eccedenza rispetto alle somme garantite; -nel pegno regolare, invece, il creditore ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti inpegno, come, in particolare, prevede l’art. 2797 c.c., che, al suo secondo comma, disciplina l ’ ipotesi d ella vendita a prezzo corrente del benepreso in garanzia (Cass. n. 24137 del 2018). 2.7. Il pegno, dunque, se costituitosu un bene fungibile, come il denaro, si configura come pegno irregolare soltanto nel caso in cui sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma, mentre qualora (come accertato, in fatto, dalla corte d’appello) difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, con la conseguenza che la banca garantita non acquisisce la somma con l’obbligo di restituire al debitoreil tantundem. 2.8. In tale ipotesi, pertanto, difettano i presupposti per la compensazione dell’esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della stessa banca verso quest’ultimo, che invece opera nel pegno irregolare come Ric. 2020n. 26984 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 modalit̀ tipica di esercizio della prelazione, con la conseguenza che l’incameramento della relativa somma da parte della banca (se del caso, a mezzo di rimessa solutoria su conto corrente), rientra nell’ambito d’applicazione dell’art. 67 l.fall. ed è, quindi, assoggettabile a revocatoria fallimentare ( Cass. n. 16618 del 2016; Cass. n. 31029 del 2023, in motiv.). 2.9. Con il secondo motivo, la banca ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 67 l.fall. e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la banca fosse consapevole dello stato d’insolvenza in cui la società debitrice versava al momento del pagamento, senza, tuttavia, considerare cheuna valutazione complessiva e rigorosa di tutti gli elementi di fatto emersi dalle prove raccolte in giudizio avrebbe dovuto indurre ad escludere la scientia decoctionis in capo alla convenuta. 2.10. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, infatti, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale, infatti, con statuizione rimasta del tutto priva di censura, ha ritenuto che la banca convenuta era a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava la debitrice al momento dell’impugnato pagamento se non altro perché, in data 26/2/2013, e cioè prima dell’escussione del pegno, la banca aveva “passato a sofferenza” alcuni rapporti contrattuali dei quali la società poi fallita era intestataria presso la sua filiale di Casteggio, per un “dare” complessivo pari ad oltre 5 milioni e mezzo di euro. 2.11. E tanto basta, in fatto, in difetto di emergenze fattuali che depongano con certezza in senso contrario, per ritenere che la banca, al momento del pagamento impugnato, Ric. 2020n. 26984 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 era a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava la correntista poi fallita. 3. Il ricorso, per l’inammissibilità dei motivi articolati, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento controricorrente le spese di lite, che liquida in €.15.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni
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