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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2023

Cassazione n. 36188/2023

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 del Tribunale di Cassino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; udito per l'imputata l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cassino dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui 113 cod.pen. e 137, comma 1, d.lgs 152/2006 - perché quale legale rappresentante della residenza psichiatrica I.C.O.

Salus s.r.I., in cooperazione colposa con il direttore operativo della predetta struttura, effettuava uno scarico di acque reflue industriali nella rete pubblica fognaria, in assenza della prescritta autorizzazione - e la condannava alla pena di euro 1.000,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione ,all'art. 137, comma 1, d.lgs 152/2006.

Argomenta che l'istruttoria aveva accertato che all'interno della struttura psichiatrica- "[OSCURATO:PERSONA] sul mare"- di proprietà della società della quale era legale rappresentante la ricorrente non veniva svolta alcuna attività di tipo industriale, trattandosi di una classica dimora per ospiti con problematiche psichiatriche , all'interno della quale non veniva svolto alcun trattamento di tipo sanitario e sia il servizio mensa che il servizio cucina erano stati da tempo esternalizzati; il dato letterale dell'art. 74, comma 1, lett. h) e g) escludeva che le acque reflue di una residenza psichiatrica potevano essere considerate di tipo industriale; anche il nuovo criterio introdotto dalla novella n. 4/2008 (della provenienza delle acque e non più quello della loro caratteristica qualitativa, conduceva allo stesso risultato; nella specie, essendo i reflui costituiti dal solo metabolismo umano, essi rientravano nella categoria delle acque domestiche, con conseguente insussistenza del reato contestato.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla riconducibilità delle acque della residenza psichiatrica alla categoria delle acque reflue industriali.

Argomenta che la sentenza impugnata aveva ritenuto sussistente il reato contestato con motivazione carente ed apparente, in quanto non forniva alcuna indicazione in ordine alla ragioni per cui le acque reflue della struttura psichiatrica dovessero essere considerate come "acque reflue di tipo industriale"; neppure erano state valutate le risultanze della consulenza tecnica a firma della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], prodotta dalla difesa, che evidenziavano elementi essenziali a fini decisori per l'impossibilità di qualificare i reflui in oggetto quali reflui industriali, con conseguente vizio di omessa motivazione.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.3.

La difesa della ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve anzitutto rilevarsi che, per quanto emerge dagli atti, il reato contestato, consumatosi in data 13.11.2017, si è estinto per prescrizione in data 25.02.2023, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen., tenuto conto del termine massimo prescrizionale pari a sette armi e sei mesi e del periodo di sospensione del corso della prescrizione (dal 03/02/2002 al 15/09/2022).

Per procedere all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 1, peraltro, deve considerarsi l'insegnamento della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui può condurre alla dilchiarazione di prescrizione, anche d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen, solo il ricorso idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione, vale a dire non affetto da inammissibilità (Sez.

U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez.

U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez.

U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci).

Per quanto appena osservato in ordine alla maturazione della prescrizione, allora, deve darsi atto che il secondo motivo do ricorso non risulta manifestamente infondato.

La motivazione della sentenza impugnata appare carente in ordine ad aspetti rilevanti ai fini della decisione.

In particolare, il Tribunale, pur richiamando correttamente il criterio della provenienza - da attività commerciali o industriali- per l'individuazione delle acque reflue industriali (cfr Sez.3, n. 12865 del 05/02/2009, Rv. 243122 - 01 e Sez.3, n. 3199 del 02/10/2014, dep.23/01/2015,Rv.262006 - 01, che hanno affermato che, in tema di inquinamento idrico, nella nozione di acque reflue industriali definita dall'art. 74, comma primo, lett. h), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall'art. 74, comma primo, lett. g), del citato decreto), non spiega perché la struttura sanitaria gestita dalla ricorrente rientri in tale categoria di attività nè risponde adeguatamente alla deduzione difensiva che allegava un mutamento dell'attività con conseguente modifica dei servizi prestati dalla struttura.4 La non manifesta infondatezza della doglianza della ricorrente conduce, quindi, essendosi instaurato validamente il presente grado giurisdizionale, e non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod proc. pen. (cfr Sez.6, n.48461 del 28/11/2013, Rv.258169; Sez.6, n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955), alla dichiarazione, ex art. 129 comma 1, cod. proc. pen., della estinzione del reato contestato per maturata prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 del Tribunale di Cassino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; udito per l'imputata l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cassino dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui 113 cod.pen. e 137, comma 1, d.lgs 152/2006 - perché quale legale rappresentante della residenza psichiatrica I.C.O. Salus s.r.I., in cooperazione colposa con il direttore operativo della predetta struttura, effettuava uno scarico di acque reflue industriali nella rete pubblica fognaria, in assenza della prescritta autorizzazione - e la condannava alla pena di euro 1.000,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione ,all'art. 137, comma 1, d.lgs 152/2006. Argomenta che l'istruttoria aveva accertato che all'interno della struttura psichiatrica- "[OSCURATO:PERSONA] sul mare"- di proprietà della società della quale era legale rappresentante la ricorrente non veniva svolta alcuna attività di tipo industriale, trattandosi di una classica dimora per ospiti con problematiche psichiatriche , all'interno della quale non veniva svolto alcun trattamento di tipo sanitario e sia il servizio mensa che il servizio cucina erano stati da tempo esternalizzati; il dato letterale dell'art. 74, comma 1, lett. h) e g) escludeva che le acque reflue di una residenza psichiatrica potevano essere considerate di tipo industriale; anche il nuovo criterio introdotto dalla novella n. 4/2008 (della provenienza delle acque e non più quello della loro caratteristica qualitativa, conduceva allo stesso risultato; nella specie, essendo i reflui costituiti dal solo metabolismo umano, essi rientravano nella categoria delle acque domestiche, con conseguente insussistenza del reato contestato. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla riconducibilità delle acque della residenza psichiatrica alla categoria delle acque reflue industriali. Argomenta che la sentenza impugnata aveva ritenuto sussistente il reato contestato con motivazione carente ed apparente, in quanto non forniva alcuna indicazione in ordine alla ragioni per cui le acque reflue della struttura psichiatrica dovessero essere considerate come "acque reflue di tipo industriale"; neppure erano state valutate le risultanze della consulenza tecnica a firma della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], prodotta dalla difesa, che evidenziavano elementi essenziali a fini decisori per l'impossibilità di qualificare i reflui in oggetto quali reflui industriali, con conseguente vizio di omessa motivazione. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.3. La difesa della ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve anzitutto rilevarsi che, per quanto emerge dagli atti, il reato contestato, consumatosi in data 13.11.2017, si è estinto per prescrizione in data 25.02.2023, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen., tenuto conto del termine massimo prescrizionale pari a sette armi e sei mesi e del periodo di sospensione del corso della prescrizione (dal 03/02/2002 al 15/09/2022). Per procedere all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 1, peraltro, deve considerarsi l'insegnamento della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui può condurre alla dilchiarazione di prescrizione, anche d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen, solo il ricorso idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione, vale a dire non affetto da inammissibilità (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci). Per quanto appena osservato in ordine alla maturazione della prescrizione, allora, deve darsi atto che il secondo motivo do ricorso non risulta manifestamente infondato. La motivazione della sentenza impugnata appare carente in ordine ad aspetti rilevanti ai fini della decisione. In particolare, il Tribunale, pur richiamando correttamente il criterio della provenienza - da attività commerciali o industriali- per l'individuazione delle acque reflue industriali (cfr Sez.3, n. 12865 del 05/02/2009, Rv. 243122 - 01 e Sez.3, n. 3199 del 02/10/2014, dep.23/01/2015,Rv.262006 - 01, che hanno affermato che, in tema di inquinamento idrico, nella nozione di acque reflue industriali definita dall'art. 74, comma primo, lett. h), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall'art. 74, comma primo, lett. g), del citato decreto), non spiega perché la struttura sanitaria gestita dalla ricorrente rientri in tale categoria di attività nè risponde adeguatamente alla deduzione difensiva che allegava un mutamento dell'attività con conseguente modifica dei servizi prestati dalla struttura.4 La non manifesta infondatezza della doglianza della ricorrente conduce, quindi, essendosi instaurato validamente il presente grado giurisdizionale, e non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod proc. pen. (cfr Sez.6, n.48461 del 28/11/2013, Rv.258169; Sez.6, n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955), alla dichiarazione, ex art. 129 comma 1, cod. proc. pen., della estinzione del reato contestato per maturata prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza
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