CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 17728/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23653/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e del socio accomandatario dott. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei curatori dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 23653/2015 Numero sezionale 1649/2022 Numero di raccolta generale 17728/2022 avverso il decreto n. 1575/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, Data pubblicazione 31/05/2022 depositata il 30/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte, ex art. 23 comma 8-bis d.l.n. 137/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.176/2020, del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che chiede l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con contratto di locazione ad uso commerciale registrato nel 2009, il sig. [OSCURATO:PERSONA] (dante causa dell’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) concesse in locazione un immobile, sito in Napoli, alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., per un canone mensile ammontante nel 2012 ad euro 4.945,00. In data 18/07/2012 venne convalidato lo sfratto per morosità della Farmacia e in data 19/12/2012 venne dichiarato il fallimento sia della società che del socio accomandatario. 1.1. – Con domanda tardiva del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA] chiese l’ammissione al passivo fallimentare, «in via di privilegio o, subordinatamente, in via chirografaria», del credito a titolo di «mancato pagamento dei canoni – indennità di occupazione», per gli importi così riepilogati a pag. 6 e ss. del ricorso in esame: A) «per il periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento» euro 7.762,32 (previa detrazione di euro 27.000,00 versati da una coobbligata rispetto al debito di euro 34.716,32, di cui euro 4.945,00 mensili per i mesi da maggio a novembre 2012 ed euro 101,32 per oneri condominiali); B) «per il periodo successivo al fallimento» euro 24.725,00 (euro 4.945,00 mensili da dicembre 2012 ad aprile 2013, oltre interessi legali). 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 23653/2015 Numero sezionale 1649/2022 Numero di raccolta generale 17728/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 1.2. – In data 05/09/2013 il Crispo propose anche domanda di rivendica o restituzione, e in data 22/11/2013 la curatela fallimentare riconsegnò l’immobile. 2. – Il giudice delegato, ritenuta l’inopponibilità del contratto di locazione al fallimento, ammise al passivo in via chirografaria il minor importo di euro 2.500,00 per ciascun mese di occupazione dell’immobile, facendo riferimento alle quotazioni OMI allegate dal curatore. 2.1. – Con ricorso ex art. 98 l.fall. il Crispo propose opposizione allo stato passivo, chiedendo l’ammissione del credito nella maggior misura originariamente richiesta (euro 4.945,00 mensili), «in prededuzione ovvero, in via privilegiata o, in subordine, in via chirografaria, con collocazione su tutte le masse», eventualmente anche a titolo di «giusto compenso a mero titolo indennitario» o, in linea gradata, a titolo indennitario ma pur sempre pari all’entità del canone mensile pattuito nel successivo e nuovo contratto di locazione stipulato a seguito del rilascio dell’immobile da parte della curatela (euro 4.500,00 mensili). 3. – Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente l’opposizione, osservando: i) che, per il periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento, il Crispo ha diritto al corrispettivo convenuto in forza del contratto munito di data certa opponibile al fallimento (canone mensile di euro 4.945,00) ai sensi dell’art. 1591 c.c.; ii) che il Crispo «ha per la prima volta nel ricorso in opposizione in esame chiesto l’ammissione in prededuzione del credito maturato dopo il fallimento e cioè per i canoni maturati durante la detenzione dell’immobile di cui in ricorso in capo alla Curatela», avendo invece originariamente richiesto «l’ammissione del suddetto credito solo in 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 23653/2015 Numero sezionale 1649/2022 Numero di raccolta generale 17728/2022 via privilegiata o chirografaria e quindi erroneamente quale credito Data pubblicazione 31/05/2022 concorsuale e non prededucibile»; iii) che «la questione relativa alla qualificazione di un credito come concorsuale o come prededucibile è rilevabile d’ufficio»; iv) che «in sede di opposizione a stato passivo la domanda può essere rigettata anche per un motivo diverso da quelli oggetto del rigetto totale o parziale deciso dal Giudice delegato»; v) che quindi «deve essere dichiarata inammissibile la nuova domanda in prededuzione e devono essere rigettate le domande di ammissione in via privilegiata e chirografaria, essendo il credito in oggetto non qualificabile come concorsuale»; vi) che «deve essere rigettata la domanda di ammissione per oneri condominiali, per difetto di prova degli stessi». 3.1. – Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria; il Fallimento ha resistito con controricorso, illustrato da memorie. 4. – L’ordinanza interlocutoria n. 5586 del 06/03/2017 ha rimesso la trattazione della causa alla pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. – Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per non essersi il tribunale pronunciato «sulla questione relativa alla natura e consistenza del credito maturato dopo la dichiarazione di fallimento» (e cioè se fosse pari al canone contrattuale ex art. 1591 c.c. o all’equo indennizzo ex art. 80 l.fall. «sul presupposto della pretesa “inopponibilità” al fallimento dell’intervenuta risoluzione del contratto de quo») – del quale andava invece accertata «la natura indennitaria (secondo quanto stabilito dal giudice delegato, sul presupposto dell’inopponibilità della 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 23653/2015 Numero sezionale 1649/2022 Numero di raccolta generale 17728/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 locazione risolta al fallimento e, quindi, l’inquadramento del credito in una fase pre fallimentare) ovvero risarcitoria» – limitandosi «apoditticamente ad escludere la natura “non concorsuale” di tale credito, affermando che esso è di natura esclusivamente prededucibile» e provvedendo «d’ufficio ad escludere totalmente la sussistenza del predetto credito poiché chiesto in una collocazione errata (….) senza nemmeno esaminare e considerare le ulteriori domande subordinate proposte». 4.2. – Con il secondo mezzo si deduce ancora violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.) nonché violazione degli artt. 93 e 111 l.fall., in quanto la domanda, «anche a voler ammettere che trattasi di credito non avente natura chirografaria (….) in assenza della prospettazione di una specifica causa di privilegio ex art. 111 n. 2 comma 1 L.Fall., andava intesa nel senso che la richiesta principale non poteva essere che quella della prededuzione»; inoltre, il tribunale avrebbe «inopinatamente escluso tout court la sussistenza del credito, senza neppure riconoscerlo o individuarlo nel diverso rango indicato dal primo Giudice, ossia in chirografo». 5. – I motivi, per vero alquanto contorti e confusi nella loro illustrazione, vanno esaminati congiuntamente e possono trovare solo parziale accoglimento, nei termini che seguono. 5.1. – In primo luogo, non è stata censurata la ratio decidendi relativa alla inammissibilità della domanda di prededuzione in ragione della sua novità (sul tema di emendatio e mutatio libelli con riguardo al titolo di prelazione o prededuzione in sede di accertamento del passivo fallimentare v., da ultimo, Cass.2899/2022 e 6279/2022), sicché non residua alcun margine di apprezzamento circa l’interpretazione del tenore effettivo, e non meramente letterale, dell’originaria domanda tardiva, che si assume 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 23653/2015 Numero sezionale 1649/2022 Numero di raccolta generale 17728/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 mutata solo in sede di opposizione allo stato passivo (in termini, Cass. 118/2016). 5.2. – Entrambi i motivi aggrediscono invece la ratio decidendi relativa all’esclusione tout court del credito, nonostante la richiesta subordinata di ammissione al chirografo. 5.3. – Al riguardo appare assorbente il rilievo che l’ammissione al chirografo (anche) dell’indennità di occupazione sine titulo dell’immobile maturata dopo la dichiarazione di fallimento – sia pure nella minor misura quantificata dal giudice delegato – non è stata impugnata né dal curatore né da altri creditori, valendo anche in sede di opposizione allo stato passivo il divieto di reformatio in peius derivante dai principi in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza (che presiedono alla formazione del quantum devolutum e del thema decidendum in appello, ai sensi degli artt. 329 e 342 c.p.c.), non potendo il curatore e gli altri creditori giovarsi di un effetto (la totale esclusione del credito dal passivo) che avrebbero potuto conseguire solo attraverso l’impugnazione ex art. 98, comma 3, l.fall. (cfr., in generale, Cass.21504/2020). 5.4. – In ogni caso, il preteso rilievo officioso della natura “non concorsuale” del credito, ritenuto dal tribunale pacificamente prededucibile, non poteva costituire ragione sufficiente per il diniego di ammissione in via chirografaria, poiché, in forza del principio dispositivo, il creditore ben può rinunciare al diritto alla collocazione prededuttiva e limitarsi a chiedere l’ammissione del credito al chirografo, senza che ciò comporti, in ipotesi, la violazione del principio di immutabilità della domanda in sede di opposizione allo stato passivo fallimentare, in assenza di mutazione dei suoi elementi costitutivi (cfr. Cass. 9730/2022 in tema di rinuncia al privilegio). 6 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 23653/2015 Numero sezionale 1649/2022 Numero di raccolta generale 17728/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Ipotesi, questa, comunque non ricorrente nel caso di specie, in cui l’opponente aveva ab initio chiesto espressamente, in subordine, la collocazione chirografaria del credito, e l’aveva riproposta in sede di opposizione allo stato passivo anche per il caso in cui la prededuzione fosse stata negata, come poi è avvenuto per ragioni processuali. 6. – Il ricorso va quindi accolto e il decreto impugnato va cassato con rinvio per quanto di ragione, anche per la statuizione sulle spese processuali del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F