CassazionedecretoSezione UDecisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 18630/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8105/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (00390090215) , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 22,, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] L [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di TRIB.SUP. [OSCURATO:PERSONA] n. 16/2023depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Osserva 1. La vicenda al vaglio può sintetizzarsi nei termini di cui appresso. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano al Tribunale superiore delle acque pubbliche, chiamando in causa la Provincia autonoma di Bolzano e la Società cooperativa per l’utilizzo di fonti energetiche [OSCURATO:PERSONA], chiedendo annullarsi il decreto assessoriale n. 16752 del 5/9/2018, che aveva rigettato le domande di “Athesia”, “[OSCURATO:PERSONA]”, “[OSCURATO:SOCIETA]”, Huber e “Tasser”; nonché del parere negativo rilasciato dalla Conferenza di servizi in materia ambientale del 6/6/2018 (nota dell’Ufficio valutazione impatto ambientale prot. n. 401437 del 14/6/2018). Con le domande, corredate di progetto e caratteristiche tecniche, era stato chiesto autorizzarsi derivazione dal [OSCURATO:PERSONA] o Bozzezza, Comune di [OSCURATO:PERSONA], a scopo idroelettrico. [OSCURATO:PERSONA] dei servizi si era espressa negativamente evidenziando in via principale che i progetti presentati superavano il limite massimo d’utilizzo, quantificato nel 70% del corso d’acqua a partire da un bacino imbrifero di 6 Km quadrati ; in via aggiuntiva si era, altresì, rilevata l’esigenza di non decrementare la idoneità degli habitat per l’ittiofauna. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] rigettò il ricorso sulla base, in sintesi, degli argomenti portanti seguenti. Chiariva il Giudice che la legge della Provincia autonoma n. 2, 26/1/2015, che ridisciplinava il regime delle derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica con potenza nominale annua inferiore a 3.000 kW, all’art. 1 consentiva il rilascio di autorizzazioni conformemente al piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), di cui al d.P.R. n. 670, 31/8/1972, nonché al piano di tutela di cui all’art. 27 della l. provinciale n. 8, 18/6/2002. Poiché il PGUAP non era stato ancora approvato alla fissata data del 30/6/2015, la Provincia di Bolzano, con il provvedimento n. 834/2015 aveva previsto un regime transitorio, diretto al fine di non pregiudicare, nelle more, scopi e obiettivi del piano generale, che licenziato dalla Giunta provinciale con la delibera n.704 del 26/4/2010, era stato approvato solo ben successivamente (d.P.R. 22/6/2017, G.U. n. 181, 4/8/2017). Soggiungeva che la finalità principale del piano era costituita dalla garanzia per l’uso sostenibile della risorsa, che lo stesso costituisce parte integrante del piano di gestione delle acque del distretto delle [OSCURATO:PERSONA] 2010-2015, costituente a sua volta atto di programmazione previsto dall’art. 13 della direttiva quadro sulle acque (2000/60/Ce) e che il provvedimento n. 834/2015 assicurava il raggiungimento dello scopo fino all’approvazione definitiva del PGUAP, a salvaguardia del sistema fluviale, disponendo che i corsi d’acqua reputati “sensibili” erano sottratti al regime concessorio. In conclusione, il provvedimento impugnato non aveva efficacia retroattiva, in contrasto con l’art. 25 Cost. e con l’art. 11 delle preleggi, poiché trovava applicazione per i procedimenti che, seppure avviati prima, non erano stati ancora definiti. Inoltre, non venivano condivise le sollevate censure d’irragionevolezza e non proporzionalità, stante che la salvaguardia disegnata con l’adozione del piano nel 2010, non avrebbe potuto essere frustrata per il solo fatto che l’approvazione fosse giunta a distanza di cinque anni. Salvaguardia, si soggiunge, modulata sulla base di specifici criteri (nel caso in esame il criterio K, relativo ai corsi d’acqua per i quali i tratti di deflusso libero in seguito a derivazioni idroelettriche è già inferiore al 50%) e, quel che più rileva, confermata pienamente dalle prescrizioni del PGUAP. Né, peraltro, la presentazione della domanda di concessione anteriormente alla conclusione del procedimento di comparazione ex artt. 9 e segg. r.d. n. 1775/1933, radicava alcuna posizione giuridica tutelabile. 2. Avverso la sentenza del T.S.A.P. ricorrono [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], Markus e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimi succeduti mortis causa a [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Bolzano resiste con controricorso. 3. Con il primo motivo viene denunciata Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 201 del regio decreto n. 1775 del 1933, dell’art. 111 Cost., dell’art. 374 c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione del Piano Generale di Utilizzazione delle [OSCURATO:PERSONA] (PGUAP) di cui al D.P.R. 22.6.2017 . I ricorrenti attribuiscono a un “abbaglio dei sensi” la circostanza che la sentenza impugnata abbia reputato che il PGUAP dettasse criteri fissi e determinati . La sussistenza dell’errore trovava conferma indiretta nel decreto assessoriale n. 16762/2018 e nel parere negativo espresso dalla Conferenza di servizi, i quali avevano disatteso la pretesa privata assumendo, non già la violazione del PGUAP, bensì affermando di avere inteso dare applicazione ai criteri di cui alla delibera della Giunta n. 834/2015. 4. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34, comma 1 della legge provinciale n. 2 del 2015 ai sensi dell’art. 201 del regio decreto n. 1775 del 1933, dell’art. 111 Cost., dell’art. 374 c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. . Si afferma che la decisione si era posta in contrasto con il citato art. 34, dal momento che la disposizione in parola assegnava alla Giunta il potere di determinare i tratti fluviali particolarmente sensibili e non autorizzava, allo scopo di salvaguardare gli effetti del Piano in itinere, l’introduzione di un regime transitorio. 5. Entrambi i motivi, tra loro osmotici, vanno rigettati. 5. 1. Il complesso censorio si pone ai limiti dell’ammissibilità in quanto in larga parte invoca impropria opera esplorativa di questa Corte quanto a individuazione della specifica regola iuris asseritamente violata e dell’asserito contrasto, attraverso l’indistinta e aspecifica indicazione di una serie di norme asseritamente violate (cfr. S.U. n. 32415/2021). 5. 2. Come si è visto la sentenza impugnata ha reputato legittimo il diniego sulla base deldecreto provinciale n. 834/2015 , il quale aveva dettato la disciplina transitoria, in attesa dell’entrata in vigore del PGUAP, affinché le finalità da quest’ultimo strumento generale non rimanessero pregiudicate nel tempo (peraltro non breve) trascorso tra l’adozione e la sua approvazione ed entrata in vigore. La legge provinciale di cui si discute al primo comma del suo primo articolo prevede: La presente legge disciplina le derivazioni di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica mediante impianti con una potenza nominale media annua inferiore a 3.000 kW, in conformità al Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, del Piano di tutela delle acque di cui all'art. 27 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e nel rispetto dei principi della libera concorrenza, della libertà di stabilimento, della trasparenza, della non discriminazione, dell'assenza di qualsiasi conflitto di interessi, nonché un uso più efficiente delle risorse . Il comma 1 dell’art. 34 del medesimo corpo normativodispone : Fino all'entrata in vigore del Piano di tutela delle acque e comunque non oltre il 30 giugno 2015 non vengono accettate nuove domande. Fino all'entrata in vigore di tale piano la Giunta provinciale, sentiti il Consiglio dei comuni, il tavolo di esperti sull'energia e le associazioni ambientaliste più rappresentative dell'[OSCURATO:PERSONA], determina i tratti di corsi d'acqua particolarmente sensibili, che sono in ogni caso esclusi dall'utilizzo idroelettrico . Poiché la “ratio” della legge è quella di non rendere vano l’approvando piano, così procurando danni e squilibri ambientali difficilmente rimediabili, il decreto provinciale n. 834/2015 non si pone in contrasto con essa, la quale, piuttosto chiaramente persegue l’anzidetta finalità (sulla legittimità dell’anzidetto decreto si veda S.U. n. 25164/2021 e sulla tematica della tutela fluviale nella Provincia autonoma di Bolzano S.U. n. 32415/2021). In tal senso, univocamente, non solo il divieto di accettare nuove domande fino al 30/6/2015, data entro la quale si prevedeva l’entrata in vigore del piano, ma soprattutto la creazione di un procedimento volto a escludere i corsi d’acqua particolarmente sensibili dall’utilizzo idroelettrico. Le domande vennero rigettate, come si è accennato, perché i progetti di sfruttamento superavano il limite massimo consentito dalla delibera del 2015. Non si trattava, perciò, di una preclusione generalizzata, ma di un divieto in concreto accertato a riguardo di quel corso d’acqua, a cagione della soglia d’utilizzo per finalità idroelettriche. Accertamento conseguito attraverso la Conferenza di servizi all’uopo convocata. Quindi, nessuna applicazione di previsione astratta e generalizzata, ma l’apprezzamento della necessità di tutelare il corso d’acqua, scaturita dall’utilizzo di ragionevoli criteri di salvaguardia, che tenevano conto della natura e morfologia dei corsi d’acqua della Provincia di Bolzano. 5. 3. In disparte, quanto alla dedotta violazione dell’art. 111 Cost. va osservato che la denunzia di violazione di norme costituzionali è inammissibile, stante che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (S.U.n. 25573/2020 , Rv. 659459 – 01 ; Cass. nn. 15879/2018, 3709/2014). 5. 4. Non comprensibile, né spiegata, risulta la dedotta violazione degli artt. 374 e 360 cod. proc. civ.: la prima disposizione disciplina la pronuncia a sezioni unite e la seconda individua i vizi deducibili in sede di legittimità 6.Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano Violazione della normativa europea e nazionale in materia di utilizzazione delle acque: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 117, comma 1 Cost., in relazione alla direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 in combinato disposto con l’art. 9, n. 9 dello Statuto per la Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA]/Sudtirol – D.P.R. n. 670 del 1972 n. 152 del 2006, in particolare degli artt. 76 e ss. ed ella parte terza del medesimo (così come sostituito dall’allegato 1 al d.m. n. 260 del 2010), nonché dell’art. 34, comma 1 della legge provinciale n. 2 del 2015 e degli artt. 24 e 25 della legge provinciale n. 8 del 2002. Violazione delle fonti del diritto, ai sensi dell’art. 201 del regio decreto n. 1775 del 1933, dell’art. 111 Cost., dell’art. 374 c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. . Si addebita all’Amministrazione provinciale di non essersi attenuta al criterio eurounitario di accertamento in concreto dell’incompatibilità dell’intervento e, di conseguenza, alla sentenza, di avere violato o falsamente applicato le norme richiamate. A titolo esemplificativo i ricorrenti evocano la direttiva Habitat 92/43 CEE, la quale all’art. 6 richiedeva una valutazione dell’incidenza in concreto. Non era, peraltro, conforme al sistema, soggiungono, la previsione di vincoli tassativi (si fa espresso riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2011). 6. 1. Il motivo è infondato. In primo luogo va chiarito che la sentenza della Corte costituzionale n. 67/2011 non risulta in questa sede dirimente. La lettura del dispositivo appare emblematico ed esaustivo: È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 54, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009, che ha emendato l'art. 10, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 31 del 2008, a sua volta già sostitutivo dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9. La norma impugnata prolunga in modo implicito e irragionevole la moratoria generalizzata relativamente all'installazione di impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili, senza alcuna plausibile giustificazione al riguardo. In più, la disposizione censurata autorizza eccezionalmente l'installazione, su terreni di proprietà pubblica, di impianti fotovoltaici, sotto la responsabilità di soggetti pubblici che operano nel settore - in mancanza di vincoli di sorta circa la destinazione della produzione - esclusivamente a fini di profitto. Tale previsione derogatoria non solo è direttamente lesiva dell'art. 3 Cost., ma introduce un elemento di forte distorsione nell'accesso al mercato delle fonti rinnovabili, assegnando ai soggetti pubblici una indebita e ingiustificata posizione di vantaggio. In tal modo la norma regionale impugnata frustra l'esigenza di consentire la piena apertura del mercato nel settore delle energie rinnovabili a tutti gli operatori economici. Ne risulta, così, pregiudicata la tutela della concorrenza, che appartiene alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., a ulteriore presidio della libertà d'iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost. Rimangono assorbiti gli altri profili di illegittimità denunciati . In quel caso la Corte costituzionale rinvenne l’intento legislativo di distorcere le regole del mercato attraverso un meccanismo, peraltro del tutto leggibile, mediante il quale, mentre veniva consentito, sia pure eccezionalmente, l’installazione d’impianti su terreni di proprietà pubblica, erano vietati in modo assoluto, senza plausibile spiegazione, gli impianti su terreni di privati su tutto il territorio regionale. Si tratta di vicenda, quindi, certamente non sovrapponibile a quella qui in esame, sia da un punto di vista fattuale, che dei parametri di valutazione di costituzionalità. [OSCURATO:PERSONA] 92/43 CE, art. 6, co. 3: Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica . Esattamente all’opposto di quel che reputa il ricorso la disposizione, inserita nella direttiva richiamata, che insieme alla direttiva Uccelli 2009/147/CE, costituisce la trave portante della tutela eurounitaria della biodiversità, e base di “[OSCURATO:PERSONA] 2000”, impone una severa valutazione (anche di progetti solo indirettamente implicati) dell’impatto ambientale; progetti che possono essere approvati solo dopo acquisita la certezza che ess[i] non pregiudich[eranno] l’integrità del sito . Qui, per vero, tenuto conto della peculiare ricchezza della fauna (anche ittica) e della flora, dell’orografia dei luoghi, delle circoscritte dimensioni degli stessi, della compressione in atto del flusso, del bacino imbrifero e delle caratteristiche ambientali meritevoli di particolare preservazione, il divieto si fonda sul presupposto della non sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale minime per autorizzare i progetti. Non ha alcun apprezzabile senso il richiamo alla direttiva Uccelli 2009/147/CE, indirizzata alla protezione degli uccelli. Nel resto il motivo non è scrutinabile per le ragioni già svolte in relazione ai primi due motivi: mancata esplicitazione della regola iuris, e dell’asserito contrasto; asserita violazione di norma costituzionale; impropria inclusione tra le norme denunciate come violate degli artt. 360 e 374 cod. proc. civ. 7. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per non essersi pronunciato il Collegio, in ordine al secondo, terzo, quinto e sesto motivo d’impugnazione . Si afferma che il corso d’acqua, nel tratto interessato risultava classificato come poco sensibile dalla delibera n. 834/2015: il [OSCURATO:PERSONA] nella parte a monte era stato classificato come particolarmente sensibile, mentre in quella a valle, poco sensibile. La motivazione del parere di rigetto, viene soggiunto, si appoggiava sull’inconferente criterio ancorato al superamento del limite massimo di utilizzo, nel mentre i punti di localizzazione dei progetti non erano assoggettati a vincoli e la restituzione dell’acqua turbinata si sarebbe dovuta riversare nel tratto meno sensibile. Il non aver preso in considerazione quanto sopra aveva importato anomalia motivazionale, tale da rendere la motivazione meramente apparente, non avendo reso percepibili le ragioni della decisione. Infine, non era stata data risposta alle osservazioni (che qui vengono nomati “motivi” d’impugnazione) dei ricorrenti che avevano denunciato la violazione di norme costituzionali e ordinarie, per avere la Provincia rilasciato una concessione che superava il 70% sul [OSCURATO:PERSONA]. 6. 1. La doglianza è inammissibile. I ricorrenti lamentano omessa pronuncia su quelli che vengono qualificati “motivi di impugnazione”; di conseguenza il riferimento alla mancanza di motivazione, non può che riportarsi al mancato pronunciamento. In altri termini, con la denuncia di omessa pronuncia viene prospettata la mancata decisione su un punto controverso, con violazione del vigente art. 112 cod. proc. civ., nel mentre l’omessa motivazione implica l’intervenuta decisione in assenza di giustificazione motivazionale (cfr., ex multis, Cass. nn. 6150/2021, 13866/2014). Il vizio così delineato deve essere fatto valere con lo speciale procedimento di rettificazione preveduto dall’art. 204 del r.d. n. 1775/1933, per le ipotesi di extrapetizione, omessa pronuncia su una domanda, o su un capo, o la presenza di disposizioni contraddittorie ex art. 517, nn. 4, 5, 6 e 7, cod. proc. civ. del 1865. Sul punto è bastevole riportare quanto di recente chiarito da queste Sezioni unite (n. 105, 4/1/2023): L’art.204 T.U. [OSCURATO:PERSONA], R.D. 1775/1933, stabilisce: «Art. 204. Per la rettificazione delle sentenze pronunciate dai Tribunali delle acque pubbliche e dal Tribunale Superiore si osserva il disposto dell'articolo 473 del Codice di procedura civile. La rettificazione può essere domandata anche pei casi previsti ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 517 del Codice di procedura civile, oppure se sia stato violato l'articolo 357 del citato Codice o siasi omesso uno dei requisiti indicati nei numeri 7, 8 e 9 dell'articolo 360 del Codice medesimo. Le correzioni, in caso di dissenso, sono proposte con ricorso, a norma dell'articolo 151». L’art.473 del Codice di procedura civile del 1865 disciplinava la correzione di errori, mentre l’art.517 nn. 4,5,6 e 7 concerneva i motivi di impugnazione per extrapetizione, omissione di pronuncia su una domanda o su un suo capo o per disposizioni contraddittorie e l’art.357 riguardava la composizione del collegio giudicante, stabilendo che non dovessero partecipare alla deliberazione i giudici che non avevano assistito alla causa, con il numero di votanti indicato dalla legge; infine, i nn. 7, 8 e 9 dell’art.360 del Codice del 1865 indicavano elementi essenziali nella sentenza, quali dispositivo, data, sottoscrizione dei giudici. L’art. 208 dello stesso T.U. così recita: « Per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo si osservano le norme del Codice di procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento e delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili nonché', pei ricorsi previsti nell'articolo 143, le norme del Titolo III, Capo II, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul Consiglio di Stato». La rettificazione dinanzi allo stesso giudice che ha emesso la decisione (TRAP o TSAP) consiste, quindi, in un rimedio finalizzato, oltre alla correzione di meri errori materiali, mezzo implicante un apprezzamento oggettivo e sostanzialmente incontestabile, anche all’eliminazione di particolari errores in procedendo, quali l’extrapetizione o l’omissione di pronuncia su una domanda o su di un suo capo o la presenza di disposizioni contraddittorie (nn. 4,5,6 e 7 art.517 c.p.c. 1865), secondo un modello di mezzo propriamente impugnatorio, implicante un giudizio da parte dello stesso Giudice delle Acque sul suo corretto operato nell’iter decisionale. Questa Corte ha già più̀volte affermato (Sez. Un., Sentenza n. 488 del 2019; Sez. Un., Sentenza n. 19448 del 2009) che, avverso l'omessa pronuncia del Tribunale superiore delle acque pubbliche, il rimedio esperibile non ̀ il ricorso per cassazione, bensì lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione al medesimo Tribunale superiore, come disposto dall'art. 204 del r. d. n. 1775 del 1933, recante un rinvio «recettizio» ai casi previsti dall'art. 517 del codice di rito del 1865 [ovvero alle seguenti ipotesi: «se la sentenza "abbia pronunciato su cosa non domandata", "se abbia aggiudicato più̀di quello che era domandato", "se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda" e "se contenga disposizioni contraddittorie"»]; tenendo presente che, inoltre, l'art. 204 menzionato non distingue ed accomuna, anzi, il rimedio della rettificazione sia con riferimento alle pronunce del TSAP che riguardo a quelle del TRAP (Cass. Sez. Un. n. 157/2020). In sostanza, la giurisprudenza di queste Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un. n. 505/2011, n. 9662/2014 e n. 16969/2019) ̀ univoca nel ritenere che - ai sensi dell'art. 204 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (c.d. T.U. delle acque), che opera un rinvio «recettizio», o fisso o materiale, alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 - qualora si assuma che il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] sia incorso nel vizio di extrapetizione o di omessa pronuncia, l'impugnazione esperibile ̀ l'istanza di rettificazione al medesimo Tribunale Superiore e non il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione, di cui ai successivi artt. 200-202 dello stesso T.U., esperibile, invece, in caso di omesso esame di un motivo, non rientrando quest'ultima ipotesi tra quelle per cui ̀ prevista la rettificazione ai sensi del citato art. 204 . 7. Rigettato il ricorso nel suo complesso, il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna iricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi