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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 32377/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità civile di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è, altresì, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 7-9 sulla ritenuta responsabilità civile conseguente al contestato reato); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata riduzione della provvisionale ed il rigetto della sospensione dell'esecutività della relativa statuizione, è del tutto aspecifico, limitandosi i ricorrenti a contestare l'importo - invece congruamente motivato in relazione alla somma dovuta alla persona offesa - e ad asserire l'impossibilità economica di provvedere al pagamento; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. NII.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità civile di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è, altresì, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 7-9 sulla ritenuta responsabilità civile conseguente al contestato reato); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata riduzione della provvisionale ed il rigetto della sospensione dell'esecutività della relativa statuizione, è del tutto aspecifico, limitandosi i ricorrenti a contestare l'importo - invece congruamente motivato in relazione alla somma dovuta alla persona offesa - e ad asserire l'impossibilità economica di provvedere al pagamento; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. NII. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32377/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris