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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28691/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 15 dicembre 1988; avverso la sentenza dell'Il ottobre 2021, della Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'Appello di Messina, con la sentenza indicata in epigraf e, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato (di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 7 cod. pen.) e di indebito utilizzo di carte di credito (81, 493-ter cod. pen.) e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa esclusione dell'ulteriore circostanze aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., ha rideterminato la pena in anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro mille di multa.

Avverso tale decisione propone ricorso l'imputato, articolando tre motivi di censura (tutti formulati sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione) e deducendo:

1. con il primo, l'insussistenza dell'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen., in quanto il furto sarebbe avvenuto all'interno di uno studio medico.

Occorrerebbe valutare concretamente, secondo la difesa, la sussistenza di condizioni di sorveglianza e controllo idonei ad ostacolare l'apprensione della res;

2. con il secondo, la particolare severità del trattamento sanzionatorio irrogato in ragione dell'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'atteggiamento assolutamente collaborativo dell'imputato;

3. con il terzo, in ultimo, l'applicazione dell'aumento per la recidiva contestata, non sussistendo le condizioni necessarie per poter ritenere sussistente l'aggravante. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente inammissibile.

1.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto genericamente formulato (così come il relativo motivo di appello).

Il ricorrente si limita a richiamare un precedente di questa Corte (e la conseguente necessità di verificare, in concreto, eventuali condizioni di sorveglianza e controllo idonei ad ostacolare l'apprensione della res), senza, però, contestualizzarlo.

Omette, quindi, di evidenziare, in relazione al caso concreto, quali fossero le condizioni che, in ipotesi, avrebbero rappresentato un ostacolo alla potenziale apprensione del bene esposto alla pubblica fede: e ciò in relazione al dovere di contrastare in termini specifici l'apparato argomentativo della sentenza impugnata.

1.2. Il secondo motivo è ugualmente inammissibile, in quanto il giudice, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche ben può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o non il riconoscimento del beneficio (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163).

E la Corte territoriale ha unitariamente evidenziato gli elementi attraverso i quali ha valutato insussistenti le circostanze attenuanti generiche, richiamando, a tal fine, la negativa personalità dell'appellante, gravato da numerosi precedenti penali, e la gravità del fatto, desunta dalle plurime violazioni poste in essere.

1.3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto la corte territoriale, nell'applicare l'aumento per la contestata recidiva, con analitica manifestazione ("non può non considerarsi come tali condotte siano indice di un'evidente e mai sopita pericolosità, ove si consideri che nessuna efficacia deterrente hanno sortito sullo stesso le condanne già riportate per fatti specifici.

Le superiori considerazioni sono confermate proprio dalle condotte tenute e dalle modalità di commissione dei fatti oggetto del presente procedimento che impongono, ad avviso della Corte, l'applicazione dell'aumento della pena per la recidiva"), ha dato conto di aver valutato non solo il dato formale della reiterazione del reato, ma, alla luce del criterio più volte ribadito da questa Corte (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183), anche l'effettiva pericolosità dell'imputato.

E i limiti del giudizio di legittimità precludono la possibilità di un sindacato nel merito della valutazione stessa.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 15 dicembre 1988; avverso la sentenza dell'Il ottobre 2021, della Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'Appello di Messina, con la sentenza indicata in epigraf e, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato (di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 7 cod. pen.) e di indebito utilizzo di carte di credito (81, 493-ter cod. pen.) e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa esclusione dell'ulteriore circostanze aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., ha rideterminato la pena in anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro mille di multa. Avverso tale decisione propone ricorso l'imputato, articolando tre motivi di censura (tutti formulati sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione) e deducendo: 1. con il primo, l'insussistenza dell'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen., in quanto il furto sarebbe avvenuto all'interno di uno studio medico. Occorrerebbe valutare concretamente, secondo la difesa, la sussistenza di condizioni di sorveglianza e controllo idonei ad ostacolare l'apprensione della res; 2. con il secondo, la particolare severità del trattamento sanzionatorio irrogato in ragione dell'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'atteggiamento assolutamente collaborativo dell'imputato; 3. con il terzo, in ultimo, l'applicazione dell'aumento per la recidiva contestata, non sussistendo le condizioni necessarie per poter ritenere sussistente l'aggravante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente inammissibile. 1.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto genericamente formulato (così come il relativo motivo di appello). Il ricorrente si limita a richiamare un precedente di questa Corte (e la conseguente necessità di verificare, in concreto, eventuali condizioni di sorveglianza e controllo idonei ad ostacolare l'apprensione della res), senza, però, contestualizzarlo. Omette, quindi, di evidenziare, in relazione al caso concreto, quali fossero le condizioni che, in ipotesi, avrebbero rappresentato un ostacolo alla potenziale apprensione del bene esposto alla pubblica fede: e ciò in relazione al dovere di contrastare in termini specifici l'apparato argomentativo della sentenza impugnata. 1.2. Il secondo motivo è ugualmente inammissibile, in quanto il giudice, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche ben può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o non il riconoscimento del beneficio (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163). E la Corte territoriale ha unitariamente evidenziato gli elementi attraverso i quali ha valutato insussistenti le circostanze attenuanti generiche, richiamando, a tal fine, la negativa personalità dell'appellante, gravato da numerosi precedenti penali, e la gravità del fatto, desunta dalle plurime violazioni poste in essere. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto la corte territoriale, nell'applicare l'aumento per la contestata recidiva, con analitica manifestazione ("non può non considerarsi come tali condotte siano indice di un'evidente e mai sopita pericolosità, ove si consideri che nessuna efficacia deterrente hanno sortito sullo stesso le condanne già riportate per fatti specifici. Le superiori considerazioni sono confermate proprio dalle condotte tenute e dalle modalità di commissione dei fatti oggetto del presente procedimento che impongono, ad avviso della Corte, l'applicazione dell'aumento della pena per la recidiva"), ha dato conto di aver valutato non solo il dato formale della reiterazione del reato, ma, alla luce del criterio più volte ribadito da questa Corte (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183), anche l'effettiva pericolosità dell'imputato. E i limiti del giudizio di legittimità precludono la possibilità di un sindacato nel merito della valutazione stessa. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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