CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33163/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza dell'8 luglio 2021, riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Cosenza, in data 14 novembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] lo condannava in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in relazione all'art. 474 cod. pen. - violazione di legge nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in relazione alla ricettazione - violazione di legge in relazione all'art. 648, comma 2 cod. pen illogicità ed erroneità della motivazione nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere la fattispecie attenuata della particolare tenuità. - errata applicazione della legge penale in relazione alla definizione degli aumenti di pena per la continuazione. I vizi denunciati non sussistono; ed infatti la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. Il ricorrente si limita a controaffermare le valutazioni contenute nel provvedimento impugnato. Laddove la Corte territoriale evidenziava che gli articoli rinvenuti nella disponibilità del ricorrente presentavano in modo visibile segni distintivi falsificati ed erano chiaramente detenuti, visto il numero rilevante, per la vendita. Inoltre, desumeva la consapevolezza dell'imputato circa la provenienza illecita della merce dalle sue dichiarazioni, avendo egli ammesso di averla acquistata ad un prezzo esiguo da un soggetto ignoto. Quanto al quarto motivo, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). La Corte di appello richiamando i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. stimava equo un aumento per la continuazione di due mesi offrendo una motivazione sulla definizione del trattamento sanzionatorio che non si presta ad alcuna censura in questa sede (pag. 5 della sentenza impugnata). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così de