CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 19803/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 44. R.G. 35559 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'uno l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 640 cod. pen. ed il vizio motivazionale per omessa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 641 cod. pen. e l'altro la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, con particolare riguardo alle ragioni sottese all'esclusione dell'art. 131-bis cod. pen. per la reiterazione della condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]