CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 18121/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava l'istanza nell'interesse diinostra [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere l'applicazione, ex art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato, in relazione alle pene irrogate al predetto per reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, separatamente giudicati con sentenze divenute irrevocabili rispettivamente in data 8 gennaio 2019 e in data 8 settembre 2020. 2. Propone ricorso per cassazione il condannato, tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizi della motivazione. 3. La motivazione adottata ha appropriatamente spiegato che trattandosi di episodi di spaccio di stupefacenti uno commesso il 27 dicembre 2017 e l'altro commesso il 28 aprile 2019, il dato cronologico, costituito da un così estesa distanza temporale, costituiva un indicatore prevalente su ogni altro. Le censure mosse nel ricorso si oppongono a tali pertinenti apprezzamenti, continuando a citare semplicemente l'avvenuta commissione dei reati in materia di droga nella città di Roma, ossia elementi concretamente privi di ogni specificità indicativa. La difesa cita, inoltre, una detenzione sopraggiunta per il primo reato che semmai costituisce un elemento nel senso di una frattura rispetto ai momenti ideativi quanto alla consumazione dello stesso genere di reati di spaccio. Si tratta, dunque, di censure tutte prive di ogni attitudine a dimostrare i vizi denunziati. 4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore RoOerto Binenti [OSCURATO:PERSONA]