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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18595/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 3 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena, pronunciata il 12 ottobre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di rapina aggravata, ha escluso la circostanza aggravante di aver posto con violenza taluno in stato di incapacità di volere o di agire di cui all'art. 628, terzo comma n. 3, cod. pen. e, fermo restando il giudizio di equivalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche con le aggravanti residue, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il difetto della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle contestate aggravanti, è manifestamente infondato in quanto il giudizio di equivalenza è fondato su una motivazione esente da manifesta illogicità (si veda, in particolare, pag. 4 ove i giudici di appello hanno rimarcato la correttezza del bilanciamento in termini di equivalenza, vista la gravità del fatto e la pregnanza delle aggravanti del numero delle persone e dell'utilizzo dell'arma, puntata al fianco della p.o.) e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti costituisce esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838- 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti., P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 3 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena, pronunciata il 12 ottobre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di rapina aggravata, ha escluso la circostanza aggravante di aver posto con violenza taluno in stato di incapacità di volere o di agire di cui all'art. 628, terzo comma n. 3, cod. pen. e, fermo restando il giudizio di equivalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche con le aggravanti residue, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il difetto della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle contestate aggravanti, è manifestamente infondato in quanto il giudizio di equivalenza è fondato su una motivazione esente da manifesta illogicità (si veda, in particolare, pag. 4 ove i giudici di appello hanno rimarcato la correttezza del bilanciamento in termini di equivalenza, vista la gravità del fatto e la pregnanza delle aggravanti del numero delle persone e dell'utilizzo dell'arma, puntata al fianco della p.o.) e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti costituisce esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838- 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti., P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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