CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47113/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore Il difensore presente si riporta ai motivi chiedendone l'accogliemnto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] indagato per concorso in estorsione aggravata anche ai sensi dell'articolo 416 bis.1 cod.pen., in danno di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Napoli che ha confermato la misura cautelare della detenzione in carcere disposta dal Gip. Il tribunale, dato atto che il PM aveva presentato richiesta di misura cautelare anche con riguardo al reato di concorso in sequestro di persona, richiesta rigettata dal gip che, pur ritenendo provato l'episodio descritto nel relativo capo di imputazione, aveva affermato che il fatto non integrava l'ipotesi di reato contestato ma rappresentava un pesante atto di intimidatorio nei confronti della parte offesa Borrelli sempre finalizzato ad ottenere la consegna della somma di denaro di cui al capo a) relativo al concorso nell'estorsione pluriaggravata per il quale era stata applicata la misura, confermava l'ordinanza di applicazione della misura. 2. Deduce il ricorrente: 2.1 violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza del reato di estorsione. Contesta la risposta alle deduzioni difensive presentate con la memoria depositata in udienza camerale. Sostiene che la decisione non ha superato le numerose obiezioni difensive e che è stato considerato nella valutazione della gravità indiziaria l'episodio di cui al capo b) quando tali comportamenti non erano ricompresi nel capo a),unico reato per cui vi è misura cautelare. Lamenta l'assoluta contraddittorietà della motivazione in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni dei fratelli Borrelli e la mancanza di riscontri alle stesse. Ritiene i due Borrelli assolutamente inattendibili perché mentono su varie circostanze e si sconfessano a vicenda. Sostiene che la loro versione non regge, trattandosi di soggetti che a dire dello stesso gip non sono affidabili per via dei trascorsi giudiziari specifici. In sintesi, secondo la difesa l'ordinanza impugnata traspone in termini di assoluta assertività quello che è il contenuto della ordinanza cautelare senza alcuna replica alle osservazioni difensive contenute nella memoria versata in atti basandosi per la ricostruzione dei fatti esclusivamente sul contenuto delle intercettazioni telefoniche, come riportate nel titolo cautelare, senza alcun vaglio critico rispetto alle obiezioni mosse all'udienza camerale. Con riguardo alla posizione dell'indagato viene posto in evidenza che rispetto al capo a)- unico per cui vi è misura - il ricorrente avrebbe proferito solo una frase al telefono per ottenere la restituzione di un debito lecito e senza interessi;2.2. violazione di legge perché il reato così come contestato nel capo di imputazione deve essere qualificato come violazione dell'articolo 393 codice penale; 2.3. nullità dell'ordinanza per violazione di legge processuale e per vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Lamenta che il tribunale del riesame non ha speso una parola in ordine alla condotta, meglio allo stile di vita post factumf e in ordine all'attività lavorativa intrapresa dall'indagato, 3. La difesa presentava motivi aggiunti in cui sé insisteva per la richiesta subordinata di riconoscere il delitto ex articolo 393 codice penale e rilevava la contrarietà e la illogicità della motivazione rispetto ad ordinanze dello stesso tribunale a carico dei coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico e versato in fatto. 2. Con riguardo alla gravità indiziaria deve rilevarsi che sin tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente . 2.1. Nel caso in esame il Tribunale ha dato conto che [OSCURATO:PERSONA] aveva incaricato del recupero di un prestito fatto a [OSCURATO:PERSONA] un soggetto malavitoso, tale "Massimo o'serpe", con il quale suo figlio [OSCURATO:PERSONA] era in comunione di intenti e che imponeva il pagamento di una somma ben più gravosa assumendo comportamenti minacciosi tipici di organizzazioni di stampo mafioso. A seguito delle pressanti minacce il debitore [OSCURATO:PERSONA] incaricava il fratello Vincenzo di restituire la somma ricorrendo ad un lontano parente organico in un sodalizio criminale (l'indagato [OSCURATO:PERSONA]) che, simulando un interessamento amicale nella vicenda, conduceva Vincenzo presso tale "Salvatore o' pirata" (identificato in D'[OSCURATO:PERSONA])- esponente apicale dell'omonimo sodalizio criminale- che imponeva a Vincenzo di consegnare il denaro preteso dai Caputo„ rassicurandolo che in tal modo la questione si sarebbe risolta.Ma nonostante il pagamento effettuato al Gallo e al D'Amico proseguivano le pretese minatorie di [OSCURATO:PERSONA] e di "Massimo o' serpe" inducendo il debitore a pagare 500,00 C quale prima tranche della maggior somma dagli stessi pretesi ab origine. 3. Il tribunale del riesame ha risposto alle deduzioni difensive esplicitate nella memoria difensiva sintetizzandole in sette punti (pag. 3,4 e 5 provvedimento impugnato) 3.1. In particolare, ha rilevato che non è corretto limitare la valutazione dei fatti a un singolo segmento di condotta estorsiva specificatamente ricondotto nella provvisoria contestazione di cui al capo a) in considerazione dal fatto che,trattandosi di reato commesso da più soggetti in concorso gif [OSCURATO:PERSONA] risponde anche delle condotte tenute dai suoi correi stante la struttura unitaria del reato. 3.2. Premesso che il percorso criminale dei fratelli Borrelli non mina a priori la loro attendibilità, pur se impone un attento e critico vaglio delle loro deduzioni, ha ritenuto i due Borrelli attendibili e riscontrati da altri soggetti che hanno raccolto le loro confidenze e sono stati diretti testimoni degli atti intimidatori (in particolare tale [OSCURATO:PERSONA] che riferisce per conoscenza diretta). E' stato altresì osservato che nel loro racconto non vi sono reali contrasti ma mere omissioni iniziali in riferimento al coinvolgimento del Marzio, poi identificato nell' indagato [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto in foto dai fratelli Borrelli e dal [OSCURATO:PERSONA], giustificabili sia in ragione della complessità dei fatti narrati che dalla prospettiva valutativa del dichiarante Viene sottolineato come del tutto marginali siano le differenze attinenti alle modalità attraverso le quali il Gallo era posto a conoscenza dei fatti, a fronte di racconti complessi in cui ciascuno dei Borrelli riferiva alcuni segmenti di condotta per conoscenza diretta ed altri ::1e relatd dal fratello. Così come con riguardo ai contrasti rilevati dalla difesa tra il primo e il secondo racconto reso da [OSCURATO:PERSONA] viene evidenziata l'assenza di forti contrasti essendoci solo omissioni su punti della intricata vicendaigiustificabili in ragione del fortissimo timore che l'approccio violento con il Baldassare ed il [OSCURATO:PERSONA] aveva determinato in [OSCURATO:PERSONA]. In sintesi, il Tribunale ha ritenuto indubbia la piena convergenza del narrato dei due fratelli sui punti salienti della vicenda. 3.3. Quanto alla somma effettivamente corrisposta è stato accertata la consegna della somma complessiva di C 3.900,00 a "Marzio" e della somma di C 500,00, quale acconto della maggior somma da questi pretesa. Correttamente il fatto è stato qualificato come estorsione considerati gli interventi del Baldassare e del [OSCURATO:PERSONA] che hanno rimodulato i termini del prestito imponendo, con reiterate ed esplicite minacce, il pagamento di una somma maggiore, rispetto a quella dovuta, destinata al clan.3.4. Il Tribunale ha, altresì, sottolineato il rilevante contributo dato da [OSCURATO:PERSONA] alla vicenda. Costui non si è limitato ad un'unica telefonata /con cui con toni accesi aveva rivendicato il credito del padre, ma ha condiviso e contribuito alla realizzazione della pretesa del Baldassarre chiedendo soldi per il clan (pag. 36-37 provvedimento impugnato) Può quindi affermarsi che il giudice di merito ha dato conto, con motivazione coerente, specifica e priva di vizi logici degli elementi a carico dell'indagato, ivi compresa dell'aggravante del metodo mafioso, e che fronte di tale argomentare il ricorrente offre una generica alternativa lettura dei dati fattuali non consentita in questa sede di legittimità. 4. Così come il tribunale ha dato conto della sussistenza delle esigenze cautelari. Congrua deve ritenersi, nell'iter motivazionale dell'impugnato provvedimento, la giustificazione offerta riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, desunte dall'evidenziato rischio di reiterazione considerato l'accertato inserimento del ricorrente, in maniera sicuramente non occasionale, in contesti di criminalità organizzata. Pur sinteticamente esposto, tale apprezzamento viene delineato, in punto di fatto, attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, rispetto alle quali il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo sviluppato nell'impugnata ordinanza, anche con riguardo alla scelta della misura, essendosi limitato ad indicare un percorso lavorativo lecito iniziato nel marzo 2021. 5. L'inammissibilità dei motivi principali si estende ai motivi aggiunti (art. 585 c.p.p.). 6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter, disp. Att. Cod. proc. pen Così de