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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03643/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2187-2022 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]' PARTNERS, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza non definitiva n. 166/2021 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 19/11/2021 R.G.N. 118/2020; Oggetto R.G.N.2187/2022 Cron.

Rep.

Ud.13/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso al Tribunale di Larino, l’ing.

Sabato impugnò il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatogli dalla società ricorrente, deducendone la natura ritorsiva, in quanto intervenuto subito dopo una pronuncia giudiziale favorevole al lavoratore.

Ed infatti, precedentemente, il medesimo Tribunale, presso il quale il Sabato aveva convenuto in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo che il rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] e successivamente quello di [OSCURATO:PERSONA], pure se formalmente instaurato come collaborazione autonoma fosse in realtà un rapporto di lavoro subordinato, aveva accolto la domanda accertando la natura subordinata del rapporto, la nullità di un primo licenziamento, avvenuto oralmente in data 27 marzo 2015 e disponendo la reintegra immediata del lavoratore con la corresponsione delle retribuzioni arretrate.

Tale reintegra, tuttavia, non fu stata attuata dalla società datrice di lavoro che, con una successiva lettera del 17 maggio 2017, comunicò un nuovo licenziamento per giustificatomotivo oggettivo, sostenendo la soppressione della posizione lavorativa per esigenze di riorganizzazione aziendale.

La fase di opposizione, conclusasi con sentenza del Tribunale di Larino, ha confermato l’illegittimità del licenziamento per difetto del giustificato motivo oggettivo e per violazione del principio di correttezza e buona fede.

Tuttavia, il giudice di primogrado ha escluso la natura ritorsiva del recesso, limitandosi a condannare la società al pagamento di un’indennità risarcitoria

2. La Corte d'Appello di Campobasso ha riformato la sentenza del Tribunale di Larino e, con sentenza non definitiva n. 166/2021, decidendo alcuni capi della domanda, ha accolto il reclamo principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], dichiarando la nullità del licenziamento irrogato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in data 17 maggio 2017, ritenendolo di natura ritorsiva, e ha ordinato la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro.

Con la medesima pronuncia ha altresì condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, respingendo il reclamo incidentale proposto dalla società resistente.

3. -Per la cassazione della predetta sentenza propone ricorso la società, con otto motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA]

4. Parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ritualmente notificato a controparte, dichiarando che le parti hanno transatto la causa con verbale di conciliazione in sede sindacale in data 4 luglio 2023.

Deve essere dunque dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c. con compensazione delle spese, in ragione dell’intervenuto accordo.

Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1- quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara la estinzione de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2187-2022 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]' PARTNERS, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza non definitiva n. 166/2021 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 19/11/2021 R.G.N. 118/2020; Oggetto R.G.N.2187/2022 Cron. Rep. Ud.13/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso al Tribunale di Larino, l’ing. Sabato impugnò il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatogli dalla società ricorrente, deducendone la natura ritorsiva, in quanto intervenuto subito dopo una pronuncia giudiziale favorevole al lavoratore. Ed infatti, precedentemente, il medesimo Tribunale, presso il quale il Sabato aveva convenuto in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo che il rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] e successivamente quello di [OSCURATO:PERSONA], pure se formalmente instaurato come collaborazione autonoma fosse in realtà un rapporto di lavoro subordinato, aveva accolto la domanda accertando la natura subordinata del rapporto, la nullità di un primo licenziamento, avvenuto oralmente in data 27 marzo 2015 e disponendo la reintegra immediata del lavoratore con la corresponsione delle retribuzioni arretrate. Tale reintegra, tuttavia, non fu stata attuata dalla società datrice di lavoro che, con una successiva lettera del 17 maggio 2017, comunicò un nuovo licenziamento per giustificatomotivo oggettivo, sostenendo la soppressione della posizione lavorativa per esigenze di riorganizzazione aziendale. La fase di opposizione, conclusasi con sentenza del Tribunale di Larino, ha confermato l’illegittimità del licenziamento per difetto del giustificato motivo oggettivo e per violazione del principio di correttezza e buona fede. Tuttavia, il giudice di primogrado ha escluso la natura ritorsiva del recesso, limitandosi a condannare la società al pagamento di un’indennità risarcitoria 2. La Corte d'Appello di Campobasso ha riformato la sentenza del Tribunale di Larino e, con sentenza non definitiva n. 166/2021, decidendo alcuni capi della domanda, ha accolto il reclamo principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], dichiarando la nullità del licenziamento irrogato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in data 17 maggio 2017, ritenendolo di natura ritorsiva, e ha ordinato la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro. Con la medesima pronuncia ha altresì condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, respingendo il reclamo incidentale proposto dalla società resistente. 3. -Per la cassazione della predetta sentenza propone ricorso la società, con otto motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 4. Parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ritualmente notificato a controparte, dichiarando che le parti hanno transatto la causa con verbale di conciliazione in sede sindacale in data 4 luglio 2023. Deve essere dunque dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c. con compensazione delle spese, in ragione dell’intervenuto accordo. Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1- quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. P.Q.M. La Corte dichiara la estinzione de
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