CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26156/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21184-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 7063/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 21184 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- r.g.n. 21184/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia elle entrate Riscossione e [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del [OSCURATO:PERSONA], che in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento per mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2005, ha accolto l'appello dell'Ufficio. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo prescritto il debito, preso atto che la notifica dell'avviso di intimazione era avvenuta il 10.4.2017. La CTR ha riformato la sentenza di primo grado, rilevando l'omessa considerazione degli atti interruttivi che l'Ufficio aveva documentato provando la regolare notifica delle cartelle, e che il termine triennale di prescrizione dell'intimazione dovesse essere computato dalla data della notifica (delle cartelle: 20 febbraio 2015), per cui la notifica effettuata il 10 aprile 2017 risultava tempestiva. L'Agenzia delle entrate riscossione si costituisce col patrocinio dell'Avvocatura dello stato, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Considerato che: 1. Col primo motivo si deduce violazione di travisamento della prova e violazione dell'art. 116 c.p.c. ex art. 360 n. 5 c.p.c. per non avere la CTR considerato che le due intimazioni notificate (una il 20.2.2015, l'altra il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) avevano ad oggetto solo tre delle quattro cartelle presupposte all'intimazione di pagamento originariamente impugnata in primo grado, per cui per una delle cartelle impugnate è prescritta in quanto notificata il 24.3.2014 e l'atto di impugnazione prodotto il 10.4.2017. 2. Col secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c. per irriducibile contraddittorietà della motivazione, in quanto l'affermazione in essa contenuta confligge con quanto risulta dalla documentazione in atti, all. 3 e 4 al ricorso in appello, in particolare con riferimento alla cartella dell'importo di C. 491,21, di cui era stata eccepita la prescrizione fin dal primo grado di giudizio. 3. Il primo e il secondo motivo, suscettibili di trattazione unitaria, sono inammissibili, con essi in realtà richiedendosi a questa Corte una valutazione del materiale probatorio già effettuata con congrua motivazione dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e la scelta, tra le risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi (Cass. 24679/2013; ciò peraltro senza che sia necessario dare atto di tutte le risultanze probatorie: Sez. un. 8053/14; cass. 16051/2019). 4. Col terzo motivo si deduce violazione dell'art. 4 del dl. 119/2018 conv. in I. 58/2019 ex art. 360 n. 3 c.p.c., non avendo i giudici rilevato d'ufficio che i debiti derivanti da una delle quattro cartelle oggetto di intimazione, avrebbero dovuto essere annullati, essendo di importo inferiore a C. 1.000,00. In particolare per la cartella notificata 8.3.2011 dep. doc. 3 da parte ricorrente del presente ricorso, dell'importo di C. 491,21. 5. Il terzo motivo è fondato. 5.1.Va premesso che l'art. 4 del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018 dispone che: "I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati". Per "carico" questa Corte ha inteso la singola partita di ruolo, cioè (l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella, calcolato alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018). 5.2.Pertanto, lo stralcio automatico da parte del Fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui: a) il carico risulta affidato dall'ente impositore all'agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010; b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di Euro 1000,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi). Cass., sez. trib., 18 giugno 2020 (ord.), n. 11817. 6. Nella fattispecie non è contestato che l'intimazione oggetto d'impugnazione sia stata notificata il 10.4.2017, e dall'atto impugnato riportato nel presente ricorso e dalla documentazione in atti e presente fin dal primo grado di giudizio, si evince che il ruolo in questione riguardava l'anno 2010, consegnato all'agente per la riscossione il 25.10.2010 e preso in carico il 25.10.2010. 7. Ricorrono pertanto le condizioni per l'annullamento d'ufficio del carico di cui alla cartella indicata. P.Q.M. Accoglie il terzo motivo del ricorso; dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR del [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione