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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01677/2023

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la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15965/2018proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] MARIANIper procura in calce del ricorso ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la SENTENZA n. 358/2018della [OSCURATO:PERSONA],depositata il 1 6 / 3 / 20 1 8 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 12/12/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale di Pesaro, con sentenza del 29/11/2010, ha accolto la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed ha condannato in solido la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di €. 114.730,00, oltre Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 interessi, spese e accessori di legge, quale prezzo per la vendita di beni mobili.

1.2. Il tribunale, invece, ha rigettato la domanda proposta in via riconvenzionale dalla parte convenuta per ottenere la risoluzione del contratto a norma dell’art. 1454 c.c. o, in subordine, a norma dell’art. 1453 c.c., per grave inadempimento della società attrice, e la conseguente condanna della stessa alla restituzione della caparra versata e al risarcimento dei danni arrecati.

1.3. Il tribunale, in particolare, ha rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA], che in tale occasione aveva speso il nome della costituenda [OSCURATO:SOCIETA]., poi costituita il 14/3/2005, aveva commissionato alla Arredamenti de [OSCURATO:SOCIETA]., con contratto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la fornitura di arredi per un bar pizzeria in Fano per il prezzo di €. 114.730,00, oltre IVA; - la consegna degli arredi e delle attrezzature oggetto della fornitura non era stata eseguita con ritardo che potesse determinare la risoluzione del contratto anche perché il termine fissato in quarantacinque giorni dalla sottoscrizione del contratto non poteva essere ritenuto essenziale visto che il contratto prevedeva espressamente che il ritardo non dava diritto alla risoluzione; - i vizi della fornitura, così come lamentati dalla convenuta, erano risultati, a seguito dell’istruttoria svolta e della consulenza tecnica d’ufficio, insussistenti, salvo quello relativo all’impianto di ventilazione, che, però, non poteva ritenersi grave al punto da legittimare la risoluzione delcontratto.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] in proprio hanno proposto appello avverso la sentenza del tribunale.

1.5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha resistito al gravame eccependo, in Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 particolare, l’inammissibilità della domanda di riduzione del prezzo della fornitura e delle nuove produzioni documentali allegate all’atto d’appello in quanto svolte in violazione dell’art.345 c.p.c..

1.6. Interrotto e riassunto il giudizio a seguito del fallimento della società appellata, la corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello ed ha, per l ’ effetto, confermato la sentenza impugnata.

1.7. La corte, in particolare, ha ritenuto l’inammissibilità della domanda di riduzione del prezzo della fornitura svolta dagli appellanti in via di ulteriore subordine rispetto a quella principale di risoluzione del contratto: “dall’esame del tenore letterale della documentazione contrattuale in atti”, “delle proposte di offerta nello stesso contratto richiamate a formarne parte integrante”, “delle clausole negli stessi documenti inserite … nonché delle risultanze della svolta prova testimoniale e c.t.u.”, si evinceva, infatti, che, nel caso in esame, “ caratterizzato, rispetto al risultato finale, da una prevalenza delle fornitura di beni rispetto al lavoro”, le parti abbiano “ concluso e voluto ” un contratto avente ad oggetto la vendita ed il montaggio di arredi e attrezzature per un locale (e non un contratto d’appalto, caratterizzato, piuttosto, dalla prevalenza del lavoro) per cui, dovendosi fare esclusiva applicazione della disciplina prevista per i vizi della vendita, la domanda di riduzione del prezzo della fornitura, avanzata dall’appellante in via di ulteriore subordine rispetto a quella principale di risoluzione del contratto, doveva essere dichiarata, per violazione dell’art. 1492, commi 1° e 2°, c.c., inammissibile.

1.8. La corte, quindi, dopo aver affermato l’inammissibilità delle produzioni documentali allegate all’atto d’appello per violazione dell’art. 345 c.p.c., limitatamente ai Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 documenti da 3 a 11, trattandosi di documenti del tutto ininfluenti ai fini della decisione della controversia non essendo stato prodotto il contratto di locazione per il locale cui gli stessi documenti farebbero riferimento, ha ritenuto che il tribunale aveva correttamente: a) escluso l ’ esistenza di un ritardo : il termine di consegna fissato dalle parti nel contratto di vendita dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non poteva essere, infatti, considerato come essenziale, deponendo in tal senso sia l’uso in contratto di espressioni equivoche e in conflitto tra loro (“… il termine di consegna è essenziale … il ritardo non dà diritto alla risoluzione del contratto…”), sia il comportamento della committente [OSCURATO:SOCIETA]., “volto al mantenimento del contratto più che alla sua risoluzione per mancato rispetto del termine”; b) limitato l’oggetto del giudizioavendo esclusivo riguardo ai vizi e ai difetti dedotti dalla parte convenuta nella comparsa di risposta, sul rilievo che quelli espressi nel corso delle operazioni peritali erano stati tardivamente proposti, e, stante “l’assenza del presupposto della non scarsa importanza dei vizi rilevati ”, escluso la possibilità di pervenire alla risoluzione del contratto tanto a norma dell’art. 1453 c.c., quanto a norma dell’art. 1455 c.c.: dall’esame dell’istruttoria svolta e degli accertamenti tecnici eseguitiè stata, infatti, esclusa l ’ esistenza dei lamentati vizi e confermata, invece, l’esistenza di modeste difformità, non costituenti vizi gravi che possano legittimare la risoluzione del contratto;d) negato , sia pur implicitamente, il risarcimento de l danno in ragione dell’acclarata assenza di un inadempimento che possa legittimare la risoluzione del contratto e dell’impossibilità di una liquidazione, sia pur equitativa, del costo necessario alla eliminazione delle modeste difformità rilevate dal consulente tecnico d ’ ufficio, “ dato che lo stesso può dirsi congruamente compensato con l’effettuazione, da parte Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 dell’odierna appellata, di lavorazioni ulteriori rispetto a quelle commissionate…”.

1.9. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, con ricorso notificato lunedì 21/5/2018, hanno chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata, come documentato dalla relazione di notificazione depositata insieme al ricorso, il 21/3/2018.

1.10. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha resistito con controricorso con il quale ha dedotto che la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 1/9/2017 e che il ricorso è, dunque, inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Il ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione è inammissibile in quanto la stessa, quando ha provveduto al rilascio della procura (14/5/2018) e alla notifica dello stesso (21/5/2018), era già stata cancellata, come documentato dal controricorrente, dal registro delle imprese (1/9/2017).

In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, i cui effetti decorrono dalla estinzione, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, il difensore (al quale sia stata originariamente conferita procura ad litem anche per gli ulteriori gradi del processo) è, invero, legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte estinta: a tale regola, tuttavia, si sottrae il ricorso in cassazione, che necessita della procura speciale, non conferibile dal legale rappresentante della società (che, come l’attuale ricorrente, era già) estinta, privo di potere di rappresentanza, con la conseguente inammissibilità del ricorso proposto (Cass. n. 19272 del 2022).

2.2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio è, invece, ammissibile.

Questi, invero, come emerge dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso, aveva stipulato il Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 contratto di fornitura dell ’ 8/5/2005 spendendo il nome della costituenda società [OSCURATO:SOCIETA]., costituita poi, con atto del 14/3/2005, percui, avendo agito “in nome della società” prima (evidentemente) della sua iscrizione nel registro delle imprese (o della stipulazione dello stesso atto costitutivo: Cass. n. 8127 del 1996), risponde illimitatamente, come prevedono gli artt. 2331, comma 2°, e 2463, ult. comma, c.c., degli effetti obbligatori dell’operazione stipulata.

E ciò, si noti, valeanche nel caso in cui la società stessa, poi costituita e iscritta , abbia poi (anche tacitamente: Cass. n. 2832 del 2001) ratificat o l’operazione compiuta in suo nome, assumendo con tale approvazione la relativa responsabilità ma senza liberare coloro che hanno agito (art. 2331, comma 3°, c.c.): com’è senz’altro accaduto nel caso in esame, tant ’ è che la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata condannata al pagamento del relativo prezzo in solido con chi, come, appunto, il Montanari, aveva agito (senza averne il potere: Cass. n. 6395 del 1983) in suo nome.

2.3. [OSCURATO:PERSONA], dunque, è, come tale (e ci oè obbligato per aver agito in nome della società prima della sua costituzione), senz’altro legittimato a impugnare la sentenza della corte d’appello nella parte in cui l’ha condannato a pagare il prezzo convenuto nell’operazione stessa nonché rigetta to le domande, dallo stesso propost e , di risoluzione del contratto costitutivo di tale obbligo e di riduzione del relativo prezzo.

2.4. [OSCURATO:PERSONA] non ha,invece, legittimazione a far valere i vizi della sentenza che riguardano, a differenza di quelli sopra esposti, non l a corretta determinazione dell ’ an e/o del quantum dell ’ obbligazione conseguente al contratto da lui stipulato in nome della società in itinere ma i diritti (anche risarcitori) che da tale operazione, una volta ratificata dalla società, siano, in ipotesi, derivati, a partire da quello al Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento asseritamente commesso dalla controparte, e cioè la fornitrice, i quali, al contrario, spettano , esclusivamente alla stessa : a seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese e dell’approvazione da parte della società dell’operazione stipulata a suo nome, infatti, il rapporto contrattuale si trasferisce con efficacia retroattiva alla società,in sostituzione di chi aveva agito a suo nome (che rimane solo responsabile delle relative obbligazioni, analogamente a quanto accade nell’ipotesi prevista dall’art. 1408, comma 2°, c.c.),ed è, di conseguenza, soltanto alla stessa imputabile(cfr. Cass. n. 5936 del 2015, in motiv.).

3.1. Con il primo motivo , i l ricorrent e , lamentando la violazione e/ola falsa applicazione delle norme degli artt. 1453, 1454, 1667 e 1668 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e l’omesso esame e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss.c.c., in relazione all ’ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo aver affermato che nel contratto stipulato gli elementi della vendita fossero prevalenti su quelli dell’appalto, ha, quindi, dichiarato l’inammissibilità della domanda di riduzione del prezzo proposta dall’appellante sul rilievo che l’art. 1492, commi 1° e 2°, c.c. esclude la configurabilità di un rapporto di subordinazione fra le domanda di risoluzione contrattuale e quella di riduzione del prezzo, senza, tuttavia, considerare che il contratto, come si evince dal suo contenuto e dalle proposte allegate, aveva, in realtà,ad oggetto, per un verso, la fornitura ed il montaggio dell’arredamento per gastronomia e pizzeria e delle attrezzature per cucina e, per altro verso, la fornitura dei materiali e delle opere per l’installazione d egli infissi e degli Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 impiantiidrico ed elettrico, oltre che la redazione di progetti delle attrezzature d’arredamento e dell’impianto della sala fumatori, e che, pertanto, a fronte ad un contratto nel quale erano prevalenti sul piano funzionale gli elementi dell’appalto su quelli della vendita, trattandosi , in sostanza, del conferimento dell’incarico di realizzare integralmente il locale provvedendo all’installazione dei relativi impianti, il committente, in caso di inadempimento dell’appaltatore, può chiedere, anche in fase d’appello, la riduzione del prezzo senza che questa possa configurarsi come una domanda nuova.

3.2. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, in sostanza, lamenta la mancata o erronea valutazione da parte del giudice di merito del contenuto del contratto e delle proposte ad esso allegate senza, tuttavia, provvedere alla riproduzione del relativo testo in ricorso.

Ed è, invece, noto che i l ricorr ente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., il duplice onere, imposto a pena d’inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass.n.26174 del 2014; Cass. n. 19048 del 2016; in precedenza, Cass. n. 2966 del 2011).

Tale requisito, peraltro, dev ’ essere necessariamente assolto con ilricorso e non può essere ricavato da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo ilricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erron ea valutazione si dolga ovvero indicando esattamente nelricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nelricorso (Cass.n. 29093 del 2018).

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28/10/2021) se, in effetti, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, nondimeno impone che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass.

SU n. 8950 del 2022).

E ’ , pertant o, inammissibil e , per violazione dell’art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., lacensura che, come quellain esame, è stata dichiaratamente fondata su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti ma non ne riproduca il contenuto nel ricorso (Cass.

SU n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021), a meno che (ma non è questo il caso) si tratti di un documento avente un contenuto prestabilito (Cass. n. 12259 del 2022).

3.3. La corte d’appello, d’altro canto, dopo aver accertato, in fatto, alla luce “ del tenore letterale della documentazione contrattuale in atti”, “delle proposte di offerta nello stesso contratto richiamate a formarne parte integrante”, “delle clausole negli stessi documenti inserite … nonché delle Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 risultanze della svolta prova testimoniale e c.t.u.”, che il contratto stipulato tra le parti era “caratterizzato, rispetto al risultato finale, da una prevalenza delle fornitura di beni rispetto al lavoro”, ha correttamente ritenuto, in diritto, che le parti avevano “ voluto ” concludere (non un contratto d ’ appalto, caratterizzato, piuttosto, dalla prevalenza del lavoro, ma) un contratto avente ad oggetto la vendita ed il montaggio di arredi e attrezzature.

Questa Corte, invero, anche di recente ha ribadito che, che ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l’appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l’effettiva finalità del contratto (vendita) (Cass. n. 5935 del 2018 ; Cass. n. 20391 del 2008 ; Cass. n. 11602 del 2002).

4.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e l’omesso esame e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo peril giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto l’inammissibilità, per violazione dell’art. 345 c.p.c.,delle produzioni documentali allegate all’atto d’appello in qu anto ininfluenti, in mancanza del contratto di locazione dell’immobile, ai fini decisori, senza, tuttavia, considerare che si tratta di documenti formati successivamente alla scadenza del termine Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 previsto dall’art. 184 c.p.c., avente ad oggetto il versamento da parte del Montanari di ulteriori canoni di locazione, per la somma complessiva di €. 87.400,00, e che, dimostrando il rapporto di locazione intercorso con la proprietaria dei locali, sono, pertanto, rilevanti ai fini della decisione quale prova di una voce rilevante del danno subito e richiesto.

4.2. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per carenza di motivazione, anche in relazione all’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., e la violazione e/o la falsa applicazione delle norme previste dagli artt. 1453, 1454, 1667, 1668 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto: a) non rilevanti ai fini della pronuncia dichiarativa dell’avvenuta risoluzione automatica del contratto in conseguenza dell’esito infruttuoso della diffida ad adempiere del 2/12/2005, tutti i difetti, le omissioni e le difformità riscontrati dall’espletata istruttoria, senza, tuttavia, considerare che la stessa aveva dimostrato che l’inadempimento della controparte fosse assolutamente in grado di giustificare la risoluzione del contratto non solo per il rilevante ritardo nell’adempimento della prestazione rispetto al termine convenuto ma anche e soprattutto per i gravi vizi, difformità delle opere realizzate, così come accertate dalla consulenza tecnica d’ufficio; b) ha ritenuto non rilevanti ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto senza, tuttavia, considerare l’accertato la gravità dell’inadempimento in cui, tenuto conto del quadro generale dell’economia del contratto e dell’interesse del creditore all’esatto adempimento, era incorsa la controparte; c) ha Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 escluso il ritardo nella consegna della fornitura sul rilievo che il termine stabilito nel contratto era riferito solo alla consegna dei beni come descritti nelle proposte richiamate ed allegate al citato contratto, senza, tuttavia, considerare che, trattandosi della data di completamento di tutte le opere appaltate, la realizzazione di molti degli impianti commissionati, era avvenuta con un consistente e rilevante ritardo rispetto al termine convenuto del 22/6/2005 e che tale termine, come si evince dall’aggiunta in sede di stipula, era essenziale, con la conseguenza che la sua violazione determinava la risoluzione del contratto; d) ha escluso la sussistenza dei lamentati vizi e riscontrato, invece, solo modeste difformità, senza, tuttavia, considerare che l’espletata istruttoria aveva dimostrato la sussistenza di numerosi gravi e difetti.

4.3. Il terzo motivo è infondato.

Il ricorrente, in effetti, pur denunciando la violazione dinorme di legge sostanziale e processuale, ha, in realtà, lamentato l’erronearicognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito,lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che non fosse ro riscontrabile né un inadempimento grave, in difetto di vizi gravi, né un ritardo n ella consegna dei beni acquistati, in difetto di termine essenziale.

La valutazione delle prove raccolte, però,anche se si tratta quel le asseritamente conseguenti alla mancata contestazione dei fatti ex adversodedotti (Cass.

SU n. 2951 del 2016: “il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l’inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestatadall’altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto”, tanto più che “se le prove devono essere valutate dal giudice 13 Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 secondo il suo prudente apprezzamento … a fortiori ciò vale per la valutazione della mancata contestazione”; Cass.

SU n. 11377 del 2015),costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio ( nel caso in esame neppure invocatocome tale) consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c.,nell’avere del tutto omesso, in sede diaccertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o piùfatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbianocostituito oggetto di discussione tra le parti e abbianocarattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebberodeterminato un esito diverso della controversia (Cass.

SU n. 8053 del 2014).

L ’ omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass.

SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.).

La valutazione delle prove, al pari della scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere ilproprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v.Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass.n. 16467 del 2017).Il compito di questa Corte, del resto, non è Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 quellodi condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano datoeffettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in effettiaccaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

4.4. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio,ha ritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda di risoluzione proposta dai compratori e indicandole ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient ’ affatto apparente, perplesso o contraddittorio, chenon era emersa la prova né della invocata sussistenza di vizi e difetti gravi, né della previsione di un termine essenziale per la consegna dei beni acquistati.

Ed una volta affermato, come la corte ha fatto senza che tale apprezzamento sia stato censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5c.p.c.) per aver del tutto omesso Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 l’esame di uno o più fatti (principali o secondari) decisivi(e non semplicemente degli elementi di prova dai quali gli stessi emergerebbero ove, come nel caso in esame, tali fatti sono stati comunque esaminati dal giudice di merito: Cass.

SU n. 8053 del 2014), che non sussistevano né i denunciati vizi gravi né la consegna dei beni venduti oltre il termine essenziale stabilito dal contratto, non si presta, evidentemente, a censure, in diritto, la decisione che lastessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda di risoluzione del contratto di vendita proposta dall’acquirente.

5.1. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione delle norme previste dagli artt. 167 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appelloha ritenuto che il tribunale aveva correttamente limitato il suo giudizio ai vizi ed ai difetti lamentati dalla convenuta nella comparsa di risposta senza, tuttavia, considerare che l’appello aveva dedotto che il tribunale non aveva preso in considerazione i vizi, comunque accertati dal consulente tecnico d’ufficio, denunciati sin dalla comparsa di risposta, con la conseguenza che, sul punto, la corte d’appello, avendo acriticamente confermato la sentenza impugnata, è caduta nelvizio di omessa pronuncia.

5.2. Il motivo è inammissibile.

Non è, infatti, ammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti la mancatapronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nelricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 le questioni sottoposte non siano nuove e di valutare la fondatezza deimotivi stessi senza dover procedere all ’ esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass. n. 17049 del 3015).

6.1. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione delle norme previste dagli artt. 1453 e 1668 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha respinto la domanda di risarcimento dei danni che gli appellanti avevano proposto a seguito del ritardo e della negligente, imperfetta ed erronea esecuzione dei lavori, ritenendo che non sussistesse un inadempimento che legittimava la risoluzione del contratto , senza, tuttavia, considerare che, al contrario, la condanna al risarcimento del danno può essere pronunciata anche quando, per la scarsa importanza dell’inadempimento, la domanda di risoluzione sia rigettata.

6.2. Il quinto motivo, al pari del secondo, sono inammissibili.

Il ricorrente, come detto, non ha alcuna legittimazione a far valere i vizi della sentenza che non attengono, come quelli in precedenza esaminati, all’accertamento dell’ane/o del quantum dell ’ obbligazione da lui assunta per aver agito in nome della società prima della sua costituzione, ma a i diritti conseguenti, compresi quelli al risarcimento dei danni conseguenti al dedotto inadempimento della venditrice, i quali spettano (a seguito dell ’ approvazione dell’operazione) solo aquest’ultima.

7. Il ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA] dev ’ essere, quindi, rigettato.Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate indispositivo.

L a mancanza della procura rilasciata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in quel momento già estinta, comporta che le relative spese siano poste direttamente a carico dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi, il difensore assume l’esclusiva responsabilità per l’attività processuale svolta e, di conseguenza, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio (cfr. Cass. n. 13055 del 2018, la quale ha ritenuto che l’inesistenza in vita del soggetto al momento della proposizione del ricorso connoti l’attività del legale come attività direttamente a lui riferibile).

9. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].; rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore del Fallimento controricorrente, che liquida in €. 6.080,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà att

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15965/2018proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] MARIANIper procura in calce del ricorso ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la SENTENZA n. 358/2018della [OSCURATO:PERSONA],depositata il 1 6 / 3 / 20 1 8 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 12/12/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Pesaro, con sentenza del 29/11/2010, ha accolto la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed ha condannato in solido la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di €. 114.730,00, oltre Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 interessi, spese e accessori di legge, quale prezzo per la vendita di beni mobili. 1.2. Il tribunale, invece, ha rigettato la domanda proposta in via riconvenzionale dalla parte convenuta per ottenere la risoluzione del contratto a norma dell’art. 1454 c.c. o, in subordine, a norma dell’art. 1453 c.c., per grave inadempimento della società attrice, e la conseguente condanna della stessa alla restituzione della caparra versata e al risarcimento dei danni arrecati. 1.3. Il tribunale, in particolare, ha rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA], che in tale occasione aveva speso il nome della costituenda [OSCURATO:SOCIETA]., poi costituita il 14/3/2005, aveva commissionato alla Arredamenti de [OSCURATO:SOCIETA]., con contratto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la fornitura di arredi per un bar pizzeria in Fano per il prezzo di €. 114.730,00, oltre IVA; - la consegna degli arredi e delle attrezzature oggetto della fornitura non era stata eseguita con ritardo che potesse determinare la risoluzione del contratto anche perché il termine fissato in quarantacinque giorni dalla sottoscrizione del contratto non poteva essere ritenuto essenziale visto che il contratto prevedeva espressamente che il ritardo non dava diritto alla risoluzione; - i vizi della fornitura, così come lamentati dalla convenuta, erano risultati, a seguito dell’istruttoria svolta e della consulenza tecnica d’ufficio, insussistenti, salvo quello relativo all’impianto di ventilazione, che, però, non poteva ritenersi grave al punto da legittimare la risoluzione delcontratto. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] in proprio hanno proposto appello avverso la sentenza del tribunale. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha resistito al gravame eccependo, in Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 particolare, l’inammissibilità della domanda di riduzione del prezzo della fornitura e delle nuove produzioni documentali allegate all’atto d’appello in quanto svolte in violazione dell’art.345 c.p.c.. 1.6. Interrotto e riassunto il giudizio a seguito del fallimento della società appellata, la corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello ed ha, per l ’ effetto, confermato la sentenza impugnata. 1.7. La corte, in particolare, ha ritenuto l’inammissibilità della domanda di riduzione del prezzo della fornitura svolta dagli appellanti in via di ulteriore subordine rispetto a quella principale di risoluzione del contratto: “dall’esame del tenore letterale della documentazione contrattuale in atti”, “delle proposte di offerta nello stesso contratto richiamate a formarne parte integrante”, “delle clausole negli stessi documenti inserite … nonché delle risultanze della svolta prova testimoniale e c.t.u.”, si evinceva, infatti, che, nel caso in esame, “ caratterizzato, rispetto al risultato finale, da una prevalenza delle fornitura di beni rispetto al lavoro”, le parti abbiano “ concluso e voluto ” un contratto avente ad oggetto la vendita ed il montaggio di arredi e attrezzature per un locale (e non un contratto d’appalto, caratterizzato, piuttosto, dalla prevalenza del lavoro) per cui, dovendosi fare esclusiva applicazione della disciplina prevista per i vizi della vendita, la domanda di riduzione del prezzo della fornitura, avanzata dall’appellante in via di ulteriore subordine rispetto a quella principale di risoluzione del contratto, doveva essere dichiarata, per violazione dell’art. 1492, commi 1° e 2°, c.c., inammissibile. 1.8. La corte, quindi, dopo aver affermato l’inammissibilità delle produzioni documentali allegate all’atto d’appello per violazione dell’art. 345 c.p.c., limitatamente ai Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 documenti da 3 a 11, trattandosi di documenti del tutto ininfluenti ai fini della decisione della controversia non essendo stato prodotto il contratto di locazione per il locale cui gli stessi documenti farebbero riferimento, ha ritenuto che il tribunale aveva correttamente: a) escluso l ’ esistenza di un ritardo : il termine di consegna fissato dalle parti nel contratto di vendita dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non poteva essere, infatti, considerato come essenziale, deponendo in tal senso sia l’uso in contratto di espressioni equivoche e in conflitto tra loro (“… il termine di consegna è essenziale … il ritardo non dà diritto alla risoluzione del contratto…”), sia il comportamento della committente [OSCURATO:SOCIETA]., “volto al mantenimento del contratto più che alla sua risoluzione per mancato rispetto del termine”; b) limitato l’oggetto del giudizioavendo esclusivo riguardo ai vizi e ai difetti dedotti dalla parte convenuta nella comparsa di risposta, sul rilievo che quelli espressi nel corso delle operazioni peritali erano stati tardivamente proposti, e, stante “l’assenza del presupposto della non scarsa importanza dei vizi rilevati ”, escluso la possibilità di pervenire alla risoluzione del contratto tanto a norma dell’art. 1453 c.c., quanto a norma dell’art. 1455 c.c.: dall’esame dell’istruttoria svolta e degli accertamenti tecnici eseguitiè stata, infatti, esclusa l ’ esistenza dei lamentati vizi e confermata, invece, l’esistenza di modeste difformità, non costituenti vizi gravi che possano legittimare la risoluzione del contratto;d) negato , sia pur implicitamente, il risarcimento de l danno in ragione dell’acclarata assenza di un inadempimento che possa legittimare la risoluzione del contratto e dell’impossibilità di una liquidazione, sia pur equitativa, del costo necessario alla eliminazione delle modeste difformità rilevate dal consulente tecnico d ’ ufficio, “ dato che lo stesso può dirsi congruamente compensato con l’effettuazione, da parte Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 dell’odierna appellata, di lavorazioni ulteriori rispetto a quelle commissionate…”. 1.9. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, con ricorso notificato lunedì 21/5/2018, hanno chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata, come documentato dalla relazione di notificazione depositata insieme al ricorso, il 21/3/2018. 1.10. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha resistito con controricorso con il quale ha dedotto che la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 1/9/2017 e che il ricorso è, dunque, inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione è inammissibile in quanto la stessa, quando ha provveduto al rilascio della procura (14/5/2018) e alla notifica dello stesso (21/5/2018), era già stata cancellata, come documentato dal controricorrente, dal registro delle imprese (1/9/2017). In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, i cui effetti decorrono dalla estinzione, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, il difensore (al quale sia stata originariamente conferita procura ad litem anche per gli ulteriori gradi del processo) è, invero, legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte estinta: a tale regola, tuttavia, si sottrae il ricorso in cassazione, che necessita della procura speciale, non conferibile dal legale rappresentante della società (che, come l’attuale ricorrente, era già) estinta, privo di potere di rappresentanza, con la conseguente inammissibilità del ricorso proposto (Cass. n. 19272 del 2022). 2.2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio è, invece, ammissibile. Questi, invero, come emerge dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso, aveva stipulato il Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 contratto di fornitura dell ’ 8/5/2005 spendendo il nome della costituenda società [OSCURATO:SOCIETA]., costituita poi, con atto del 14/3/2005, percui, avendo agito “in nome della società” prima (evidentemente) della sua iscrizione nel registro delle imprese (o della stipulazione dello stesso atto costitutivo: Cass. n. 8127 del 1996), risponde illimitatamente, come prevedono gli artt. 2331, comma 2°, e 2463, ult. comma, c.c., degli effetti obbligatori dell’operazione stipulata. E ciò, si noti, valeanche nel caso in cui la società stessa, poi costituita e iscritta , abbia poi (anche tacitamente: Cass. n. 2832 del 2001) ratificat o l’operazione compiuta in suo nome, assumendo con tale approvazione la relativa responsabilità ma senza liberare coloro che hanno agito (art. 2331, comma 3°, c.c.): com’è senz’altro accaduto nel caso in esame, tant ’ è che la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata condannata al pagamento del relativo prezzo in solido con chi, come, appunto, il Montanari, aveva agito (senza averne il potere: Cass. n. 6395 del 1983) in suo nome. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], dunque, è, come tale (e ci oè obbligato per aver agito in nome della società prima della sua costituzione), senz’altro legittimato a impugnare la sentenza della corte d’appello nella parte in cui l’ha condannato a pagare il prezzo convenuto nell’operazione stessa nonché rigetta to le domande, dallo stesso propost e , di risoluzione del contratto costitutivo di tale obbligo e di riduzione del relativo prezzo. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] non ha,invece, legittimazione a far valere i vizi della sentenza che riguardano, a differenza di quelli sopra esposti, non l a corretta determinazione dell ’ an e/o del quantum dell ’ obbligazione conseguente al contratto da lui stipulato in nome della società in itinere ma i diritti (anche risarcitori) che da tale operazione, una volta ratificata dalla società, siano, in ipotesi, derivati, a partire da quello al Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento asseritamente commesso dalla controparte, e cioè la fornitrice, i quali, al contrario, spettano , esclusivamente alla stessa : a seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese e dell’approvazione da parte della società dell’operazione stipulata a suo nome, infatti, il rapporto contrattuale si trasferisce con efficacia retroattiva alla società,in sostituzione di chi aveva agito a suo nome (che rimane solo responsabile delle relative obbligazioni, analogamente a quanto accade nell’ipotesi prevista dall’art. 1408, comma 2°, c.c.),ed è, di conseguenza, soltanto alla stessa imputabile(cfr. Cass. n. 5936 del 2015, in motiv.). 3.1. Con il primo motivo , i l ricorrent e , lamentando la violazione e/ola falsa applicazione delle norme degli artt. 1453, 1454, 1667 e 1668 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e l’omesso esame e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss.c.c., in relazione all ’ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo aver affermato che nel contratto stipulato gli elementi della vendita fossero prevalenti su quelli dell’appalto, ha, quindi, dichiarato l’inammissibilità della domanda di riduzione del prezzo proposta dall’appellante sul rilievo che l’art. 1492, commi 1° e 2°, c.c. esclude la configurabilità di un rapporto di subordinazione fra le domanda di risoluzione contrattuale e quella di riduzione del prezzo, senza, tuttavia, considerare che il contratto, come si evince dal suo contenuto e dalle proposte allegate, aveva, in realtà,ad oggetto, per un verso, la fornitura ed il montaggio dell’arredamento per gastronomia e pizzeria e delle attrezzature per cucina e, per altro verso, la fornitura dei materiali e delle opere per l’installazione d egli infissi e degli Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 impiantiidrico ed elettrico, oltre che la redazione di progetti delle attrezzature d’arredamento e dell’impianto della sala fumatori, e che, pertanto, a fronte ad un contratto nel quale erano prevalenti sul piano funzionale gli elementi dell’appalto su quelli della vendita, trattandosi , in sostanza, del conferimento dell’incarico di realizzare integralmente il locale provvedendo all’installazione dei relativi impianti, il committente, in caso di inadempimento dell’appaltatore, può chiedere, anche in fase d’appello, la riduzione del prezzo senza che questa possa configurarsi come una domanda nuova. 3.2. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, in sostanza, lamenta la mancata o erronea valutazione da parte del giudice di merito del contenuto del contratto e delle proposte ad esso allegate senza, tuttavia, provvedere alla riproduzione del relativo testo in ricorso. Ed è, invece, noto che i l ricorr ente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., il duplice onere, imposto a pena d’inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass.n.26174 del 2014; Cass. n. 19048 del 2016; in precedenza, Cass. n. 2966 del 2011). Tale requisito, peraltro, dev ’ essere necessariamente assolto con ilricorso e non può essere ricavato da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo ilricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erron ea valutazione si dolga ovvero indicando esattamente nelricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nelricorso (Cass.n. 29093 del 2018). Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28/10/2021) se, in effetti, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, nondimeno impone che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass. SU n. 8950 del 2022). E ’ , pertant o, inammissibil e , per violazione dell’art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., lacensura che, come quellain esame, è stata dichiaratamente fondata su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti ma non ne riproduca il contenuto nel ricorso (Cass. SU n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021), a meno che (ma non è questo il caso) si tratti di un documento avente un contenuto prestabilito (Cass. n. 12259 del 2022). 3.3. La corte d’appello, d’altro canto, dopo aver accertato, in fatto, alla luce “ del tenore letterale della documentazione contrattuale in atti”, “delle proposte di offerta nello stesso contratto richiamate a formarne parte integrante”, “delle clausole negli stessi documenti inserite … nonché delle Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 risultanze della svolta prova testimoniale e c.t.u.”, che il contratto stipulato tra le parti era “caratterizzato, rispetto al risultato finale, da una prevalenza delle fornitura di beni rispetto al lavoro”, ha correttamente ritenuto, in diritto, che le parti avevano “ voluto ” concludere (non un contratto d ’ appalto, caratterizzato, piuttosto, dalla prevalenza del lavoro, ma) un contratto avente ad oggetto la vendita ed il montaggio di arredi e attrezzature. Questa Corte, invero, anche di recente ha ribadito che, che ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l’appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l’effettiva finalità del contratto (vendita) (Cass. n. 5935 del 2018 ; Cass. n. 20391 del 2008 ; Cass. n. 11602 del 2002). 4.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e l’omesso esame e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo peril giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto l’inammissibilità, per violazione dell’art. 345 c.p.c.,delle produzioni documentali allegate all’atto d’appello in qu anto ininfluenti, in mancanza del contratto di locazione dell’immobile, ai fini decisori, senza, tuttavia, considerare che si tratta di documenti formati successivamente alla scadenza del termine Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 previsto dall’art. 184 c.p.c., avente ad oggetto il versamento da parte del Montanari di ulteriori canoni di locazione, per la somma complessiva di €. 87.400,00, e che, dimostrando il rapporto di locazione intercorso con la proprietaria dei locali, sono, pertanto, rilevanti ai fini della decisione quale prova di una voce rilevante del danno subito e richiesto. 4.2. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per carenza di motivazione, anche in relazione all’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., e la violazione e/o la falsa applicazione delle norme previste dagli artt. 1453, 1454, 1667, 1668 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto: a) non rilevanti ai fini della pronuncia dichiarativa dell’avvenuta risoluzione automatica del contratto in conseguenza dell’esito infruttuoso della diffida ad adempiere del 2/12/2005, tutti i difetti, le omissioni e le difformità riscontrati dall’espletata istruttoria, senza, tuttavia, considerare che la stessa aveva dimostrato che l’inadempimento della controparte fosse assolutamente in grado di giustificare la risoluzione del contratto non solo per il rilevante ritardo nell’adempimento della prestazione rispetto al termine convenuto ma anche e soprattutto per i gravi vizi, difformità delle opere realizzate, così come accertate dalla consulenza tecnica d’ufficio; b) ha ritenuto non rilevanti ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto senza, tuttavia, considerare l’accertato la gravità dell’inadempimento in cui, tenuto conto del quadro generale dell’economia del contratto e dell’interesse del creditore all’esatto adempimento, era incorsa la controparte; c) ha Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 escluso il ritardo nella consegna della fornitura sul rilievo che il termine stabilito nel contratto era riferito solo alla consegna dei beni come descritti nelle proposte richiamate ed allegate al citato contratto, senza, tuttavia, considerare che, trattandosi della data di completamento di tutte le opere appaltate, la realizzazione di molti degli impianti commissionati, era avvenuta con un consistente e rilevante ritardo rispetto al termine convenuto del 22/6/2005 e che tale termine, come si evince dall’aggiunta in sede di stipula, era essenziale, con la conseguenza che la sua violazione determinava la risoluzione del contratto; d) ha escluso la sussistenza dei lamentati vizi e riscontrato, invece, solo modeste difformità, senza, tuttavia, considerare che l’espletata istruttoria aveva dimostrato la sussistenza di numerosi gravi e difetti. 4.3. Il terzo motivo è infondato. Il ricorrente, in effetti, pur denunciando la violazione dinorme di legge sostanziale e processuale, ha, in realtà, lamentato l’erronearicognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito,lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che non fosse ro riscontrabile né un inadempimento grave, in difetto di vizi gravi, né un ritardo n ella consegna dei beni acquistati, in difetto di termine essenziale. La valutazione delle prove raccolte, però,anche se si tratta quel le asseritamente conseguenti alla mancata contestazione dei fatti ex adversodedotti (Cass. SU n. 2951 del 2016: “il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l’inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestatadall’altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto”, tanto più che “se le prove devono essere valutate dal giudice 13 Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 secondo il suo prudente apprezzamento … a fortiori ciò vale per la valutazione della mancata contestazione”; Cass. SU n. 11377 del 2015),costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio ( nel caso in esame neppure invocatocome tale) consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c.,nell’avere del tutto omesso, in sede diaccertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o piùfatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbianocostituito oggetto di discussione tra le parti e abbianocarattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebberodeterminato un esito diverso della controversia (Cass. SU n. 8053 del 2014). L ’ omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). La valutazione delle prove, al pari della scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere ilproprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v.Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass.n. 16467 del 2017).Il compito di questa Corte, del resto, non è Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 quellodi condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano datoeffettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in effettiaccaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 4.4. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio,ha ritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda di risoluzione proposta dai compratori e indicandole ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient ’ affatto apparente, perplesso o contraddittorio, chenon era emersa la prova né della invocata sussistenza di vizi e difetti gravi, né della previsione di un termine essenziale per la consegna dei beni acquistati. Ed una volta affermato, come la corte ha fatto senza che tale apprezzamento sia stato censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5c.p.c.) per aver del tutto omesso Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 l’esame di uno o più fatti (principali o secondari) decisivi(e non semplicemente degli elementi di prova dai quali gli stessi emergerebbero ove, come nel caso in esame, tali fatti sono stati comunque esaminati dal giudice di merito: Cass. SU n. 8053 del 2014), che non sussistevano né i denunciati vizi gravi né la consegna dei beni venduti oltre il termine essenziale stabilito dal contratto, non si presta, evidentemente, a censure, in diritto, la decisione che lastessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda di risoluzione del contratto di vendita proposta dall’acquirente. 5.1. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione delle norme previste dagli artt. 167 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appelloha ritenuto che il tribunale aveva correttamente limitato il suo giudizio ai vizi ed ai difetti lamentati dalla convenuta nella comparsa di risposta senza, tuttavia, considerare che l’appello aveva dedotto che il tribunale non aveva preso in considerazione i vizi, comunque accertati dal consulente tecnico d’ufficio, denunciati sin dalla comparsa di risposta, con la conseguenza che, sul punto, la corte d’appello, avendo acriticamente confermato la sentenza impugnata, è caduta nelvizio di omessa pronuncia. 5.2. Il motivo è inammissibile. Non è, infatti, ammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti la mancatapronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nelricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 le questioni sottoposte non siano nuove e di valutare la fondatezza deimotivi stessi senza dover procedere all ’ esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass. n. 17049 del 3015). 6.1. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione delle norme previste dagli artt. 1453 e 1668 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha respinto la domanda di risarcimento dei danni che gli appellanti avevano proposto a seguito del ritardo e della negligente, imperfetta ed erronea esecuzione dei lavori, ritenendo che non sussistesse un inadempimento che legittimava la risoluzione del contratto , senza, tuttavia, considerare che, al contrario, la condanna al risarcimento del danno può essere pronunciata anche quando, per la scarsa importanza dell’inadempimento, la domanda di risoluzione sia rigettata. 6.2. Il quinto motivo, al pari del secondo, sono inammissibili. Il ricorrente, come detto, non ha alcuna legittimazione a far valere i vizi della sentenza che non attengono, come quelli in precedenza esaminati, all’accertamento dell’ane/o del quantum dell ’ obbligazione da lui assunta per aver agito in nome della società prima della sua costituzione, ma a i diritti conseguenti, compresi quelli al risarcimento dei danni conseguenti al dedotto inadempimento della venditrice, i quali spettano (a seguito dell ’ approvazione dell’operazione) solo aquest’ultima. 7. Il ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA] dev ’ essere, quindi, rigettato.Ric. 2018n. 15965, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate indispositivo. L a mancanza della procura rilasciata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in quel momento già estinta, comporta che le relative spese siano poste direttamente a carico dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi, il difensore assume l’esclusiva responsabilità per l’attività processuale svolta e, di conseguenza, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio (cfr. Cass. n. 13055 del 2018, la quale ha ritenuto che l’inesistenza in vita del soggetto al momento della proposizione del ricorso connoti l’attività del legale come attività direttamente a lui riferibile). 9. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].; rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore del Fallimento controricorrente, che liquida in €. 6.080,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà att
Sentenza Cassazione n. 01677/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris