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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 04135/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;p. ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione alla qualificazione data al fatto (perché, alla luce di una compiuta considerazione di tutti i costituti oggettivi dell'ipotesi di reato di reato rivendicata dalla difesa, quella di cui al comma 5 dell'art. 73 TUS, ne ha escluso correttamente la configurabilità dando peculiare apprezzamento al dato qualitativo e quantitativo della sostanza detenuta che/senza essere smentito dalle modalità e dalla condizioni dell'azione riscontrata, è stato coerentemente valorizzato siccome in grado di dare colore e contenuti a queste ultime perché destinato a disvelare capacità di approvvigionamento e smercio incompatibili con il fatto di lieve entità), sia in ordine alla mancata concessione delle generiche atteso che la sentenza impugnata anche in parte qua appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 gennaio 2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] ostanzo D E [OSCURATO:PERSONA] I 31 GE 23 CANCEILL11 R ESTI: RI O Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] tain,p7fi CORTE DI CAgAZIONE U.R.P.

CENTRALE t,„', v( u.) C1-\ 3 - ck,n,-, kl-A.`n X e n S.'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;p. ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione alla qualificazione data al fatto (perché, alla luce di una compiuta considerazione di tutti i costituti oggettivi dell'ipotesi di reato di reato rivendicata dalla difesa, quella di cui al comma 5 dell'art. 73 TUS, ne ha escluso correttamente la configurabilità dando peculiare apprezzamento al dato qualitativo e quantitativo della sostanza detenuta che/senza essere smentito dalle modalità e dalla condizioni dell'azione riscontrata, è stato coerentemente valorizzato siccome in grado di dare colore e contenuti a queste ultime perché destinato a disvelare capacità di approvvigionamento e smercio incompatibili con il fatto di lieve entità), sia in ordine alla mancata concessione delle generiche atteso che la sentenza impugnata anche in parte qua appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] ostanzo D E [OSCURATO:PERSONA] I 31 GE 23 CANCEILL11 R ESTI: RI O Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] tain,p7fi CORTE DI CAgAZIONE U.R.P. CENTRALE t,„', v( u.) C1-\ 3 - ck,n,-, kl-A.`n X e n S.'
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