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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 21687/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 settembre 2021 la Corte di Assise di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede del 14.12.2010, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di omicidio volontario aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] ((capo A ) e del connesso delitto di porto in luogo pubblico di armi (capo B), riduceva la pena inflitta nei confronti del predetto in anni dieci di reclusione, confermando nel resto la decisione appellata.

2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i delitti giudicati con la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1399 emessa nel processo c.d.

"Mediterraneo".

3. In data 22 aprile 2022, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia e procuratore speciale delle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire presso la Cancelleria di questa Corte conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondati.

La Corte di Assise di appello di Roma, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra il reato di omicidio aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e i delitti giudicati con sentenza n. 1399 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione.

E', infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui tra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere, in teoria, vincolo di continuazione, ma senza alcun automatismo e, dunque, sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondanti.

In tal senso è, quindi, necessario che le linee essenziali del reato fine siano state programmate, con sufficiente specificità, fin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso; fin dall'inizio del vincolo associativo devono, dunque, essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, di quel singolo fatto, non genericamente di un qualunque fatto di quel tipo o categoria; pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati in continuazione quei reati fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, e anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non sono stati però essere programmati ab origine; in definitiva, il fatto che un reato fine sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni od esterni, non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto - che, dunque, non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità - in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine.

Orbene, la Corte territoriale ha ritenuto che, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda, sia perché l'omicidio era maturato in epoca anteriore ai fatti accertati dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza relativa al processo "Mediterraneo", sia perché l'esecuzione mortale si era realizzata all'interno della 'ndrina Mancuso, diversa da quella Molè, cui apparteneva l'imputato; ha aggiunto che la deliberazione omicidiaria era stata originata da un sgarbo da parte di [OSCURATO:PERSONA], responsabile di avere protetto e dato, in modo occulto, ospitalità a un chimico sudamericano in contrasto con il Furfaro e che, quindi, si trattava, con tutta evidenza, di un evento occasionale e non prevedibile ab origine in modo specifico da cui era derivato l'intento ritorsivo dell'imputato.

Tale valutazione, che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singoli violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive, in parte anche generiche, in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

3. Non possono essere prese in considerazione le conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in favore delle costituite parti civili, sia perché proposte tardivamente rispetto alla data di trattazione del presente giudizio, sia perché il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato riguarda un profilo sul quale le suddette parti civili non sono legittimate a interloquire.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente e i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 settembre 2021 la Corte di Assise di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede del 14.12.2010, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di omicidio volontario aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] ((capo A ) e del connesso delitto di porto in luogo pubblico di armi (capo B), riduceva la pena inflitta nei confronti del predetto in anni dieci di reclusione, confermando nel resto la decisione appellata. 2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i delitti giudicati con la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1399 emessa nel processo c.d. "Mediterraneo". 3. In data 22 aprile 2022, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia e procuratore speciale delle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire presso la Cancelleria di questa Corte conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. La Corte di Assise di appello di Roma, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra il reato di omicidio aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e i delitti giudicati con sentenza n. 1399 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione. E', infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui tra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere, in teoria, vincolo di continuazione, ma senza alcun automatismo e, dunque, sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondanti. In tal senso è, quindi, necessario che le linee essenziali del reato fine siano state programmate, con sufficiente specificità, fin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso; fin dall'inizio del vincolo associativo devono, dunque, essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, di quel singolo fatto, non genericamente di un qualunque fatto di quel tipo o categoria; pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati in continuazione quei reati fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, e anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non sono stati però essere programmati ab origine; in definitiva, il fatto che un reato fine sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni od esterni, non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto - che, dunque, non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità - in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine. Orbene, la Corte territoriale ha ritenuto che, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda, sia perché l'omicidio era maturato in epoca anteriore ai fatti accertati dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza relativa al processo "Mediterraneo", sia perché l'esecuzione mortale si era realizzata all'interno della 'ndrina Mancuso, diversa da quella Molè, cui apparteneva l'imputato; ha aggiunto che la deliberazione omicidiaria era stata originata da un sgarbo da parte di [OSCURATO:PERSONA], responsabile di avere protetto e dato, in modo occulto, ospitalità a un chimico sudamericano in contrasto con il Furfaro e che, quindi, si trattava, con tutta evidenza, di un evento occasionale e non prevedibile ab origine in modo specifico da cui era derivato l'intento ritorsivo dell'imputato. Tale valutazione, che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singoli violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive, in parte anche generiche, in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. 3. Non possono essere prese in considerazione le conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in favore delle costituite parti civili, sia perché proposte tardivamente rispetto alla data di trattazione del presente giudizio, sia perché il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato riguarda un profilo sul quale le suddette parti civili non sono legittimate a interloquire. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente e i
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