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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 15304/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (e di altro coimputato, la cui posizione è stata definita con ordinanza di questa Corte n. 45176 del 20/10/2021) è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Perugia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata in relazione al reato di cui agli art. 624, 625, primo comma, n. 2 e 4, cod. pen.

In particolare, si rileva che la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen. non sarebbe ravvisabile alla stregua della lettura degli atti, dell'enunciazione del fatto nell'atto di esercizio dell'azione penale, della stessa motivazione della sentenza).

2. Il ricorso è inammissibile, poiché la censura si colloca, per come prospettata, al di fuori dello spettro applicativo dei vizi denunciabili ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., che ha circoscritto l'ambito della ricorribilità per cassazione delle sentenze di patteggiamento.

Questa Corte, con orientamento consolidato, ha ritenuto che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 — 01)

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 21/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente/ s_.. •useppe [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] /L7/ CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (e di altro coimputato, la cui posizione è stata definita con ordinanza di questa Corte n. 45176 del 20/10/2021) è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Perugia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata in relazione al reato di cui agli art. 624, 625, primo comma, n. 2 e 4, cod. pen. In particolare, si rileva che la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen. non sarebbe ravvisabile alla stregua della lettura degli atti, dell'enunciazione del fatto nell'atto di esercizio dell'azione penale, della stessa motivazione della sentenza). 2. Il ricorso è inammissibile, poiché la censura si colloca, per come prospettata, al di fuori dello spettro applicativo dei vizi denunciabili ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., che ha circoscritto l'ambito della ricorribilità per cassazione delle sentenze di patteggiamento. Questa Corte, con orientamento consolidato, ha ritenuto che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 — 01) 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente/ s_.. •useppe [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] /L7/ CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]
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