CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 07736/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.18049 del ruolo generale dell’anno 20 20 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata alla memoria di costituzione e di nomina di nuovo difensore del 30 giugno 2021, elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia, n. 141, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate; - intimata - Oggetto: iva –vendita circolare – diritto di detrazione – perdita di gettito fiscale - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia, n. 4211/1/2019, depositata in data 25 ottobre 2019; udita la relazione svolta nella udienzacamerale non partecipata del 23 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a lla società [OSCURATO:SOCIETA]. due avvisi di accertamento con i quali, relativamente agli anni di imposta dal 2009e 2010, aveva contestato la non detraibilità dell’iva e irrogate le conseguenti sanzioni per le operazioni di cessione di energia elettrica ritenute oggettivamente inesistenti; la Commissione tributaria provinciale di Milano, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello della società limitatamente alle sanzioni; avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a sei motivi di censura, illustrato con successiva memoria ed ha, altresì, depositato un’istanza di riunione del procedimentocon altri giudizi pendenti presso questa Corte; l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata; considerato che: la controricorrente ha presentato un’istanza di rinvio per la trattazione congiunta del presente ricorso con altri strettamente connessi, in particolare con il ricorso iscritto al RG n. 27530/2019, avente ad oggetto l’atto di irrogazione delle sanzioni tributarie per l’anno 2010, con il ricorso iscritto al RG n. 21907/2020, avente ad oggetto l’avviso di accertamento Iva per l’anno 2011, nonché con il ricorso iscritto al RG n. 14984/2021, avente ad oggetto l’avviso di accertamento Ires per l’anno 2011; si rende necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine della trattazione congiunta del presente ricorso con quelli segnalati dalla controricorrente, atteso che il presente giudizio e quelli indicati dalla controricorrente riguardano le stesse parti ed hanno ad oggetto le medesime questioni giuridiche e fattuali; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine della trattazione congiunta del presente ricorso con quelli iscritti al RG n. 27530/2019, al RG n. 21907/2020 nonché al