CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 13570/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 02/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 04/11/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' DARIO in relazione al reato di cui all'art. 707 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità in ordine al reato di cui al capo Q) della rubrica e alla mancata valutazione del bis in idem conseguente all'assoluzione dei correi con sentenza 1454/2010 del Tribunale di Palermo. Il ricorso è inammissibile. Invero, l'impugnazione, benché espressamente riferita alla sentenza indicata in epigrafe con specificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale imputato ricorrente, non è conferente né all'imputazione per cui è intervenuta condanna, né all'imputato [OSCURATO:PERSONA]. I motivi dedotti pertanto risultano del tutto aspecifici ed eccentrici in quanto non si coniugano alle ragioni su cui si fonda l'affermazione di responsabilità Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] E SANTIS ,) D [OSCURATO:PERSONA] C