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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28656/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41491/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge per non essere stato il controllo a mezzo etilometro preceduto dall'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. alla luce del raffronto tra la prova documentale in atti e la verba- lizzazione sottoscritta dall'imputata che presenta elementi discordanti in tema di logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonché alla presenza di contrad- dizioni, con un secondo motivo violazione di legge in quanto l'etilometro utilizzato non risultava né omologato e nemmeno sottoposto alla revisione periodica e con un terzo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di punibilità ex art. 131 bis cod. pen. richiesta in sede di conclusioni nel giudizio di appello Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I primi due motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente va- gliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della deci- sione impugnata.

Gli stessi, peraltro, sono manifestamente infondati in quanto si deducono di- fetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da li- neare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto —e pertanto immune da vizi di legittimità.

2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare danno conto a pag. 3 che l'imputato è stato ritualmente avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., come dichiarato dal teste in sede di esame e hanno dato conto anche, conformemente al costante orienta- mento di questa Corte di legittimità, che siamo comunque di fronte ad accerta- menti urgenti di polizia giudiziaria per i quali è previsto l'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357, co. 2, cod. proc. pen., nelle forme previste dall'art. 373 cod. proc. pen.

E che non sussiste un obbligo giuridico, in capo ai verbalizzanti, di redazione contestuale del verbale di accertamento all'esame etilometrico, essendo sufficiente che l'avvertimento venga espresso oralmente prima della sottoposi- zione dell'indagato all'esame in questione, per poi essere trasposto per iscritto col verbale successivamente redatto.

A meno di non volere e potere dimostrare che N. 41491/2022 R.G. quanto scritto in quell'atto redatto dai pubblici ufficiali verbalizzanti sia falso (così Sez. 7, ord. n. 13254/2019).

L'orario riportato al momento della materiale stesura del verbale è necessa- riamente successivo a quello delle operazioni compiute di cui dà fedelmente conto, non essendo un caso che nei verbali di cui ci si occupa il verbo appare quasi sempre al passato ("abbiamo proceduto", "evidenziava", "il conducente interpellato", "ac- consentiva"..."l'accertamento ha fornito"... etc.); l'orario delle misurazioni me- diante etilometro è perciò necessariamente precedente alla stesura del verbale" (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958).

2.2. Anche in relazione alla motivazione con cui ha confutato la doglianza circa il corretto funzionamento dell'etilometro, la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione della più recente giurisprudenza in tema di oneri di allega- zione in punto di revisione dell'etilometro (cfr. per tutte Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032).

2.3. Quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., va rilevato che la questione non risulta posta con i motivi di appello, ma solo con la memoria conclusiva, per cui non può dirsi tempestiva- mente devoluta al giudice del gravame del merito.

È pur vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità il giu- dice del gravame del merito avrebbe potuto valutare la questione d'ufficio (cfr. Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Rv. 280707), tuttavia dal tessuto motivazionale del provvedimento impugnato si rileva l'assoluta insussistenza, nel quadro dei passaggi argomentativi della sentenza impugnata, di alcun elemento di valutazione sufficiente a consentire una valutazione del fatto nel senso invocato dal ricorrente.

Anzi, le gravi circostanze dell'incidente, con l'auto dell'odierna ri- corrente che si è capovolta, depongono nel senso del rigetto implicito.

In proposito va ricordato che la regola della "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata", enunciata dall'art. 546, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando nella motivazione il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate (così que- sta Sez. 4, n. 36757 del 4/6/2004, Perino, Rv. 229688, che ha affermato il princi- pio in questione escludendo la denunciata carenza di motivazione della sentenza argomentata sulla mancanza di una pronuncia sulla deduzione difensiva di appli- cazione della ipotesi della particolare tenuità del fatto ex art. 34 D.Igs. 28 agosto 2000 n.274).

N. 41491/2022 R.G.

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41491/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge per non essere stato il controllo a mezzo etilometro preceduto dall'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. alla luce del raffronto tra la prova documentale in atti e la verba- lizzazione sottoscritta dall'imputata che presenta elementi discordanti in tema di logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonché alla presenza di contrad- dizioni, con un secondo motivo violazione di legge in quanto l'etilometro utilizzato non risultava né omologato e nemmeno sottoposto alla revisione periodica e con un terzo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di punibilità ex art. 131 bis cod. pen. richiesta in sede di conclusioni nel giudizio di appello Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I primi due motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente va- gliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della deci- sione impugnata. Gli stessi, peraltro, sono manifestamente infondati in quanto si deducono di- fetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da li- neare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto —e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare danno conto a pag. 3 che l'imputato è stato ritualmente avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., come dichiarato dal teste in sede di esame e hanno dato conto anche, conformemente al costante orienta- mento di questa Corte di legittimità, che siamo comunque di fronte ad accerta- menti urgenti di polizia giudiziaria per i quali è previsto l'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357, co. 2, cod. proc. pen., nelle forme previste dall'art. 373 cod. proc. pen. E che non sussiste un obbligo giuridico, in capo ai verbalizzanti, di redazione contestuale del verbale di accertamento all'esame etilometrico, essendo sufficiente che l'avvertimento venga espresso oralmente prima della sottoposi- zione dell'indagato all'esame in questione, per poi essere trasposto per iscritto col verbale successivamente redatto. A meno di non volere e potere dimostrare che N. 41491/2022 R.G. quanto scritto in quell'atto redatto dai pubblici ufficiali verbalizzanti sia falso (così Sez. 7, ord. n. 13254/2019). L'orario riportato al momento della materiale stesura del verbale è necessa- riamente successivo a quello delle operazioni compiute di cui dà fedelmente conto, non essendo un caso che nei verbali di cui ci si occupa il verbo appare quasi sempre al passato ("abbiamo proceduto", "evidenziava", "il conducente interpellato", "ac- consentiva"..."l'accertamento ha fornito"... etc.); l'orario delle misurazioni me- diante etilometro è perciò necessariamente precedente alla stesura del verbale" (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958). 2.2. Anche in relazione alla motivazione con cui ha confutato la doglianza circa il corretto funzionamento dell'etilometro, la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione della più recente giurisprudenza in tema di oneri di allega- zione in punto di revisione dell'etilometro (cfr. per tutte Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032). 2.3. Quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., va rilevato che la questione non risulta posta con i motivi di appello, ma solo con la memoria conclusiva, per cui non può dirsi tempestiva- mente devoluta al giudice del gravame del merito. È pur vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità il giu- dice del gravame del merito avrebbe potuto valutare la questione d'ufficio (cfr. Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Rv. 280707), tuttavia dal tessuto motivazionale del provvedimento impugnato si rileva l'assoluta insussistenza, nel quadro dei passaggi argomentativi della sentenza impugnata, di alcun elemento di valutazione sufficiente a consentire una valutazione del fatto nel senso invocato dal ricorrente. Anzi, le gravi circostanze dell'incidente, con l'auto dell'odierna ri- corrente che si è capovolta, depongono nel senso del rigetto implicito. In proposito va ricordato che la regola della "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata", enunciata dall'art. 546, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando nella motivazione il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate (così que- sta Sez. 4, n. 36757 del 4/6/2004, Perino, Rv. 229688, che ha affermato il princi- pio in questione escludendo la denunciata carenza di motivazione della sentenza argomentata sulla mancanza di una pronuncia sulla deduzione difensiva di appli- cazione della ipotesi della particolare tenuità del fatto ex art. 34 D.Igs. 28 agosto 2000 n.274). N. 41491/2022 R.G. 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così dec
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